Dipartimento per l'Università,
l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per
la
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della
Ricerca
Ufficio IV
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 8 febbraio 2008 n° 44 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca";
VISTO, in particolare, l'art. 1 del predetto DM 8 febbraio 2008 n° 44, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di funzionamento degli enti privati che svolgano attività di ricerca, che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti che ne hanno diritto, da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;
VISTI gli artt. 2 e seguenti del già citato DM 8 febbraio 2008 n° 44;
CONSIDERATA pertanto la necessità di
individuare i soggetti beneficiari da inserire nella tabella
triennale 2011/2013,
DECRETA
Art. 1
Ambito operativo
Gli enti di ricerca che, per prioritarie finalità statutarie e senza scopi di lucro, siano impegnati nell'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali e/o commerciali, ed in attività di formazione postuniversitaria specificatamente preordinata la ricerca, possono beneficiare di contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella triennale.
Art. 2
Soggetti ammissibili
Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art.
1 che, alla data di scadenza del bando, abbiano ottenuto da almeno
tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi
degli artt. 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000 n° 361.
Non possono usufruire dei contributi predetti gli enti pubblici di
ricerca, le Università statali e non statali e loro consorzi,
costituiti ai sensi degli artt. 91 e 91bis del DPR 11 luglio 1980
n° 382 e loro fondazioni costituite ai sensi del DPR 24 maggio 2001
n° 254.
Art. 3
Criteri di valutazione
La valutazione e selezione delle domande è curata da una
Commissione, nominata per ciascun triennio, con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi
dell'art. 3 del Regolamento DM 8 febbraio 2008 n° 44 citato nelle
premesse.
In particolare, la valutazione è volta ad accertare:
Art. 4
Modalità di emanazione della tabella triennale
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
valuta le proposte della commissione e provvede alla emanazione
della Tabella triennale con decreto adottato di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa acquisizione del
parere delle commissioni parlamentari.
La Tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a
revisione con la medesima procedura.
L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia della
Tabella è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo
previsto nelle Leggi finanziarie. Di conseguenza esso viene ridotto
in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento
medesimo.
Qualora, invece, esso risulti superiore del 20% a quello dell'anno
precedente, la Tabella può essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5
del DM 8 febbraio 2008 n° 44, attraverso una nuova selezione
indetta con bando pubblico.
Art. 5
Modalità di erogazione dei contributi
L'erogazione del finanziamento è disposta sulla base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo.
Il saldo è erogato previo il parere favorevole della Commissione di cui al precedente art.3, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio.
Art. 6
Controllo e monitoraggio
Le istituzioni che ricevono il contributo devono inviare entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipo:
Qualora, trascorso ulteriore un mese dalla decorrenza dei
termini sopra indicati, fa fede il timbro postale di spedizione,
non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a
norma dell'art. 4 del DM 8 febbraio 2008 n° 44, procede alla revoca
del contributo assegnato ed al recupero delle somme già
accreditate.
Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attività
svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.
Art. 7
Divieto di cumulo.
Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono
beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di contributi di
funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e
natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
All'atto della presentazione della domanda devono produrre
esplicite attestazioni.
Art. 8
Presentazione delle domande.
Le richieste di concessione del contributo devono essere presentate dal legale rappresentante dell'ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio e, dopo Login, cliccando alla voce "Altri Servizi (DM 44/2008)" si potrà procedere alla compilazione della domanda.
Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1)
e della scheda recante notizie sull'ente (all.2), che
debitamente sottoscritte debbono essere inviate entro lo stesso
termine, pena l'esclusione, a mezzo plico raccomandato/ricevuta di
ritorno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR)- Direzione Generale per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca- Ufficio IV - Piazzale
J.F. Kennedy 20 - 00144 ROMA, recante sulla busta
"inserimento in Tabella triennale DM 8 febbraio 2008 n°
44".
Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti
documenti:
I documenti dal n. 1 al n. 7 devono, pena l'esclusione, essere trasmessi anche in formato elettronico attraverso il sistema Sirio, alla voce "sezione allegati alla domanda".
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio AGOSTINI)