

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121
"Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme
in materia di accessi ai corsi universitari ed, in
particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n.509";
VISTO il DD.MM. 16 marzo 2007 con i
quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle
lauree e le classi delle lauree magistrali a ciclo unico;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 ed in particolare l'art.39, comma 5, così come sostituito
dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTE le disposizioni ministeriali in data 16
maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le
immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per
il triennio 2008-2011;
VISTO il contingente riservato agli studenti
stranieri per l'anno accademico 2010-2011 riferito alle predette
disposizioni;
VISTO il parere reso in data 23 giugno
2010 dal Comitato di valutazione del sistema
universitario in merito all'offerta potenziale formativa
deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai
parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della
richiamata legge n.264;
RITENUTO di determinare per l'anno accademico
2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per
l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto,
nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le
università;
DECRETA:
Art. 1
1.Limitatamente all'anno accademico 2010-2011 i posti determinati
a livello azionale per le immatricolazioni degli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.26
della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di laurea
magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione
di architetto sono n. 9.265, ripartiti fra le università secondo la
tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i
posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle
disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in
premesse.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui
alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non
comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di
merito nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini