VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121
"Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme
in materia di accessi ai corsi universitari ed, in
particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;
VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270 "
Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n.509;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono
state determinate le classi delle lauree magistrali;
VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n.544
"Requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio" e, in
particolare la tabella n.7 che ne fa parte integrante, in cui viene
stabilita la numerosità minima per gruppi di classi di laurea
magistrale a ciclo unico, salvo la esclusione dei corsi a
programmazione nazionale ove venisse definita in misura più ridotta
di quella minima indicata;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.286 ed, in particolare, l'art.39, comma 5;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in
particolare, l'art.26;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTE le disposizioni ministeriali in data
16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le
immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per
il triennio 2008-2011;
VISTO il contingente riservato agli studenti
stranieri per l'anno accademico 2010-2011 riferito alle predette
disposizioni;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno
professionale di odontoiatra per l'anno accademico 2010-2011 che il
Ministero della Salute ha effettuato ai sensi
dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e trasmesso in
data 1 giugno 2010 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;
CONSIDERATA, tuttavia, la necessità di emanare il
presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di
concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto
dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n.264/1999 tenendo,
pertanto, conto della predetta rilevazione;
CONSIDERATO che è stato insediato presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Gruppo tecnico
ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo
anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero
della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di
valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle
Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà
di Medicina e Chirurgia, della Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri , nonché il Presidente
della Conferenza permanente dei Presidenti dei corsi di laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria;
VISTA la potenziale offerta formativa così come
deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri
di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata
legge n.264;
TENUTO CONTO delle considerazioni e relative proposte
formulate dal predetto Gruppo conseguentemente all'analisi
delle schede di rilevazione della stessa offerta formativa e
degli esiti dell'indagine conoscitiva condotta dalla Conferenza
Permanente dei Presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria, al fine di perseguire l'obiettivo di garantire
ai giovani una formazione di qualità per la durata del
percorso di studi;
TENUTO conto che le suddette proposte derivano,
così come disposto dall'art.3, comma 1, lettera a) della citata
legge n.264/1999, anche dall'esame della citata rilevazione del
Ministero della Salute che mette in luce un fabbisogno di
professionalità a livello nazionale di molto inferiore alla
potenzialità formativa del sistema universitario e avuto riguardo,
comunque, alla normativa europea che prevede la libera circolazione
dei professionisti;
RITENUTO di determinare sulla base delle
considerazioni sopra esposte, il numero dei posti disponibili a
livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale in
odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico
2010/2011;
RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei
posti stessi tra le università;
D E C R E T A:
Art. 1
1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011,
i posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni al
corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria,
destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in
Italia, di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189,
sono n. 789 e ripartiti fra le Università secondo la
tabella allegata che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Agli studenti stranieri residenti all'estero
sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente
di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio
2008 citate in premesse.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui
alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti
non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria
di merito nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini