VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121
"Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme
in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare,
l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;
VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270 "
Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con
il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle
lauree delle professioni sanitarie;
VISTO il D.M. 31 ottobre 2007, n.544 "Requisiti
necessari per l'attivazione dei corsi di studio" e, in particolare
la tabella n.7 che ne fa parte integrante, in cui viene stabilita
la numerosità minima per gruppi di classi di laurea;
VISTO l'art.6 del D.L.gs. 30 dicembre 1992 in cui
viene disposto che la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede
ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario
nazionale e istituzioni private accreditate;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e, in particolare l'art.39, comma 5, così come sostituito
dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTE le disposizioni ministeriali in data 16
maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le
immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per
il triennio 2008-2011;
VISTO il contingente riservato agli studenti
stranieri per l'anno accademico 2010-2011, riferito alle predette
disposizioni;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno delle
professioni sanitarie per l'anno accademico 2010-2011 che il
Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6 ter del
D.L.gs. n.502/1992 e trasmesso in data 1 giugno 2010.alla
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome in vista dell'Accordo formale;
CONSIDERATA tuttavia la necessità di emanare il
presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di
concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto
dall'art.4, comma 1, della richiamata legge n.264/1999;
VISTA la potenziale offerta formativa così come
deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata
legge n.264;
TENUTO CONTO delle osservazioni e delle proposte
formulate dal Gruppo tecnico insediato presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini della
programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno
accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della
Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del
sistema universitario, dell'Osservatorio delle Professioni
sanitarie, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e
Chirurgia, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri , nonché il Presidente della Conferenza
permanente dei Presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria;
RITENUTO che, ai sensi dell'art.3, comma 1,
lettera a) della legge n.264/1999 sopra citato, la programmazione
va definita tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità
del sistema sociale e produttivo;
RITENUTO di condividere i criteri stabiliti dal
predetto Gruppo tecnico, ovvero: di accogliere l'offerta potenziale
formativa definita da tutte le Università, qualora risulti a
livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di
definire in riduzione la stessa offerta qualora risulti
complessivamente al di sopra del fabbisogno professionale,
riconducendola ai fabbisogni dei rispettivi ambiti regionali o di
quelli limitrofi; di non disporre la programmazione nei casi in cui
non sia rispettata la numerosità minima di cui alla richiamata
tabella n.7, parte integrante del D.M. n.544/2007; di non
accogliere l'offerta potenziale in caso di formazione con sistema
in teledidattica;
VISTO il parere del Comitato nazionale di
valutazione del sistema universitario, espresso in data 23 giugno
2010;
RITENUTO di definire la programmazione anche con riguardo
alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui
territorio non sono attivati i corsi di laurea;
RITENUTO, pertanto, di determinare per l'anno
accademico 2010/2011 il numero dei posti disponibili a livello
nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni
sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le
università;
D E C R E T A:
Art.1
1. Limitatamente all'anno accademico 2010/2011, il numero dei
posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai
corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo
26 della legge 30 luglio 2002, n.189 è definito, come di seguito
indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso,
secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Classe SNT/1
Corsi di laurea in
Infermieristica |
n. |
16.336 |
Ostetricia |
n. |
1.042 |
Infermieristica pediatrica |
n. |
343 |
Classe SNT/2 |
|
|
Podologia |
n. |
119 |
Fisioterapia |
n. |
2.192 |
Logopedia |
n. |
548 |
Ortottica e Assistenza Oftalmologica |
n. |
231 |
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva |
n. |
317 |
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica |
n. |
315 |
Terapia occupazionale |
n. |
245 |
Educazione professionale |
n. |
827 |
Classe SNT/3 |
|
|
Tecniche audiometriche |
n. |
114 |
Tecniche di laboratorio biomedico |
n. |
1.177 |
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia |
n. |
1.466 |
Tecniche di neurofisiopatologia |
n. |
161 |
Tecniche ortopediche |
n. |
127 |
Tecniche audioprotesiche |
n. |
282 |
Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
n. |
205 |
Igiene Dentale |
n. |
588 |
Dietistica |
n. |
358 |
Classe SNT/4 |
|
|
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro |
n. |
883 |
Assistenza sanitaria |
n. |
259 |
2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i
posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle
disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 citate in
premesse.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui
alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non
comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di
merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle
ricordate disposizioni in data 16 maggio 2008.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini