DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL
DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede
la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del
predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento
sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla
Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che
prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento,
idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al
richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e
successive modificazioni, con il quale è stata costituita la
Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del
predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 20 marzo 2002 con
il quale l' "Istituto di psicologia cognitiva
post-razionalista (IPRA)" è stato autorizzato ad istituire e ad
attivare nella sedi di Roma e di Bari corsi di specializzazione in
psicoterapia;
VISTO il decreto in data 2 agosto 2007 con il
quale è stato autorizzato il trasferimento della sede periferica di
Bari;
VISTA l'istanza con la quale l' "Istituto di
psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)" ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Reggio
Emilia - Via della Brigata Reggio, 27 - per un numero massimo
di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20
unità e, per l'intero corso, a 80 unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 16 aprile 2010,
esaminata l'istanza di attivazione della seconda sede periferica, a
conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere
contrario rilevando in particolare che la scuola nel suo insieme -
pur con la presenza di docenti illustri su discipline solo in parte
legate alla psicoterapia - ha competenze e risorse che a stento
possono coprire due sedi, soprattutto per quanto riguarda la
formazione professionale specifica (nucleo della formazione
clinica). Non appaiono perciò esserci le condizioni sufficienti per
attivare una nuova sede e coprire adeguatamente la formazione dei
nuovi quattro anni. Inoltre il piano didattico della sede
periferica si discosta in modo non migliorativo da quello delle
sedi precedentemente attivate;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la
istanza di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Reggio Emilia
- Via della Brigata Reggio, 27- proposta dall' "Istituto di
psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)" con sede in Roma,
per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato
parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA