VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008 n. 85, convertito in
Legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTI i DD.MM. 4.10.2000 e 18.03.2005 di
rideterminazione e aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino
del Consiglio Universitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 1
e l'art. 4, concernenti le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Universitario Nazionale, che tra l'altro stabilisce che,
in sede di prima applicazione, i rappresentanti di metà delle aree
di cui all'art. 1 c. 1 lettera a), determinate per sorteggio,
restano in carica per sei anni;
VISTO il D.M. 16 marzo 2006 con cui è stato
confermato in 14 il numero delle aree di settori
scientifico-disciplinari;
VISTO il D.M. 12.04.06 con cui è stata costituita
la Commissione incaricata di effettuare il sorteggio delle aree
previsto dall'art. 4, c. 7 della citata legge, n. 18/06;
VISTO il risultato del sorteggio effettuato in
data 05.07.2006, da cui risulta che i rappresentanti delle
aree 04, 11, 08, 02, 06, 01, 14 restano in carica sei anni
mentre i rappresentanti delle aree 09, 10, 05, 07, 03, 12, 13
restano in carica 4 anni;
VISTO il D.M. 28.12.06 con cui sono stati
nominati i componenti del CUN e successive modifiche e
integrazioni;
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può
essere utilizzata una procedura telematica validata a livello
nazionale;
VISTO il documento tecnico predisposto dal
CINECA, che descrive le caratteristiche della suddetta
procedura;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per
l'Università, per l'AFAM e per la Ricerca, n. 88, del 21.07.2009,
con il quale è stata costituita la Commissione di esperti
incaricata della validazione della procedura in questione;
VISTO il verbale redatto dalla succitata
Commissione nella seduta dell'8.02.2010, con cui si esprime parere
favorevole alla procedura telematica predisposta dal CINECA;
VISTO il parere del CUN del 20.07.2010;
VISTO il parere della CRUI del 29.07.2010;
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del
30.07.2010;
ORDINA
Art. 1
Indizione votazioni
Per i giorni dal 20 gennaio al 27 gennaio 2011 sono indette le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:
Per le suddette componenti sono interessate le aree 03,
05, 07, 09, 10, 12 e 13.
Sono inoltre indette le votazioni dei 3 rappresentanti del
personale tecnico ed amministrativo.
Le votazioni hanno luogo tra le h. 9:00 e le h. 17:00 di ciascun
giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 27.01.2011 le
operazioni di voto terminano alle ore 14.00.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati,
può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario ed
un proprio orario.
La designazione dei tre componenti in rappresentanza della
Conferenza dei Rettori avrà luogo in seno alla stessa CRUI.
La designazione del membro in rappresentanza del Coordinamento
nazionale della Conferenza dei Presidi di Facoltà avrà luogo in
seno allo stesso organismo.
La designazione del membro in rappresentanza del Convegno
permanente dei dirigenti amministrativi delle Università avrà luogo
in seno allo stesso organismo.
Gli otto studenti in rappresentanza del CNSU nel CUN saranno
eletti in seno allo stesso organismo.
Art. 2
Elezione dei professori e dei ricercatori
Per ciascuna delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13 di settori
scientifico-disciplinari di cui al D.M. 16.03.2006, indicato in
premessa, sono eletti un professore ordinario, un professore
associato ed un ricercatore.
Per le suddette aree disciplinari sono costituiti tre collegi
elettorali dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno
dai professori associati ed uno dai ricercatori.
In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito
separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e
fasce.
Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E'
eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di
ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
I rappresentanti delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14,
determinate per sorteggio a norma dell'art. 4, c. 2, della legge n.
18/2006, nominati con D.M. 28.12.2006, restano in carica per sei
anni in deroga a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, della legge
medesima.
I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o
modificano lo status di appartenenza alla fascia decadono
immediatamente e sono sostituiti con le stesse procedure, per il
residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la
decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello
status intervenga nell'ultimo anno del mandato(art. 1, c.
7, L. 18/06).
Art. 3
Elezioni del personale tecnico ed
amministrativo
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed
amministrativo di cui all'art. 1, c. 1 lett. c) della
legge n. 18/2006, è costituito un unico collegio elettorale.
L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico ed
amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie.
Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i tre
candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti
prevale il più anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il
più anziano per età.
Art. 4
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione
delle candidature
Ai fini della determinazione dell'elettorato il CINECA, tenuto
conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei
professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per
collegi elettorali, nonché quelli del personale tecnico ed
amministrativo e li pubblica in data 15 novembre 2010 sul sito
all'indirizzo elezionicun.miur.it.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, gli
interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide
entro i successivi sette giorni e comunica al CINECA le eventuali
conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, in via definitiva, entro il 15
dicembre 2010, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini
della determinazione dell'elettorato attivo.
Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli
schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1 e 2), e pubblicati
sul sito elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori e dei ricercatori,
sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo
delegato, sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi
di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20° giorno
antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, al CINECA
che le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale di cui al
successivo art. 9. Tali dichiarazioni possono essere prodotte
automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito
personale riservato all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed
amministrativo le dichiarazioni di candidatura, autenticate dal
Rettore o dal Direttore amministrativo, sono inviate, per il
tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione
universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello fissato per
l'inizio delle votazioni, al CINECA che le trasmetterà alla
Commissione elettorale Centrale.
Dette candidature saranno quindi pubblicate dal CINECA sul sito
elezionicun.miur.it entro il decimo giorno
antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.
Art. 5
Esercizio del diritto di voto
Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento
penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelarmente in
attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode
dell'elettorato attivo e passivo.
Nessuno può votare più di una volta ed in sede universitaria
diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra
sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione
scritta del Preside della facoltà di appartenenza, per i professori
e ricercatori, o del Direttore amministrativo, per il personale
tecnico e amministrativo, da consegnare a cura degli interessati al
Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il
diritto di voto.
Art. 6
Seggi elettorali
Entro il sesto giorno antecedente quello fissato per l'inizio
delle votazioni, presso ciascuna istituzione universitaria, con
decreto del Rettore è istituito il seggio elettorale per la
elezione dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico ed
amministrativo.
Con lo stesso decreto sono nominati i componenti della Commissione
di seggio.
La Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro
membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni
di segretario. Il Presidente è scelto tra i professori di prima o
seconda fascia.
La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con
competenza informatica. Per la validità delle operazioni della
Commissione è necessaria la presenza di almeno tre
componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore
provvede alla sostituzione.
Art. 7
Operazioni di voto
Il documento che descrive la procedura telematica, atta a
consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 3), costituisce
parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver
dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma
sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver
ritirato il proprio certificato elettorale, può procedere
alla votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito
elezionicun.miur.it. Una copia delle istruzioni è
affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa
disponibile dal seggio elettorale.
Un simulatore della procedura medesima è inoltre disponibile sullo
stesso sito.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le
operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti
nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le
votazioni.
Art. 8
Svolgimento delle operazioni di scrutinio
Alle ore 16.00 del giorno 27.01.2011 si insedia la Commissione
elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che
sono pubbliche.
Al completamento di tutte le operazioni per ciascun
collegio, i risultati verranno pubblicati in rete.
Art. 9
Commissione Elettorale Centrale
Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una
Commissione elettorale Centrale con il compito di effettuare le
operazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8.
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un
Magistrato di TAR ed è composta da un professore ordinario, da un
professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché
da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non
inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti
materiali da personale di segreteria messo a disposizione
dall'Amministrazione.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla
base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama
gli eletti.
Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.
IL MINISTRO
F.to Gelmini