Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 luglio 2010

D.M. Definizione posti disponibili per immatricolazioni corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria a.a. 2010/2011

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTI il D.M.16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art.39, comma 5, così  come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTE le disposizioni ministeriali in data  16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale del medico veterinario per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della Salute  ha  effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992   e trasmesso in data 1 giugno 2010 alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n.264/1999;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento  ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;

TENUTO CONTO
delle considerazioni e delle proposte formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario,  il Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria e una sua rappresentanza nelle figure dei Presidi delle Facoltà di Bari, Perugia e Torino, il Presidente della Federazione degli Ordini dei Veterinari Italiani, nonché l'Associazione nazionale medici veterinari;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal citato Gruppo tecnico per la quale tutti i corsi di laurea in Medicina Veterinaria devono garantire  standard formativi di qualità che consentano ai laureati di svolgere l'attività senza limitazioni nei Paesi dell'Unione Europea e che per tale ragione debba essere fatto riferimento all'European Association of Establishments of Veterinary Education (EAEVE);

TENUTO CONTO che le proposte formulate dal Gruppo di lavoro derivano dall'esame  dei dati resi noti dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria in merito allo stato della valutazione e dell'accreditamento del predetto Organismo per le varie sedi universitarie;

TENUTO CONTO, altresì, dell'esame condotto dal Gruppo di lavoro sulla rilevazione che mette in luce un'esigenza nazionale di tali professionisti di molto inferiore alla potenzialità formativa del sistema universitario;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni esposte, di determinare, per l'anno accademico 2010-2011, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria confermando l'offerta formativa per le sedi che risultino approvate dall'EAEVE, a meno che la stessa non risulti superiore a quella dell'anno precedente, operando una riduzione del 20% per cento sulla medesima offerta per quelle sedi non approvate e del 10 per cento per le sedi insulari;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare  la proposta per cui  l'assenza di requisiti essenziali, nonché la mancata richiesta, da parte di un Ateneo, della valutazione all'Organismo europeo sopra citato comporta, sin dalla programmazione per l'anno accademico 2010-2011, la impossibilità di immatricolare studenti assicurando, comunque, agli stessi la conclusione del percorso di studio ed il rilascio del relativo titolo;

VISTO il parere del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, espresso in data 23 giugno 2010;

RITENUTO di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;


D E C R E T A:



Art. 1

1.Il numero dei posti determinati a livello nazionale per le immatricolazioni nell'anno accademico 2010-2011 ai corsi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria,  destinati  agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono 1.006 e ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce  parte integrante del presente decreto.
2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data  16 maggio 2008 citate in premesse.


Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti  non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 8 luglio 2010

f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini