Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 10 marzo 2010

Soppressa la tipologia di "Psicologia clinica" nell'area medica, classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n.242, "Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto" ;
VISTA la legge 18 febbraio 1989 , n.56 , ed in particolare l' art. 3 ;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" che ha soppresso e sostituito il DM 509/99 ;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000, "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n.15,  relativo alle procedure informatiche per l' inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell' apposito sito della Banca dati del MIUR ;
VISTO il decreto ministeriale 1°agosto 2005 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4483/2007 che ha  annullato il predetto decreto 1.8.2005 nella parte in cui prevede l' ammissione di medici alla specializzazione in Psicologia clinica ;
VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 2006 relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica ;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze dell' 8 aprile e del 6 maggio 2009 ;
SENTITO il Ministero della Salute ed il parere del Consiglio Superiore di Sanità in data 15 dicembre 2009;
VISTO il parere favorevole dell' ordine degli psicologi ;
RITENUTA la necessita' di modificare il citato DM 1° agosto 2005 con riguardo alla soppressione della tipologia di  specializzazione in Psicologia clinica dall' area medica-classe neuroscienze e scienze cliniche comportamentali ;
CONSIDERATA la necessita' di integrare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui al citato DM 24.7.2006 dell' area psicologica con la ulteriore tipologia di "Psicologia clinica" ;
RITENUTA , altresi', la necessita' di correggere un errore materiale all' art. 2, comma 7, lettere a) e b) , del sopracitato decreto ministeriale 24.7.2006 ;



DECRETA:



Art.1

1.Il  decreto ministeriale 1.8.2005 ( GU n. 176 del 5.11.2005) , relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria , è modificato per quanto riguarda l' area medica,  classe Neuroscienze e scienze cliniche del comportamento , nel senso che viene soppressa la  tipologia di "Psicologia clinica" .
2.Sono fatti salvi i diritti dei medici specializzati e specializzandi presso le preesistenti scuole di Psicologia clinica afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia , purchè immatricolati entro e non oltre l' anno accademico 2006/2007.


Art. 2

1.L' art.2 del decreto ministeriale 24.7.2006 ( GU n. 246 del 21.10.2006) , relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area psicologica,  al comma 7, lettera a)  è corretto nel senso che l' indicazione di " due terzi" va intesa come "un terzo", mentre alla lettera b)  la dizione "un terzo" va sostituita con "due terzi".
2.L' art. 5 del decreto ministeriale 24.7.2006 ( GU n. 246 del 21.10.2006 ) è modificato come segue:
"I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all' art.11 della Legge n.341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di Psicologia clinica  in conformità alle disposizioni del presente decreto e delle norme comuni previste dal DM 24 luglio 2006 , entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente  decreto sulla Gazzetta Ufficiale."
3.L' art.6 del decreto ministeriale 24.7.2006 è modificato nel senso che viene espunto il riferimento al DM 1.8.2005 per quanto riguarda la specializzazione in Psicologia clinica , mentre si deve far riferimento alle specializzazioni in Psicologia clinica di cui all' allegato  del presente decreto, che   sono abilitanti all' esercizio della psicoterapia , purche' almeno 60 CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati psicoterapeuti.
4.L' allegato del suddetto decreto ministeriale 24.7.2006 è integrato con la quinta tipologia di scuola in "Psicologia clinica" di cui all' allegato al presente decreto.


Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 marzo 2010

Il Ministro,
dell'Istruzione,  Università a Ricerca
F.to M.S.Gelmini