VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio
2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio
2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTO l'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 ed il relativo decreto di attuazione 23 aprile 1997, n. 320 che
prevede il finanziamento annuale dei programmi di ricerca di
rilevante interesse nazionale (PRIN);
VISTO l'articolo 1, commi 870, 871 e 873 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che
istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica
e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono tra l'altro anche gli
interventi relativi ai progetti di rilevante interesse nazionale
(PRIN);
VISTO il sopracitato articolo 1 della legge n.
296/2006 che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del
previsto regolamento trovano applicazione le disposizioni
attualmente vigenti;
CONSIDERATA l'opportunità di emanare per l'anno 2009 il
bando per il finanziamento dei PRIN, secondo le disposizioni
vigenti;
VISTO il decreto ministeriale n. 755/Ric. del 18 novembre
2009 che assegna risorse pari a € 106.000.000 a valere sulle
risorse FIRST 2009 (capitolo 7245) per la copertura finanziaria del
bando PRIN 2009;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 maggio
2001 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
ART. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le procedure per il
finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2009, di progetti di
ricerca di interesse nazionale, liberamente proposti nelle 14 aree
disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000, dalle
Università.
2. Agli effetti del presente decreto si intendono:
-per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR);
-per Università, tutte le Università e le istituzioni
universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate,
ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
- per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati
dal Ministero;
- per docenti, i professori universitari di ruolo e gli assistenti
ordinari del ruolo a esaurimento;
- per ricercatori, i ricercatori del ruolo universitario e i
ricercatori del ruolo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal
Ministero.
ART.2
Commissione di garanzia
1. La selezione delle proposte è curata dal Ministero che si
avvale di una Commissione di garanzia che ha la responsabilità
della valutazione dei progetti e funzione di garanzia nei confronti
della comunità scientifica e del Ministero e che si avvale, per lo
svolgimento dei suoi compiti, dell'opera di revisori anche
stranieri, selezionati dalla Commissione tra gli esperti
appartenenti alla banca dati del Ministero, utilizzando le parole
chiave indicate nei progetti e secondo il criterio della "peer
review".
2. La Commissione, di nomina ministeriale, è formata da
quattordici esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti
di ricerca nelle diverse aree disciplinari.
3. Il Ministro sceglie direttamente sette componenti della
Commissione, tra cui il Presidente della Commissione stessa; i
rimanenti sette sono scelti in una rosa di quarantadue esperti,
proposti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pari
opportunità, in numero di quattordici ciascuno rispettivamente
dalla CRUI, dal CUN e dal CEPR.
4. In particolare, il CEPR provvede alla designazione di giovani
studiosi appartenenti ai ruoli degli atenei o degli enti pubblici
di ricerca, di età non superiore a 40 anni, che abbiano maturato in
prima persona particolare e documentata esperienza nella
valutazione e/o nel coordinamento di progetti di ricerca e che
siano apprezzati dal predetto Comitato per riconoscimento di meriti
eccezionali.
5. I membri della Commissione, nonché i membri della CRUI, del CUN
e del CEPR, e i revisori non possono in alcun caso partecipare ai
progetti di cui al presente bando.
6. La Commissione di garanzia rimane in carica esclusivamente per
il PRIN 2009.
7. All'atto dell'insediamento i componenti della Commissione
nominano, al proprio interno, un Segretario.
8. A ciascuno dei componenti spetta un compenso nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
9. Le proposte di cui al precedente comma 3 debbono pervenire
entro i termini perentori indicati nelle apposite richieste
avanzate, ai soggetti indicati, dal MIUR, ferma restando la
competenza del Ministro, in via sostitutiva e in caso di mancato
riscontro da parte degli stessi soggetti, nella individuazione di
tutti i componenti della Commissione di Garanzia.
10. La Commissione, per lo svolgimento delle attività connesse ai
propri compiti istituzionali, è supportata da un Ufficio di
Segreteria, composto da funzionari dell'Ufficio V della Direzione
Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, e può
avvalersi, nell'ambito delle accertate disponibilità di bilancio,
al massimo di due collaboratori operativi esterni.
