TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E
TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA
E TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISIA
SEQUENZA TEMPORALE DEGLI
ADEMPIMENTI:
- 1. Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al
Direttore della Istituzione di appartenenza
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8 settembre 2010 |
- 2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati
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15 settembre 2010 |
- 3. Termine per reclami, rinunce e rettifiche
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25 settembre 2010 |
- 4. Pubblicazione punteggi definitivi
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30 settembre 20010 |
- 5. Pubblicazione dei trasferimenti
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6 ottobre 2010 |
- 6. Comunicazione delle cattedre disponibili per le
utilizzazioni temporanee
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15 ottobre 2010 |
- 7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di
utilizzazione temporanea
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20 ottobre 2010 |
- 8.Pubblicazione delle utilizzazioni disposte
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30 ottobre 2010 |
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165
e successive modifiche;
VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e
successive modifiche;
VISTA la Legge n. 104/92 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 relativa
alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53;
VISTO il T.U. 28.12.2000 n.445 delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il C.C.D.N. siglato il 31 maggio 2002
concernente la mobilità del personale docente e tecnico
amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli
ISIA;
VISTO l'accordo decentrato nazionale sottoscritto
il 12.7.2005, relativo alla mobilità del personale tecnico
amministrativo per l'a.a. 2005/2006;
VISTO l'incontro del 29 luglio 2008 nel quale le
organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno
convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il
termine "utilizzazioni", inserito al punto 14 dell'art. 5 del
Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a
domanda degli interessati, disciplinate dagli artt. 3, 4 e 4bis
dello stesso Contratto;
VISTO l'accordo sottoscritto dalle Organizzazioni
Sindacali rappresentative del Comparto e l'Amministrazione in data
20 luglio 2010;
VISTO l'art.2074 del codice civile secondo il
quale il Contratto collettivo sottoscritto produce effetti anche
dopo la scadenza, fino a che non sia intervenuto un nuovo
contratto;
CONSIDERATO che il Contratto collettivo nazionale
decentrato, sottoscritto il 31 maggio 2002, per l'a.a. 2002/2003,
continua a produrre effetti anche per l'a.a. 2010/2011;
O R D I N A
- Art. 1 -
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA
DELL'ORDINANZA E DURATA
- La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l'anno
accademico 2010/2011 del personale docente, tecnico e
amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei
Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del
personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dell'Accademia Nazionale di Danza e
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica ad eccezione dei
docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole
Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.
- ART. 2 -
PUBBLICAZIONE
- La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all'Albo
del Ministero e a quello delle singole Istituzioni, nonché sul sito
internet www.miur.it.
- ART. 3 -
COMPETENZA A DISPORRE I
TRASFERIMENTI
- I trasferimenti del personale di cui all'art. 1 comma 1 della
presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore
Generale dell' Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica.
- ART. 4 -
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
- Può essere presentata una sola domanda di
trasferimento.
- Per le cattedre relative agli insegnamenti di Storia della
musica ed estetica musicale, Tromba e trombone, Flauto dolce, Jazz
e Musica elettronica, può essere prodotta soltanto domanda di
utilizzazione temporanea secondo le modalità di cui
all'art.11.
- Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 e Y2 -
Allegato C1 e C2 - rispettivamente dal personale docente e dal
personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative
istruzioni, e presentate direttamente all'Istituzione in cui
l'interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 8
settembre 2010. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la
tempestività della procedura, l'interessato è tenuto a far
pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via
fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a
mano.
- Il personale trasferito d'ufficio per incompatibilità ai sensi
dell'art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella
sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di
incompatibilità.
- Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in
difformità degli appositi moduli non saranno prese in
considerazione.
- ART. 5 -
SEZIONI STACCATE
- Le sezioni staccate vanno specificamente richieste, ai fini dei
trasferimenti, con espressa preferenza.
- ART. 6 -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE
- Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del
modulo-domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle
arti, i Conservatori e loro sezioni staccate .
Solo per il personale tecnico e amministrativo possono essere
espresse le preferenze anche per l'Accademia Nazionale di Danza e
di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche.
- Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione
delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali,
pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.
- Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità
indicate nel presente articolo è nulla.
- ART. 7 -
RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA
DOMANDA DI TRASFERIMENTO
- L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere
presentata, entro il termine perentorio del 25 settembre
2010, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o
spedita la domanda di trasferimento.
- Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi
motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia
rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto
lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti
effettuati.
- ART. 8 -
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE
- La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di
famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione
prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda,
avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al
Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio
2002. (1)
- Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice.
Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra
occasione.
- Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o
sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del
coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e
permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con
certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti
commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o
affine entro il terzo grado deve essere documentato con
certificato rilasciato dall'Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da
comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede
l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con
certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda
Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico
Militare.
L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione
personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR
445-2000, così come modificato e integrato dall'art.15 della
legge16 gennaio 2003, n.3, che il figlio, il coniuge, il parente o
affine entro il terzo grado, può essere assistito
soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l'Istituto
di cura e l'Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli
tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene
(artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il
figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella
Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di
titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la
quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e
socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio
tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con
l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall''art. 122,
comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.
- In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita
non è presa in considerazione.
- A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l'interessato può
comprovare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli, del
coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le
quali chiede di ricongiungersi (2).
- Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di
Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua
italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento
solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua
tedesca:
Cultura musicale generale, Storia della musica e storia ed
estetica musicale,Teoria, solfeggio e dettato musicale, Pianoforte
complementare, Letteratura poetica e drammatica, Letteratura
italiana e tedesca, Arte scenica, Organo Complementare e Canto
gregoriano, Accompagnatore al Pianoforte, Musica Sacra, Pedagogia
musicale nella scuola di Didattica della musica, Elementi di
composizione nella scuola di Didattica della musica, Direzione di
Coro e repertorio corale nella scuola di Didattica della musica,
Storia della musica nella Scuola di didattica della musica,
Pratica della lettura vocale e pianistica nella Scuola di
Didattica della musica.
- Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di
Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare
domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda
di trasferimento, direttamente al Conservatorio di
Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell'accertamento della
conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità
già indicate dal previgente Ordinamento di cui al D.Lgs n.
265/92.
_______________________________________________
- Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si
precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi
anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in
affidamento.
- La residenza del familiare deve essere attestata con
certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale, redatta
ai sensi di legge, nella quale, l'interessato deve dichiarare che
la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre
mesi alla data di pubblicazione dell'O.M. concernente la
mobilità..
___________________________________________________________________________
- ART. 9 -
ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE
ACCADEMIE , DEI CONSERVATORI E DEGLI ISIA
- Il direttore della istituzione verifica che le domande di
trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi
moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate
della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza
tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone,
quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione
riservata alle istituzioni.
- Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi
pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e sul
predetto sito Internet entro la data del 15 settembre
2010, al fine di consentire, entro il termine perentorio
del 25 settembre 2010, la presentazione di
motivate richieste di rettifica al direttore dell'istituzione.
Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla
correzione richiesta immettendo i relativi dati
rettificati sul sito Internet. Qualora la richiesta non sia
accolta ne dà comunicazione all'interessato.
- Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono
essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di
istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L.
241/90.
- Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti
disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore
dell'istituzione, ai sensi dell'art. 24, 6° comma della Legge
241/90, ha facoltà di differire l'accesso ai documenti.
- ART. 10 -
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI
- La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il
30 settembre 2010.
- I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del
6 ottobre 2010, mediante l'affissione all'albo
delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it ), del
provvedimento contenente l'elenco del personale che ha ottenuto il
trasferimento, con l'indicazione a fianco di ciascun nominativo del
punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.
- ART.
11 -
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA
DEL PERSONALE DOCENTE
- Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le
utilizzazioni temporanee del personale docente nell'anno accademico
2009/2010 sono resi noti il 15 ottobre 2010 sul
sito http://afam.miur.it
.
- La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal
curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle
pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 20
ottobre 2010, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira
ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle
cattedre e posti inizialmente resi noti.
- In ciascuna domanda dovrà essere indicato l'ordine
preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
- Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione
provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al
quarto comma dell'art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori
inizieranno al momento in cui si sia realizzata l'effettiva
disponibilità della cattedra o del posto.
- Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate
all'istituzione di provenienza del docente individuato quale
destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga
procedura presso tale sede.
- Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 29
ottobre 2010. I provvedimenti che dispongono le
utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero,
Direzione generale alta formazione artistica e musicale entro la
stessa data.
- Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 30
ottobre 2010.
- ART. 12 -
DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA
DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO
- I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni
temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il
16 ottobre 2010 sul sito http://afam.miur.it. Il personale
interessato all'utilizzazione temporanea presenta, entro il
20 ottobre 2010, all'Istituzione presso la quale
intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità
dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata
del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di
studio e professionali.
- In ciascuna domanda dovrà essere indicato l'ordine
preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
- L'utilizzazione è disposta, all'esito della procedura di
valutazione comparativa prevista dall'art. 4 bis del C.C.N.D., con
provvedimento del direttore.
- Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate
all'istituzione di provenienza del personale individuato quale
destinatario dell'utilizzazione, al fine di consentire analoga
procedura presso tale sede.
- Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 29
ottobre 2010. I provvedimenti che dispongono le
utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero,
Direzione generale alta formazione artistica e musicale e coreutica
entro la stessa data.
- Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 30
ottobre 2010.
- ART. 13 -
RICORSI
- I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea
sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio
di conciliazione, ai sensi del decreto legislativo n.165/2001.
- L'Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad
eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.