Ai Rettori delle Università
LORO SEDI
comunicare cortesemente con urgenza alle Commissioni Locali
In riferimento ad alcuni quesiti posti ultimamente relativi alla
definizione dell'elettorato per il rinnovo del CNSU, in particolare
della componente specializzandi, si ricorda quanto specificatamente
disposto dal DPR 02.12.97 n. 491, regolamento recante l'istituzione
del Consiglio Nazionale Studenti Universitari a norma dell'art. 20,
comma 8, lettera b) della legge 15.03.97, n. 59 ed in particolare
dell'art. 4, comma 3 e quanto previsto dall'O.M. n. 457/09 all'art.
2, comma 7 e dalla nota n. 30 del 01.04.2010 di questa
Amministrazione.
Ad ogni buon fine, si riporta di seguito il parere espresso, al
riguardo, dall'Ufficio Legislativo del MIUR: "Per quanto concerne
l'interpretazione dell'art. 2, comma 7 dell'O.M. concernente
l'elettorato attivo per la componente specializzandi va osservato
che la lettura dell'art. 4, comma 3 del DPR 491/1997 non lascia
adito a dubbi posto che l'elettorato attivo (e passivo) è
attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai
rispettivi corsi alla data di emanazione dell'ordinanza elettorale
di cui all'art. 3.
Ne consegue che a coloro i quali si sono iscritti alle scuole di
specializzazione dopo l'emanazione dell'ordinanza non può essere
attribuito l'elettorato attivo (e passivo).
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
Dott. Marco TOMASI