Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 2010

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTO il D.L. 16 maggio 2008 n. 85, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
VISTI i DD.MM. 4.10.2000 e 18.03.2005 di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 1 e l'art. 4,  concernenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale, che tra l'altro stabilisce che, in sede di prima applicazione, i rappresentanti di metà delle aree di cui all'art. 1 c. 1 lettera a), determinate per sorteggio, restano in carica per sei anni;
VISTO il D.M. 16 marzo 2006 con cui è stato confermato in 14 il numero delle aree di settori scientifico-disciplinari;
VISTO il D.M. 12.04.06 con cui è stata costituita la Commissione incaricata di effettuare il sorteggio delle aree previsto dall'art. 4, c. 7 della citata legge, n. 18/06;
VISTO il risultato del sorteggio effettuato in data 05.07.2006, da cui risulta che i rappresentanti  delle aree 04, 11, 08, 02, 06, 01, 14  restano in carica sei anni mentre i rappresentanti delle aree 09, 10, 05, 07, 03, 12, 13 restano in carica 4 anni;
VISTO il D.M. 28.12.06 con cui sono stati nominati i componenti del CUN e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale;
VISTO il documento tecnico predisposto dal CINECA, che descrive le caratteristiche della suddetta procedura;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per l'Università, per l'AFAM e per la Ricerca, n. 88, del 21.07.2009, con il quale è stata costituita la Commissione di esperti incaricata della validazione della procedura in questione;
VISTO il verbale redatto dalla succitata Commissione nella seduta dell'8.02.2010, con cui si esprime parere favorevole alla procedura telematica predisposta dal CINECA;
VISTO il parere del CUN del 20.07.2010;
VISTO il parere della CRUI del 29.07.2010;
VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo del 30.07.2010;

ORDINA

Art. 1
Indizione votazioni

Per i giorni dal 20 gennaio al 27 gennaio 2011 sono indette le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

  1. 7 professori ordinari, straordinari e fuori ruolo;
  2. 7 professori associati confermati, non confermati e fuori ruolo;
  3. 7 ricercatori universitari confermati e non confermati;

Per le suddette componenti sono interessate le aree  03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13.
Sono inoltre indette le votazioni dei 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo.

Le votazioni hanno luogo tra le h. 9:00 e le h. 17:00 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 27.01.2011 le operazioni di voto terminano alle ore 14.00.
Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario ed un proprio orario.
La designazione dei tre componenti in rappresentanza della Conferenza dei Rettori avrà luogo in seno alla stessa CRUI.
La designazione del membro in rappresentanza del Coordinamento nazionale della Conferenza dei Presidi di Facoltà avrà luogo in seno allo stesso organismo.
La designazione del membro in rappresentanza del Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle Università avrà luogo in seno allo stesso organismo.
Gli otto studenti  in rappresentanza del CNSU nel CUN saranno eletti in seno allo stesso organismo.

 

Art. 2
Elezione dei professori e dei ricercatori

Per ciascuna delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13 di settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 16.03.2006, indicato in premessa, sono eletti un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore.
Per le suddette aree disciplinari sono costituiti tre collegi elettorali dei quali uno è composto dai professori ordinari, uno dai professori associati ed uno dai ricercatori.
In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.
Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.
I rappresentanti delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14, determinate per sorteggio a norma dell'art. 4, c. 2, della legge n. 18/2006, nominati con D.M. 28.12.2006, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall'art. 1, c. 6, della legge medesima.
I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia decadono immediatamente e sono sostituiti con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato(art. 1, c. 7, L. 18/06).

 

Art. 3
Elezioni del personale tecnico ed amministrativo

Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo di cui all'art. 1, c. 1 lett. c) della legge n. 18/2006, è costituito un unico collegio elettorale.
L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle istituzioni universitarie.
Ogni elettore dispone di un voto di preferenza. Sono eletti i tre candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano in ruolo, e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età.

 

Art. 4
Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e dei ricercatori distinti per collegi elettorali, nonché quelli del personale tecnico ed amministrativo e li pubblica in data 15 novembre 2010 sul sito all'indirizzo elezionicun.miur.it.
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro i successivi sette giorni e comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.
Il CINECA pubblicherà in rete, in via definitiva, entro il 15 dicembre 2010, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.
Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo gli schemi allegati alla presente ordinanza (all. 1 e 2), e pubblicati sul sito elezionicun.miur.it.
Le dichiarazioni di candidatura dei professori e dei ricercatori, sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, al CINECA che le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale di cui al successivo art. 9. Tali dichiarazioni possono essere prodotte automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo https://loginmiur.cineca.it
Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo le dichiarazioni di candidatura, autenticate dal Rettore o dal Direttore amministrativo, sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 20° giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, al CINECA che le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale.
Dette candidature saranno quindi pubblicate dal CINECA sul sito elezionicun.miur.it entro il decimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni.

 

Art. 5
Esercizio del diritto di voto

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode dell'elettorato attivo e passivo.
Nessuno può votare più di una volta ed in sede universitaria diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione scritta del Preside della facoltà di appartenenza, per i professori e ricercatori, o del Direttore amministrativo, per il personale tecnico e amministrativo, da consegnare a cura degli interessati al Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il diritto di voto.

 

Art. 6
Seggi elettorali

Entro il sesto giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del Rettore è istituito il seggio elettorale per la elezione dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo.
Con lo stesso decreto sono nominati i componenti della Commissione di seggio.
La Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario. Il Presidente è scelto tra i professori di prima o seconda fascia.
La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con competenza informatica. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvede alla sostituzione.

 

Art. 7
Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 3), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, può  procedere alla votazione.
Il voto è individuale e segreto.
Ogni elettore esprime una sola preferenza.
Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito elezionicun.miur.it. Una copia delle istruzioni è affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa disponibile dal seggio elettorale.
Un simulatore della procedura medesima è inoltre disponibile sullo stesso sito.
All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

 

Art. 8
Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Alle ore 16.00 del giorno 27.01.2011 si insedia la Commissione elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.
Al completamento di tutte le  operazioni per ciascun collegio, i risultati verranno pubblicati in rete.

Art. 9
Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una Commissione elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8.
La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di TAR ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario.
La Commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.
La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama gli eletti.
Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

 

Roma, 6 ottobre 2010

IL MINISTRO
F.to Gelmini