Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 25 ottobre 2010

Piano programmatico art. 2, comma 429, Legge 244/2007

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1699 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2010;

VISTO l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l'art. 12, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 i cui effetti sono differiti al 31.12.2010 ai sensi dell'art.1, comma 1-bis, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, così come modificato dall'art. 7, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25;

VISTO l'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università;

PRESO ATTO che la suddetta dotazione finanziaria di 550 milioni è destinata ad aumentare il Fondo di Finanziamento Ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che l'assegnazione delle risorse, di cui al comma 428, è subordinata all'adozione di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

VISTO il piano previsto dall'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il documento "Misure per il risanamento finanziario e l'incentivazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario" predisposto il 31 luglio 2007 dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la lettera congiunta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 2 agosto 2007;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane(CRUI);

PRESO ATTO che l'art. 2, comma 431, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che, nell'ambito del fondo di cui al comma 428, la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, è riservata alle istituzioni universitarie costituite per legge, di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005 (Scuole superiori);

VISTO l'art. 3, commi 140 e 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che per le università i maggiori oneri di personale sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428 e che sono stati quantificati, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in circa 458 milioni di euro; 

VISTO l'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione della qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

CONSIDERATO che lo stanziamento disponibile sul Cap. 1699 per l'esercizio finanziario 2010, al netto della quota destinata  alla copertura degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, è pari ad € 479.000.000;

CONSIDERATO che, in coerenza con quanto previsto all'art. 2, comma 429, lettere d) e e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e a seguito di quanto previsto all'art. 3 del D.I. 30 aprile 2008, con D.D. 24 settembre 2008, n. 175, è stato costituito apposito gruppo di lavoro al fine di definire da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la CRUI e il CUN, nuovi limiti all'indebitamento degli atenei di cui all'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché idonei criteri preordinati ad assicurare l'osservanza da parte degli atenei dei parametri di bilancio stabiliti dalla legge e il graduale rientro degli atenei che li abbiano superati;

PRESO ATTO che, il gruppo di lavoro di cui sopra ha redatto, ed approvato all'unanimità, la relazione finale in data 31 gennaio 2009, sulla base della quale è stato predisposto il D.I. 4 settembre 2009, n. 90 "Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle università statali";

DECRETA

Art. 1

1, Per l'esercizio finanziario 2010, il fondo di cui all'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in premessa citato,  è così ripartito:

a) l'importo di  71 milioni di euro viene destinato per le finalità di cui all'art, 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1 sulla base dei criteri e delle modalità che verranno definite con successivo decreto ministeriale;

b) l'importo di 458 milioni di euro viene destinato alla copertura dei maggiori oneri di personale, di cui all'art. 3, commi 140 e 146 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per maggiori oneri  2009 e 2010 (CCNL personale non docente  e adeguamento docenti). Nel caso di atenei con un rapporto assegni fissi/FFO accertato al 31.12.2009 superiore al 90%, l'assegnazione verrà ridotta in proporzione alla percentuale eccedente il suddetto limite. Il calcolo per il limite tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, differita al 31.12.2010 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, così come modificato dall'art. 7, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 25. L'eventuale risparmio di risorse sarà utilizzato per le finalità sub c);

c) un importo di 10 milioni di euro è assegnato alle università, quale incentivo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge  27 dicembre 1997, n. 449, da ricalcolare ogni anno in proporzione alla distanza accertata, per il 2009, del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO. Le spese per assegni fissi al personale di ruolo sono calcolate al netto delle riduzioni previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente ai fini della verifica del rapporto;

d) un importo di 11 milioni di euro è assegnato  alle Istituzioni di cui all'art. 2, comma 431, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 3,2 milioni di euro per la Scuola Normale Superiore di Pisa, di 3,2 milioni di euro per la Scuola di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, di 2,6 milioni di euro per la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati di Trieste e di 2 milioni di euro per la Scuola IMT Alti Studi di Lucca;

 

Art. 2

1, Per concorrere alla distribuzione delle risorse di cui all'art. 1 ciascun ateneo, in base alla legislazione vigente, deve :

a) avere adottato una  programmazione triennale degli oneri di personale;

b) in caso di avvenuto superamento del limite del 90% delle spese di personale rispetto al FFO, tenuto conto di quanto disposto dall'art 12, comma 1, della predetta legge 28 febbraio 2008 n. 31 e successive modifiche e integrazioni, avere rispettato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1;

c) di aver prodotto, per l'anno 2009, la situazione degli enti e delle società partecipate.

d) di aver rispettato le disposizioni di cui al D.I. 1 settembre 2009, n. 90 (Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2010, Reg. 180, Foglio 194
Roma, 25 ottobre 2010

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
(f.to Giulio Tremonti)

Il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
(f.to Mariastella Gelmini)