VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo" e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma
95;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998,
n.242, "Regolamento recante norme per la disciplina dei professori
a contratto" ;
VISTA la legge 18 febbraio 1989 , n.56 , ed in
particolare l' art. 3 ;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370,
"Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 ,
n.270, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei" che ha soppresso e sostituito il DM 509/99 ;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000,
concernente la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18
marzo 2005;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000, "Determinazione
delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
VISTO il decreto ministeriale 27 gennaio 2005,
n.15, relativo alle procedure informatiche per l' inserimento
e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell'
apposito sito della Banca dati del MIUR ;
VISTO il decreto ministeriale 1°agosto 2005
relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area
sanitaria ;
VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n.
4483/2007 che ha annullato il predetto decreto 1.8.2005 nella
parte in cui prevede l' ammissione di medici alla specializzazione
in Psicologia clinica ;
VISTO il decreto ministeriale 24 luglio 2006
relativo al Riassetto delle scuole di specializzazione di area
psicologica ;
VISTI i pareri del Consiglio Universitario
Nazionale (CUN), resi nelle adunanze dell' 8 aprile e del 6 maggio
2009 ;
SENTITO il Ministero della Salute ed il parere
del Consiglio Superiore di Sanità in data 15 dicembre 2009;
VISTO il parere favorevole dell' ordine degli
psicologi ;
RITENUTA la necessita' di modificare il citato DM
1° agosto 2005 con riguardo alla soppressione della tipologia
di specializzazione in Psicologia clinica dall' area
medica-classe neuroscienze e scienze cliniche comportamentali
;
CONSIDERATA la necessita' di integrare gli
ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di cui al
citato DM 24.7.2006 dell' area psicologica con la ulteriore
tipologia di "Psicologia clinica" ;
RITENUTA , altresi', la necessita' di correggere
un errore materiale all' art. 2, comma 7, lettere a) e b) , del
sopracitato decreto ministeriale 24.7.2006 ;
DECRETA:
Art.1
1.Il decreto ministeriale 1.8.2005 ( GU n. 176 del
5.11.2005) , relativo al riassetto delle scuole di specializzazione
di area sanitaria , è modificato per quanto riguarda l' area
medica, classe Neuroscienze e scienze cliniche del
comportamento , nel senso che viene soppressa la tipologia di
"Psicologia clinica" .
2.Sono fatti salvi i diritti dei medici specializzati e
specializzandi presso le preesistenti scuole di Psicologia clinica
afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia , purchè
immatricolati entro e non oltre l' anno accademico 2006/2007.
Art. 2
1.L' art.2 del decreto ministeriale 24.7.2006 ( GU n. 246 del
21.10.2006) , relativo al Riassetto delle scuole di
specializzazione di area psicologica, al comma 7, lettera
a) è corretto nel senso che l' indicazione di " due terzi" va
intesa come "un terzo", mentre alla lettera b) la dizione "un
terzo" va sostituita con "due terzi".
2.L' art. 5 del decreto ministeriale 24.7.2006 ( GU n. 246 del
21.10.2006 ) è modificato come segue:
"I regolamenti didattici di Ateneo, di cui all' art.11 della Legge
n.341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle Scuole di
specializzazione di Psicologia clinica in conformità alle
disposizioni del presente decreto e delle norme comuni previste dal
DM 24 luglio 2006 , entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione
del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale."
3.L' art.6 del decreto ministeriale 24.7.2006 è modificato nel
senso che viene espunto il riferimento al DM 1.8.2005 per quanto
riguarda la specializzazione in Psicologia clinica , mentre si deve
far riferimento alle specializzazioni in Psicologia clinica di cui
all' allegato del presente decreto, che sono
abilitanti all' esercizio della psicoterapia , purche' almeno 60
CFU siano dedicati ad attività professionalizzanti
psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di qualificati
psicoterapeuti.
4.L' allegato del suddetto decreto ministeriale 24.7.2006 è
integrato con la quinta tipologia di scuola in "Psicologia clinica"
di cui all' allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il Ministro,
dell'Istruzione, Università a Ricerca
F.to M.S.Gelmini