DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede
la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del
predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento
sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla
Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che
prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento,
idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al
richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009 e
successive modificazioni, con il quale è stata costituita la
Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del
predetto regolamento;
VISTA l'istanza con la quale l' "Istituto di
Integrazione Psicoterapie e Neuroscienze" ha chiesto l'abilitazione
ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in
psicoterapia in Roma - Via Urbisaglia, 3 - per un
numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari
a 13 unità e, per l'intero corso, a 52 unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 12 marzo 2010,
esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività
istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la proposta
riguarda una scuola che si propone di fondare in maniera innovativa
la formazione dello psicoterapeuta sullo sviluppo delle
neuroscienze; in particolare, il riferimento a queste ultime
riguarda l'ambito evolutivo con la conseguenza che la
psicopatologia dello sviluppo viene riconosciuta come territorio
comune tra neuroscienze e psicoterapia. Poste queste premesse
generali, tuttavia, non viene identificato alcun riferimento a
conoscenze consolidate, né teoriche, né di ricerca da cui derivi
una prassi psicoterapica riconosciuta dalla comunità
clinico-scientifica, in contrasto con il regolamento che richiede
il riferimento a itinerari formativi che si inseriscano nell'ambito
di indirizzi di riconosciuta validità;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la
istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere
accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall' "Istituto di
Integrazione Psicoterapie e Neuroscienze" con sede in
Roma - Via Urbisaglia, 3- , per i fini di cui
all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre
1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della
Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto
provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA