DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18
febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della
professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio
dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della
suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività
all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in
medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede
la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del
predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento
sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla
Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che
prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento,
idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al
richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e
successive modificazioni, con il quale è stata costituita la
Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del
predetto regolamento;
VISTA l'istanza con la quale l'Istituto "Serapide
- Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'infanzia e
dell'adolescenza ad orientamento integrato" ha chiesto
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Pozzuoli (NA) - Via
Raimondo Annecchino, 248 - per un numero massimo di allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per
l'intero corso, a 80 unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 12 marzo 2010,
esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività
istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il quadro
di riferimento teorico al quale si ispira l'Istituto è aspecifico e
generalista, non sufficientemente delineato nel significato e
valore dell'integrazione tra le diverse componenti culturali e
scientifiche proposte, che il programma didattico appare anch'esso
non chiaro nei suoi principi integrativi e nelle sue finalità
formative, ed infine che la figura di psicoterapeuta risultante da
questo modello formativo appare non caratterizzata nelle modalità
operative e conseguentemente nelle finalità cliniche e
terapeutiche;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza
di riconoscimento del predetto istituto non possa essere
accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Serapide -
Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'infanzia e
dell'adolescenza ad orientamento integrato" con sede in
Pozzuoli (NA) - Via Raimondo Annecchino, 248 -, per i fini di
cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre
1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della
Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto
provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA