DIPARTIMENTO PER
L'UNIVERSITA',l'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
VISTA la legge 11 ottobre 1986, n.697, recante
la disciplina del riconoscimento delle Scuole Superiori per
interpreti e traduttori;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare,
l'articolo 17, comma 96, lettera a);
VISTO il regolamento adottato ai sensi della
predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n.38,
recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per
interpreti e traduttori;
VISTO il regolamento adottato con D.M. 3 novembre
1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli
atenei;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 che ha
sostituito il predetto D.M. 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il D.M. 4 agosto 2000, concernente la
determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in
particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla
classe delle lauree in "Scienze della mediazione
linguistica";
VISTO il D.M. in data 2 maggio 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita
la commissione tecnico-consultiva con il compito di
esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di
riconoscimento delle scuole superiori per mediatori
linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;
VISTA l'istanza presentata dalla "CIELS -
International Company snc di Borile Fabio & Co"con sede a
Padova, in via Longhin, 103, per i fini di cui all'art. 4 del D.M.
n. 38 del 2002;
VISTO il parere favorevole al riconoscimento della Scuola
, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del
26.2.2010;
D E C R E T A :
1 - La "CIELS - International Company snc di Borile Fabio &
Co"con sede a Padova, in via Longhin, 103 è autorizzata ad
istituire una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici denominata
"Scuola Superiore per Mediatori Linguistici - CIELS" con sede a
Padova in via Longhin, 103.
1. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di
studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a
rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi
afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della
mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al D.M. 4 agosto
2000.
2. Il numero massimo degli allievi
ammissibili per ciascun anno è pari a 150 unità e, complessivamente
per l'intero ciclo, a 450 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Tomasi