Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 7 maggio 2010
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2010 n. 116

Diniego dell’abilitazione all’"Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)" ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Reggio Emilia un corso di specializzazione in psicoterapia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione  dell'istanza;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO il decreto in data 20 marzo 2002  con il  quale l' "Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)" è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sedi di Roma e di Bari corsi di specializzazione in psicoterapia;

VISTO il decreto in data 2 agosto 2007 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della sede periferica di Bari;

VISTA l'istanza con la quale l' "Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Reggio Emilia - Via della Brigata Reggio, 27 -  per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a  20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

CONSIDERATO che   la   competente   Commissione   tecnico-consultiva  nella  riunione del 16 aprile 2010, esaminata l'istanza di attivazione della seconda sede periferica, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario rilevando in particolare che la scuola nel suo insieme - pur con la presenza di docenti illustri su discipline solo in parte legate alla psicoterapia - ha competenze e risorse che a stento possono coprire due sedi, soprattutto per quanto riguarda la formazione professionale specifica (nucleo della formazione clinica). Non appaiono perciò esserci le condizioni sufficienti per attivare una nuova sede e coprire adeguatamente la formazione dei nuovi quattro anni. Inoltre il piano didattico della sede periferica si discosta in modo non migliorativo da quello delle sedi precedentemente attivate;

RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non
possa essere accolta;


D E C R E T A :


Art. 1

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Reggio Emilia - Via della Brigata Reggio, 27- proposta dall' "Istituto di psicologia cognitiva post-razionalista (IPRA)" con sede in Roma, per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 7 maggio 2010

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to  Dr. Antonello MASIA