ART. 3
Caratteristiche dei progetti
1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono
essere relativi ad ognuna delle 14 aree disciplinari di cui al
citato D.M. n. 175 del 2000, e presentare un costo massimo di €
500.000.
2. Il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per
complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più
studiosi o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale
disponibilità delle singole istituzioni. Natura, metodologia e
obiettivi di ciascun progetto devono essere chiaramente definiti,
caratterizzati da un alto livello scientifico, comparabile con
quello della ricerca avanzata in campo internazionale, e devono
altresì poter essere ragionevolmente portati a termine nel periodo
di durata del finanziamento concesso.
3. Ciascun progetto di ricerca è sviluppato in una o più unità
operative e deve essere coordinato da un professore, o da un
ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente ordinario
del ruolo ad esaurimento, o da un ricercatore a tempo determinato
di cui all'art.1, comma 14 della legge 230/05, denominato
Coordinatore scientifico. Il Coordinatore scientifico, oltre
all'attività di coordinamento dovrà, per il tramite di una propria
unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca.
4. Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato ai soggetti
di cui al comma 3, denominati Responsabili di unità. Può essere
prevista, tuttavia, all'interno di ciascun progetto, la
partecipazione di un'unità operativa appartenente a un Ente
pubblico di ricerca, afferente al Ministero, sotto la diretta
responsabilità di un ricercatore appartenente al ruolo dell'Ente
stesso.
5. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica,
organizzativa e finanziaria del progetto, fatta salva la
responsabilità di ogni unità di ricerca nella gestione operativa
dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di
amministrazione, finanza e contabilità.
6. Ogni docente/ricercatore può partecipare a un solo progetto di
ricerca e a una sola unità operativa.
7. I progetti di ricerca di interesse nazionale hanno durata
biennale.
8. A tutti i docenti/ricercatori che risultano inseriti in gruppi
di ricerca cofinanziati nel programma PRIN 2008, di cui al decreto
ministeriale n. 1407/Ric/2008 del 4 dicembre 2008, è fatto divieto
di partecipare a qualunque titolo ai gruppi nazionali di ricerca
del programma PRIN 2009.
ART.4
Presentazione dei progetti
1. Ciascun progetto di ricerca di interesse nazionale è presentato
dal Coordinatore scientifico.
2. Per il 2009 la scadenza per la presentazione delle domande di
finanziamento è fissata al 23 aprile 2010 alle ore 17.00 per i
Coordinatori scientifici (modello A), e al 16 aprile 2010 alle
17.00 per i Responsabili di unità (modello B).
3. Le domande di finanziamento, redatte sia in italiano sia in
inglese, sono presentate esclusivamente per via telematica entro il
termine di cui al comma 2. Entro i dieci giorni successivi al
termine di cui al comma 2, copia cartacea delle domande deve essere
trasmessa, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori
degli Atenei d'appartenenza e, nel caso di Responsabili di unità
degli Enti di ricerca ai rispettivi Presidenti. Per verifiche
successive, il Ministero può chiedere copia del documento
depositato.
4. Ciascuna Università e ciascun Ente di ricerca può accedere alle
domande presentate dal proprio personale.
5. Le domande sono redatte utilizzando modelli/domanda (A e B)
appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nel
proprio specifico sito. Le domande devono contenere, tra l'altro,
l'indicazione dei seguenti dati:
a) titolo del progetto e area di afferenza;
b) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle
unità di ricerca partecipanti;
c) elenco dei docenti/ricercatori partecipanti al progetto di
ricerca suddivisi per unità operative;
d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
e) parole chiave proposte;
f) obiettivi finali che il progetto si propone di
raggiungere;
g) stato dell'arte;
h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi
previsti e relative modalità di integrazione e
collaborazione;
l) costo complessivo del progetto, articolato per voci:
- spese di personale (personale dipendente, personale non
dipendente);
- spese generali (quota forfettaria pari al 60% del costo totale
del personale, comprendente anche il costo delle pubblicazioni e
delle missioni sul territorio nazionale);
- attrezzature, strumentazioni e prodotti software;
- servizi di consulenza e simili;
- altri costi di esercizio;
m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per
l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità
applicative;
n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati
raggiunti.
6. I costi relativi al personale dipendente e al personale non
dipendente già operante presso gli atenei e gli enti di ricerca
alla data di scadenza del presente bando non possono superare il
30% del costo del progetto.
ART. 5
Valutazione dei progetti
1. Ciascun progetto è valutato da due revisori indipendenti
(scelti dalla Commissione sulla base dei contenuti del progetto e
delle parole chiave indicate dai proponenti), che devono
rilasciare, per via telematica, una dichiarazione d'impegno
relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di
assenza di incompatibilità. Ai revisori è garantito l'anonimato. A
ciascuno dei revisori è riconosciuto un compenso, il cui importo
sarà determinato con successivo provvedimento nel rispetto dei
limiti di cui al Decreto Interministeriale n. 69 del 9 aprile
2003.
2. La procedura valutativa si svolge per via telematica,
garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di
riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale
predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
a) rilevanza, originalità e possibile impatto della ricerca
proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di
realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze
rispetto allo stato dell'arte: fino a punti 30;
b) possibilità di conseguire nei tempi previsti i risultati attesi
e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino
a punti 10;
c) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto
presentato, del coordinatore scientifico, dei responsabili di unità
e delle unità operative nel loro complesso, con riferimento alla
valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque
anni secondo criteri di valutazione scientifica internazionali, ed
alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti
20;
Solo i progetti con punteggio complessivo almeno pari a 54/60
possono essere utilmente collocati nella graduatoria di cui al
successivo comma 5, ai fini dell'eventuale finanziamento. In nessun
caso, il raggiungimento di un punteggio almeno pari al predetto
limite costituisce garanzia di finanziamento, ai sensi di quanto
stabilito al successivo art. 6.
3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, i revisori
indipendenti forniscono alla Commissione un dettagliato giudizio
congiunto.
4. Nel caso in cui i revisori non si accordino sul giudizio
congiunto oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e
punteggio attribuito o di omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione, la Commissione individua uno o più nuovi revisori
esterni ed attiva le più opportune procedure per permettere di
addivenire comunque al giudizio congiunto.
5. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti
presentati, la Commissione, sulla base dei giudizi degli esperti
propone al Ministero, nel rispetto dei vincoli di cui al successivo
art. 6, la graduatoria per area dei progetti da ammettere a
finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di
essi sulla base della complessiva congruità accertata, ma comunque
in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o
giudicato necessario.
6. Con apposito Decreto Ministeriale di recepimento delle proposte
della Commissione, viene reso pubblico l'elenco dei progetti
finanziati.
7. Dopo la pubblicazione del decreto di cui al precedente comma,
ogni proponente potrà prendere visione, sul proprio sito docente,
della scheda di valutazione relativa al progetto presentato, fermo
restando l'anonimato dei valutatori.
ART. 6
Entità del finanziamento
1. Per ogni progetto ammesso a finanziamento, e per ogni unità
operativa ad esso partecipante, il MIUR garantisce un finanziamento
pari al 70% dei costi riconosciuti congrui dalla Commissione di
Garanzia. Il finanziamento è assegnato ai progetti (nei limiti
complessivi delle risorse disponibili, indicate al successivo art.
9) garantendo una quota pari al 3% delle risorse, ad ognuna delle
14 aree di cui al D.M. 4 ottobre 2000 n. 175. L'eventuale
quota di finanziamento riferita alle singole aree, non assegnata
per mancanza di progetti ammessi a finanziamento, è portata in
accrescimento al finanziamento delle altre aree.
2. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è
comunicato al Coordinatore scientifico che provvede a rideterminare
i costi delle singole unità operative, dandone comunicazione al
Ministero.
3. Dopo la rideterminazione, il Ministero comunica ai Rettori
degli atenei e ai Presidenti degli enti di ricerca coinvolti nei
progetti, ciascuno per la parte di propria competenza, la
quota di finanziamento spettante ad ogni unità
operativa.
4. Il contributo per la realizzazione dei progetti è assegnato in
unica soluzione anticipata alle Università ovvero agli Enti sedi
delle unità di ricerca.
ART. 7
Gestione e rendicontazione dei progetti
1. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica
del progetto ed è quindi responsabile dell'attuazione del
progetto nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione
della domanda, ferma restando la responsabilità delle singole unità
di ricerca, per quanto concerne la gestione operativa dei
contributi ad esse assegnati.
2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici
realizzati nell'ambito del progetto di ricerca i componenti del
gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un
finanziamento nell'ambito del programma PRIN 2009.
3. La rendicontazione è effettuata dai Responsabili di unità e dal
Coordinatore scientifico (che, in qualità di pubblici ufficiali ne
attestano la veridicità a tutti gli effetti di legge), nel rispetto
del "criterio di cassa" e mediante apposita procedura telematica,
entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Per la necessaria
attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e
alle disposizioni e procedure amministrative, ogni rendicontazione
è altresì assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte
di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca, ovvero ad
apposita certificazione rilasciata dal competente Collegio dei
Revisori. Il Ministero procede a verifiche a campione delle
rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti
interessati le relative documentazioni contabili e riservandosi
l'adozione dei più opportuni provvedimenti in caso di accertata
difformità delle rendicontazioni rispetto alle norme di legge e/o
regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il criterio
dell'adeguatezza del campione (non meno del 10% dei progetti
finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento
ministeriale).
4. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle
Università o Enti assegnatari, potranno essere compensati, in
qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o
contributo da assegnare alla medesima Università o Ente, anche in
base ad altro titolo.
ART. 8
Relazioni scientifiche e valutazione ex post dei progetti
1. Entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, il Coordinatore
scientifico, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 7
in merito alla veridicità a tutti gli effetti di legge delle
proprie attestazioni, redige una relazione scientifica conclusiva
sullo svolgimento delle attività e sui risultati di ricerca
ottenuti e la trasmette con modalità telematica al Ministero e
all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), per i provvedimenti di rispettiva
competenza.
2. La relazione deve contenere altresì l'elenco dettagliato delle
pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati
nell'ambito del progetto di ricerca con l'indicazione di
provenienza del finanziamento.
3. Per ogni area scientifica, la Commissione provvede ad
individuare (previa valutazione di assenza di incompatibilità) uno
o più esperti di settore cui è affidata la valutazione scientifica
complessiva dei progetti al termine degli stessi.
4. Anche le relazioni degli esperti incaricati delle valutazioni
ex-post sono trasmesse all'ANVUR, per quanto di competenza. Di tali
valutazioni, rese pubbliche, si terrà conto per successive
assegnazioni di fondi.
ART. 9
Copertura finanziaria
1. Per le finalità indicate all'art.1, il MIUR cofinanzia, nel
limite massimo complessivo di € 104.940.000 (al
netto della quota dell'1% per le attività di valutazione e
monitoraggio) e a valere sul capitolo 7245 per l'esercizio
finanziario 2009, progetti di ricerca di rilevante interesse
nazionale.
2. La quota dell'1% di cui al precedente comma, pari a €
1.060.000, è riservata al pagamento dei compensi dei revisori
scientifici, nella misura massima indicata dal Decreto
Interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003.
3. Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti della
Commissione di Garanzia e ai soggetti incaricati del monitoraggio e
valutazione di progetti di ricerca e del supporto alla Commissione
di Garanzia graveranno sul capitolo 1683/10 dello stato di
previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio
finanziario 2010 e sui corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
ART 10
Conclusione del procedimento
1. Le procedure del presente bando (comprese quelle relative
all'acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico
per tutti gli incarichi retribuiti di cui al presente bando
conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche nazionali, ai
sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
sono curate dalla Direzione Generale per il coordinamento e lo
sviluppo della Ricerca - Ufficio V - Settore PRIN e sono completate
entro 180 giorni a partire dall'insediamento della Commissione di
Garanzia.
2. Responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Massulli -
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
- Ufficio V - ufficioprin@miur.it.
ART. 11
Richiesta di informazioni e modulistica
1. Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti agli Uffici
di ricerca degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca, nonché
alla Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della
Ricerca, Ufficio V - Settore PRIN.
2. Sul sito http://prin.miur.it/ sono rese disponibili, in tempo
utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie (nota
illustrativa) per la presentazione delle domande di cui al presente
bando.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero
all'indirizzo http://prin.miur.it/ .
IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini