Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 9 luglio 2010

D.M. Definizione posti disponibili per immatricolazioni corsi di laurea delle Professioni Sanitarie a.a. 2010/2011

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270 " Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n.544 "Requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio" e, in particolare la tabella n.7 che ne fa parte integrante, in cui viene stabilita la numerosità minima per gruppi di classi di laurea;

VISTO l'art.6 del D.L.gs. 30 dicembre 1992 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art.39, comma 5, così come sostituito dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTE le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011, riferito alle predette disposizioni;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2010-2011 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e trasmesso in data 1 giugno 2010.alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in vista dell'Accordo formale;

CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n.264/1999;

VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delle proposte formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri , nonché il Presidente della Conferenza permanente dei Presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria;

RITENUTO che, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a) della legge n.264/1999 sopra citato, la programmazione va definita tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

RITENUTO di condividere i criteri stabiliti dal predetto Gruppo tecnico, ovvero: di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le Università, qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora risulti complessivamente al di sopra del fabbisogno professionale, riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi; di non disporre la programmazione nei casi in cui non sia rispettata la numerosità minima di cui alla richiamata tabella n.7, parte integrante del D.M. n.544/2007; di non accogliere l'offerta potenziale in caso di formazione con sistema in teledidattica;

VISTO il parere del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, espresso in data 23 giugno 2010;

RITENUTO
di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

RITENUTO, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;




D E C R E T A:



Art.1

1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.



Classe SNT/1
Corsi di laurea in

Infermieristica

n.

16.336

Ostetricia

n.

1.042

Infermieristica pediatrica

n.

343

Classe SNT/2
Corsi di laurea in

 

 

Podologia

n.

119

Fisioterapia

n.

2.192

Logopedia

n.

548

Ortottica e Assistenza Oftalmologica

n.

231

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

n.

317

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

n.

315

Terapia occupazionale

n.

245

Educazione professionale

n.

827

Classe SNT/3
Corsi di laurea in

 

 

Tecniche audiometriche

n.

114

Tecniche di laboratorio biomedico

n.

1.177

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

n.

1.466

Tecniche di neurofisiopatologia

n.

161

Tecniche ortopediche

n.

127

Tecniche audioprotesiche

n.

282

Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

n.

205

Igiene Dentale

n.

588

Dietistica

n.

358

Classe SNT/4
Corsi di laurea in

 

 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

n.

883

Assistenza sanitaria

n.

259


2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in premesse.


Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 16 maggio 2008.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 9 luglio 2010

f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini