Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 19 marzo 2010 n. 8

Linee guida VQR 2004-2008

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Linee guida VQR 2004-2008

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle Strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376) e 377), della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art. 1, comma 5);

VISTO il decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state emanate disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
 
VISTO il decreto ministeriale n. 643 del 24 novembre 1999, riguardante, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR);

VISTO il DPCM del 7 settembre 2007 con il quale è stato ricostituito il Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca;

VISTI il DPR 20 gennaio 2009, n. 17, "Regolamento recante disposizione di riorganizzazione del MIUR", e il DM 27 luglio 2009 di "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del MIUR";

VISTO il decreto ministeriale 29 dicembre 2008, n. 427, registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2009 (reg. 5, foglio 137), con il quale è stato approvato programma di valutazione 2004-2008;

VISTO il piano operativo ed economico-finanziario dell'esercizio di Valutazione Quinquennale della Ricerca (VQR) relativo al periodo 2004-2008;

VISTO l'art. 2, comma 1), del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle Università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

CONSIDERATA la necessità di fissare regole e procedure per l'attuazione del processo di valutazione, secondo i principi generali delineati dalle Linee Guida per la valutazione della ricerca del CIVR e di individuare gli indispensabili strumenti e le necessarie risorse per la relativa attuazione;

SENTITA la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

SENTITO il Consiglio Universitario Nazionale (CUN),


DECRETA


Art. 1- Soggetti interessati
 
1. Il presente decreto disciplina, attraverso i criteri e le modalità nel seguito rappresentati, il processo di valutazione dei risultati della ricerca, che riguarda le seguenti Strutture (di seguito indicate con il termine di Strutture):
a) Università statali;
b) Università non statali autorizzate a rilasciare titoli accademici;
c) Enti di ricerca pubblici vigilati dal MIUR, ad eccezione degli Enti con esclusive funzioni di agenzia (di seguito indicati con il termine di Enti di ricerca);
d) altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca (di seguito indicati con il termine di altri soggetti), su esplicita richiesta e previa intesa che preveda la compartecipazione alle relative spese.


Art. 2 - Attuazione del processo di valutazione
 
1. Il processo di valutazione di cui al presente decreto è avviato con l'emissione di apposito bando del Presidente del CIVR.


Art. 3 - Organizzazione generale

1. La valutazione delle Strutture è organizzata per Aree di valutazione (di seguito indicate con il termine di Aree), che coincidono con le quattordici Aree del Consiglio Universitario Nazionale (CUN).

2. Per ciascuna Area viene costituito un Comitato di Area (di seguito indicato con il termine di Panel), composto da esperti di elevata qualificazione, anche stranieri, scelti in base alle competenze scientifiche e alle esperienze valutative già esercitate.

3. I componenti dei Panel, in numero complessivo non superiore a 540, sono nominati dal Ministro su proposta del CIVR.

4. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneità disciplinare ed elevata numerosità dei prodotti da valutare, il CIVR, nel contesto operativo dei Panel e fermo restando il numero complessivo di cui al comma 3), può provvedere alla costituzione di sub-Panel, con specifiche competenze disciplinari.


Art. 4 – Adempimenti delle Strutture: risorse umane
 
1. L'esercizio di valutazione coinvolge il personale di ricerca delle Strutture (a tempo indeterminato e a tempo determinato) che ha come esito misurabile della propria attività la pubblicazione di prodotti di ricerca  e che annovera: professori e ricercatori delle Università (compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento), ricercatori degli Enti di ricerca e degli altri soggetti (di seguito indicati con il termine di ricercatore).

2. Ai fini della rilevazione, le Strutture utilizzano le informazioni contenute nelle banche dati del MIUR. Le Strutture stesse sono tenute a certificare le informazioni fornite dal Ministero entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, in particolare: l'elenco nominativo dei ricercatori, nonché del personale tecnico e amministrativo (compreso l'eventuale personale a carico della Struttura, che svolge attività socio-sanitaria), a tempo determinato e indeterminato, in servizio alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2, con l'indicazione delle Aree e del Dipartimento di afferenza. Per le Università non statali è resa disponibile una procedura ad hoc per la trasmissione dei dati di cui sopra.

3. Previo giudizio del CIVR, possono essere assimilate ai Dipartimenti anche altre tipologie di organizzazione funzionale delle Strutture.

4. Ai fini del presente esercizio di valutazione, l'impegno complessivo dei ricercatori che operano nelle diverse Strutture è espresso in Equivalenti a Tempo Pieno (ETP). In particolare:
a) a ciascun professore e ricercatore di ruolo e a contratto (è escluso dal computo il personale a contratto assunto per esclusivi incarichi didattici) delle Università,  è attribuito il peso di 0.5 ETP, senza distinzione tra tempo pieno e tempo definito. Tale peso è attribuito anche ai ricercatori degli Enti di ricerca e di altri soggetti che per missione istituzionale, oltre all'attività di ricerca, svolgono altre attività (assistenza sanitaria o altre attività di servizio);

b) a ciascun ricercatore di ruolo e a contratto degli Enti di ricerca e degli altri soggetti, è attribuito il peso di 1 ETP se a tempo pieno e di 0.5 ETP se a tempo definito;
c) a ciascun tecnologo degli Enti di ricerca e degli altri soggetti, impegnato in attività di ricerca, è attribuito il peso di 0.5 ETP;
d) a ciascun professore e ricercatore universitario di ruolo, affiliato da almeno due anni a Enti di ricerca o altri soggetti, è attribuito un peso convenzionale aggiuntivo di 0.5 ETP per le attività di ricerca svolte presso gli stessi.

5. Le Strutture verificano, con le stesse modalità previste per i ricercatori ed entro tre mesi dalla pubblicazione del   bando di cui all'art. 2, gli elenchi nominativi delle figure in formazione:
a) iscritti a corsi di dottorato di ricerca delle Università negli anni accademici 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, specificando se titolari o meno di borsa di studio, indicando l'Area, la sede di fruizione e il Dipartimento di riferimento, il soggetto finanziatore e l'eventuale Struttura convenzionata;
b) titolari di borse di studio post-dottorato istituite dalla Struttura al 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, indicando la sede di fruizione, l'Area e il Dipartimento di riferimento;
c) titolari di assegni di ricerca istituiti dalla Struttura al 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, indicando l'Area e il Dipartimento di riferimento;
d) iscritti a scuole di specializzazione di area sanitaria, titolari di contratto di formazione negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Per le scuole di specializzazione è resa disponibile una procedura ad hoc per la trasmissione dei dati di cui sopra.


Art. 5 – Adempimenti delle Strutture: selezione delle pubblicazioni

1. Sono presi in considerazione per la valutazione dei Panel:
a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
b) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici;
c) brevetti depositati;
d) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche, esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione. 

2. Non sono presi in considerazione:
a) attività editoriali e di curatela;
b) lettere, correzioni e abstract di conferenze, anche se pubblicati su riviste;
c) testi o software di esclusivo interesse didattico o divulgativo;
d) prove e analisi di routine;
e) rapporti tecnici interni.

3. Ogni ricercatore di cui all'art. 4, commi 4), lettere a) e b) -solo se a tempo definito- e comma 4), lettera c) afferente a ciascun Dipartimento (o ad altra organizzazione equivalente) alla data di pubblicazione del bando, di cui all'art. 2, presenta, inserendole nella banca dati predisposta dal CINECA di cui all'art. 13, comma 1), almeno due pubblicazioni, di cui è autore o coautore, relative al quinquennio, ordinandole per rilevanza scientifica. Ogni ricercatore a tempo pieno di cui all'art. 4, comma 4), lettera b) presenta almeno quattro pubblicazioni.
Ogni ricercatore di cui all'art. 4, comma 4), lettera d), in considerazione dell'attività aggiuntiva svolta, presenta almeno due ulteriori pubblicazioni relative al quinquennio, con l'affiliazione dell'Ente di ricerca o altro soggetto. I ricercatori che non presentano alcuna pubblicazione sono considerati non attivi; i ricercatori che presentano un numero di pubblicazioni inferiore a quello previsto sono considerati parzialmente attivi.

4. Entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, la Struttura trasmette ai Panel, per via telematica, copia in formato pdf delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione, selezionandole tra quelle presentate, con le seguenti modalità:
a) le Università selezionano due delle pubblicazioni presentate da ciascun ricercatore di ruolo e a contratto;

b) gli Enti di ricerca e gli altri soggetti selezionano quattro delle pubblicazioni presentate da ciascun ricercatore di ruolo e a contratto a tempo pieno, ovvero due per i ricercatori a tempo definito; selezionano, inoltre, due delle pubblicazioni presentate da ciascun ricercatore di cui all'art. 4, comma 4), lettera d).

5. Per ogni pubblicazione selezionata e trasmessa ai Panel, viene redatta, in lingua italiana o inglese, una scheda telematica di accompagnamento, che riporta:
a) estremi bibliografici;
b) nome, cognome e genere di tutti gli autori affiliati alla Struttura, con qualifica e Dipartimento di afferenza alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2;
c) Area e settore scientifico-disciplinare (SSD);
d) descrizione sintetica dei contenuti della pubblicazione (abstract);
e) altre eventuali informazioni ritenute utili ai fini della valutazione quali, ad esempio: premi e riconoscimenti, collocazione internazionale, notorietà e autorevolezza del mezzo di diffusione, specifiche ricadute e, relativamente ai brevetti, riferimenti sugli eventuali utilizzatori e sui risultati socio-economici previsti o già conseguiti;
f) parole chiave (non più di 5).

6. La Struttura garantisce agli organismi di valutazione di cui al presente decreto l'accesso alle pubblicazioni selezionate.


Art. 6 – Adempimenti delle Strutture: altri dati e informazioni
 
1. Le Strutture trasmettono per via telematica, entro sei mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, suddivisi per Area e Dipartimento, ulteriori dati e informazioni relativi a:
a) brevetti e spin-off di cui sia titolare o cotitolare la Struttura specificando, nel caso degli spin-off, la durata e l'andamento;
b) entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze, corredate da informazioni sulla natura e caratteristiche dei soggetti acquirenti;
c) ricercatori a tempo indeterminato e determinato della Struttura ospitati da istituzioni estere/internazionali, nonché ricercatori affiliati a istituzioni estere/internazionali ospitati nella Struttura, per periodi di collaborazione superiori a tre mesi continuativi, nel quinquennio;
d) entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca, riferiti a ciascuna annualità del quinquennio, specificando i progetti finanziati da PRIN, FIRB, FAR, Programmi Quadro dell'Unione Europea e dell'European Research Council e da altri soggetti pubblici e privati (italiani ed esteri), ivi compresi quelli acquisiti da ricercatori a tempo indeterminato della Struttura nell'ambito di altri enti e centri convenzionati con la Struttura stessa;
e) finanziamenti e cofinanziamenti (complessivi nel quinquennio), destinati dalla Struttura a progetti di ricerca, suddivisi per Area, specificando la quota acquisita attraverso contratti e convenzioni.


Art. 7 – Rapporto del Nucleo di Valutazione/Comitato Interno di Valutazione

1. I Nuclei di Valutazione/Comitati Interni di Valutazione o, in loro assenza, i responsabili delle Strutture, elaborano un Rapporto sulla Struttura relativo al periodo 2004-2008, da trasmettere per via telematica entro sei mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, sviluppando i seguenti argomenti:
a) valutazione della metodologia adottata dalla Struttura per la selezione delle pubblicazioni ed eventuali confronti con il passato esercizio;
b) analisi critica delle modalità di collegamento tra valutazione della ricerca e processi decisionali interni,  utilizzati per l'allocazione delle risorse, con specifici riferimenti agli indirizzi assunti a seguito del VTR 2001-2003.

Art. 8 – Adempimenti dei Panel
 
1. Ai Panel è affidata la responsabilità di valutare la qualità di ciascuna delle pubblicazioni scientifiche selezionate dalle Strutture, per giungere a una graduatoria (ranking list) delle Strutture stesse, in ciascuna Area. Ai fini del giudizio di qualità, che deve essere rigorosamente descrittivo, i Panel adottano, singolarmente o in combinazione, le seguenti due metodologie:
a) analisi delle citazioni (ove applicabile), condotta direttamente da ciascun Panel, che utilizza a tal fine le banche dati concordate con il CIVR;
b) peer-review affidata ad esperti esterni scelti collegialmente dal Panel (di norma non più di due), cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle pubblicazioni selezionate.

2. Ciascun Panel, almeno un mese prima della data di chiusura delle procedure di selezione di cui all'art. 5, comma 4), rende noti gli indirizzi metodologici che intende adottare, facendo riferimento alle prassi consolidate in ambito scientifico internazionale.
 
3. L'analisi dei seguenti aspetti costituisce parte integrante del giudizio di qualità:
a) rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento della conoscenza nel settore e per la scienza in generale, nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
b) originalità/innovazione, da intendersi come contributo all'avanzamento di conoscenze o a nuove acquisizioni nel settore di riferimento;
c) internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni;
d) relativamente ai brevetti, i giudizi devono contenere anche riferimenti al trasferimento, allo sviluppo tecnologico e alle ricadute socio-economiche (anche potenziali).

Per le pubblicazioni svolte in collaborazione, i Panel potranno, ove opportuno, pesare i contributi sulla base del ruolo avuto dai partecipanti, valorizzandone l'apporto se primo o ultimo autore o autore corrispondente, secondo le prassi proprie delle diverse comunità scientifiche.

4. I giudizi descrittivi devono tradursi in un giudizio sintetico, con attribuzione della pubblicazione a uno dei seguenti livelli di merito:
a) Eccellente: la pubblicazione si colloca nel 20% superiore della scala di valore condivisa dalla comunità scientifica internazionale (peso 1);
b) Buono: la pubblicazione si colloca nel segmento 60% - 80% (peso 0.8);
c) Accettabile: la pubblicazione si colloca nel segmento 50% - 60% (peso 0.5);
d) Limitato: la pubblicazione si colloca nel 50% inferiore (peso 0);
e) Non valutabile: la pubblicazione appartiene a tipologie escluse dal presente esercizio o non valutabili per casi accertati di plagio o frode, presenta allegati e/o documentazione inadeguati per la valutazione o è stata pubblicata in anni precedenti o successivi al quinquennio di riferimento (peso -1).
Ai sensi dell'art. 5, comma 3), per ciascuna pubblicazione mancante rispetto al numero atteso è assegnato un peso negativo (peso -0.5).

Art. 9 – Rapporto finale dei Panel
 
1. Ai Panel è affidato il compito di redigere il rapporto finale, che deve pervenire al CIVR entro dodici mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, articolato in tre parti distinte:
a) Valutazione conclusiva delle pubblicazioni (Consensus report).
Su ciascuna pubblicazione il Panel esprime un giudizio conclusivo di merito, articolato nei livelli descritti all'art. 8, avvalendosi dei giudizi degli esperti e/o dell'analisi delle citazioni. Le pubblicazioni realizzate in collaborazione da più Strutture e da queste presentate per la valutazione in Aree diverse, sono soggette ad un'unica valutazione concordata tra i Panel interessati, attraverso l'attivazione di specifici Gruppi di Consenso inter-Area. La valutazione conseguita dalle singole pubblicazioni non viene resa pubblica.

b) Graduatoria di Area (ranking list).
Ogni Struttura consegue un punteggio derivato dalla somma numerica dei pesi dei giudizi attribuiti dai Panel a ciascuna pubblicazione, tenendo in debita considerazione anche il peso delle pubblicazioni mancanti e non valutabili. La graduatoria delle Strutture è redatta per segmenti dimensionali. Per ciascuna struttura viene inoltre individuato un punteggio, elaborato come il precedente, specificamente riferito al sottoinsieme dei ricercatori che sono stati reclutati dalla struttura o in essa incardinati in una fascia o ruolo superiore nel periodo 2004-2008. Si prescinde dall'individuazione di questo punteggio nel caso in cui il sottoinsieme è composto da meno di tre ricercatori.
c) Relazione finale di Area.
Il Presidente del Panel predispone, d'intesa con i Componenti, la Relazione finale, così articolata:
i. metodologia adottata e organizzazione del lavoro, ivi inclusa la risoluzione di eventuali conflitti di interesse dei Componenti;
ii. valutazione dell'Area e analisi dei punti di forza e di debolezza, in relazione a qualità, quantità e proprietà delle pubblicazioni selezionate;
iii. apposita sezione per i brevetti, evidenziandone le ricadute socio-economiche, anche potenziali.
 
 
Art. 10 – Analisi bibliometrica condotta dal CIVR
 
1. Al fine di verificare il posizionamento del Paese nel contesto internazionale, il CIVR sviluppa ove applicabile, previa intesa con ciascun Panel, l'analisi delle citazioni relative a tutte le pubblicazioni del quinquennio presenti nelle banche dati utilizzate, in riferimento alle specifiche aree e categorie di appartenenza.

2. L'analisi delle citazioni è condotta assumendo a riferimento la data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2, secondo i criteri definiti d'intesa con i Panel.

3. I risultati dell'analisi di cui ai commi precedenti, sono resi pubblici contemporaneamente a quelli dei Panel.


Art. 11- Relazione finale del CIVR

1. Al CIVR compete la stesura della Relazione finale del VQR, da consegnare al Ministro entro diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di cui all'art. 2, articolata come di seguito riportato.

2. Valutazione del Sistema Nazionale della Ricerca (SNR)
a) La valutazione di merito complessivo del SNR, articolata per Area, si fonda sull'integrazione degli elementi di analisi a disposizione.
b) Relativamente a specifiche aree e categorie, il CIVR si riserva la facoltà di utilizzare l'analisi delle citazioni per confrontare il posizionamento del nostro Paese nel contesto internazionale.

3. Valutazione delle Strutture
a) La valutazione di merito delle Strutture si fonda sui Rapporti dei Panel, nonché sui dati conoscitivi e sulle informazioni trasmessi dalle stesse. Nella elaborazione del giudizio di merito, il CIVR adotta i seguenti criteri, con i relativi pesi:
i. Qualità delle pubblicazioni valutate (peso 5).
La performance è misurata dal punteggio (rating) complessivo ottenuto da tutte le pubblicazioni della Struttura selezionate per la valutazione dei Panel di Area, tenendo conto anche di quelle mancanti e non valutabili.
ii. Proprietà delle pubblicazioni eccellenti (peso 1).
La performance è calcolata moltiplicando il numero delle pubblicazioni eccellenti per il loro grado medio di proprietà, che è espresso dal rapporto tra il numero degli autori appartenenti alla Struttura/Dipartimento (tenendo anche conto di eventuali affiliazioni multiple) e il numero complessivo degli autori. Sono definiti come appartenenti ad una Struttura/Dipartimento gli autori la cui affiliazione, alla data della pubblicazione del bando di cui all'art. 2, sia chiaramente riconducibile alla Struttura stessa, indipendentemente dal rapporto contrattuale.
iii. Propensione alla formazione nella ricerca (peso 1).
La performance è misurata dal numero medio annuo delle figure in formazione (dottorandi, assegnisti, borsisti post-doc e specializzandi di area sanitaria titolari di contratto).
iv. Mobilità internazionale (peso 1).
La performance è misurata dal numero medio annuo di anni persona dei ricercatori a tempo determinato e indeterminato in uscita e in entrata, per periodi di permanenza superiori a tre mesi continuativi.
v. Capacità di impegnare risorse finanziarie proprie per la ricerca (peso 1).
La performance è misurata dall'ammontare medio annuo dei finanziamenti per progetti di ricerca provenienti da risorse proprie non vincolate della Struttura.
Il valore numerico di ciascuno dei sopraelencati indicatori è espresso come percentuale del valore complessivo dell'Area e come percentuale di scostamento dal valore atteso, determinato in base alla consistenza numerica dei ricercatori ETP della Struttura, Area per Area, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2.
vi.  Capacità di attrarre risorse finanziarie per la ricerca (peso 1).
La performance è misurata dall'ammontare medio annuo dei finanziamenti per progetti di ricerca provenienti:
1. da bandi PRIN, FIRB e FAR;
2. da bandi dei Programmi Quadro dell'Unione Europea e dell'European Research Council;
3. da altri soggetti pubblici e privati.
Il valore numerico dell'indicatore è espresso come media delle percentuali dei valori complessivi di Area di ciascuna tipologia di finanziamento e come percentuale di scostamento dal valore atteso, determinato in base alla consistenza numerica dei ricercatori ETP della Struttura, Area per Area, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2.
b) La performance di Area della singola Struttura, espressa come percentuale del valore complessivo dell'Area, è derivata dal punteggio complessivo conseguito dalla stessa, in applicazione dei criteri i)-vi) di cui al precedente comma.

4. Valutazione dei Dipartimenti (o altre organizzazioni equivalenti).
a) Ai fini della elaborazione del giudizio di merito, il CIVR adotta i seguenti criteri:
i. Qualità delle pubblicazioni selezionate.
È indicata dal punteggio (rating) complessivo ottenuto da tutte le pubblicazioni del Dipartimento selezionate per la valutazione dei Panel di Area, tenendo in debita considerazione anche quelle mancanti e non valutabili.
ii. Proprietà delle pubblicazioni eccellenti.
È indicata dal rapporto tra il grado medio di proprietà delle pubblicazioni del Dipartimento giudicate eccellenti e quello complessivo della Struttura.
iii. Propensione alla formazione alla ricerca.
È indicata dal rapporto tra numero medio annuo delle figure in formazione (dottorandi, assegnisti e borsisti post-doc) afferenti al Dipartimento e il numero complessivo degli stessi nella Struttura.
iv. Mobilità internazionale.
È indicata dal rapporto tra la mobilità internazionale in entrata e in uscita del Dipartimento e quella complessiva della Struttura.
v. Capacità di accedere/attrarre risorse finanziarie per la ricerca.
È indicata dal rapporto tra l'ammontare medio annuo dei finanziamenti per progetti di ricerca (da bandi PRIN, FIRB e FAR, da Programmi Quadro dell'Unione Europea e dell'European Research Council, da altri soggetti pubblici e privati) conseguiti dal Dipartimento e il corrispondente importo complessivo della Struttura.
vi. Ricercatori attivi.
È analizzato, per ciascun Dipartimento (o altra organizzazione equivalente), il rapporto tra la somma pesata dei ricercatori attivi (peso 1) e quelli parzialmente attivi (peso 0.5) ed il numero complessivo di ricercatori afferenti alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2.
vii. Attività di trasferimento tecnologico.
La performance è misurata dal punteggio complessivo ottenuto dalle attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione applicativa della ricerca del Dipartimento.

Il valore numerico di ciascuno dei sopraelencati indicatori è espresso come percentuale del valore complessivo della Struttura e come percentuale di scostamento dal valore atteso, determinato in base alla consistenza numerica dei ricercatori ETP del Dipartimento, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2.

5. Valutazione delle attività di trasferimento tecnologico (brevetti e spin-off).
a) Ogni Struttura è valutata in relazione ai seguenti parametri:
i. domande di brevetto italiano nel quinquennio (peso 1);
ii. brevetti estesi come PCT (Patent Cooperation Treaty) nel quinquennio (peso 1);
iii. brevetti concessi in Italia nel quinquennio (peso 1);
iv. brevetti concessi in Europa, negli USA e in Giappone nel quinquennio (peso 2);
v. brevetti attivi alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 (peso 1 per quelli concessi in Italia; peso   2 per quelli concessi in Europa, USA e Giappone);
vi. entrate di cassa derivate dalla vendita di brevetti o loro licenze nel quinquennio (peso 2);
vii. numero di spin-off attivati nel quinquennio (peso 3).

Il valore è espresso come percentuale del valore complessivo dell'Area e come percentuale di scostamento dal valore atteso, determinato sulla base della consistenza numerica dei ricercatori ETP della Struttura, Area per Area, alla data di pubblicazione del bando di cui all'art. 2.


Art. 12- Trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4), del D.lgs. 204/98 e successive modifiche, il MIUR si riserva di comunicare e diffondere tutti i risultati del VQR 2004-2008, compresi i giudizi sulle singole pubblicazioni valutate, fermo restando il rispetto dell'anonimato degli esperti.


Art. 13 – Sistema di informatizzazione e aspetti economici e finanziari
 
1. Ai sensi del DM 29 dicembre 2008, di cui alle premesse, il sistema di informatizzazione, congiuntamente agli adempimenti amministrativo-contabili relativi al processo di valutazione, sono affidati al Consorzio interuniversitario CINECA, sulla base di apposita convenzione.

2. Ai Componenti del CIVR sono attribuiti compensi non superiori alla misura prevista dal DM n. 643 del 24 Novembre 1999.

3. Ai componenti dei Panel sono attribuiti compensi non superiori alla misura prevista per le Commissioni di garanzia per la selezione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale. Ai restanti soggetti coinvolti nelle attività di valutazione di cui al presente decreto si applicano indennità e compensi non superiori a quelli previsti dal decreto interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003. A tutti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto interministeriale.

4. La spesa complessiva, individuata in base alla suddivisione dei costi prevista nel piano operativo ed economico finanziario citato nelle premesse, grava, per le Università statali, sulla contribuzione annuale del MIUR in favore del Consorzio interuniversitario CINECA, che cura anche le procedure contabili connesse agli aspetti economici e finanziari del processo di valutazione, e sui fondi messi a disposizione dagli altri soggetti coinvolti nell'esercizio di valutazione.

5. Agli oneri derivanti dalle attività di valutazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1), lettere b), c) e d), si provvede a carico degli stanziamenti dei rispettivi bilanci.

Art. 14 – Coordinamento tecnico-scientifico e supporto organizzativo

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 2), del regolamento concernente il funzionamento dell'ANVUR, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ultimate dal Comitato Direttivo dell'Agenzia, fermo restando in capo al Presidente del CIVR il coordinamento tecnico-scientifico delle attività di valutazione.

2. L'indirizzo e il supporto organizzativo alle attività di valutazione del CIVR è assicurato dall'Ufficio III del Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca del MIUR.

Roma, 19 marzo 2010
IL MINISTRO