DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della
Ricerca
Prot. n. 584/ric
VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio
2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio
2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (legge finanziaria 2001);
VISTO l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge
388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle
competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità
competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per
gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB)
e ne vengono individuate le finalità;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (legge finanziaria 2006);
VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre
2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della
Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono,
tra l'altro, le risorse del FIRB;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26
marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004,
recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle
risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della
Ricerca di Base" (Regolamento FIRB), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1132/Ric. del 5
settembre 2007, e successive modifiche e integrazioni, con cui è
stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'art.3 comma
1 del citato D.M. n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i
progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);
VISTO il Decreto Ministeriale n. 755 del 18
novembre 2009, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, 50
milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2009 per iniziative in
favore di giovani ricercatori;
CONSIDERATA la necessità di proseguire nell'opera
volta a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli
enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate
risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale
proposti da giovani ricercatori;
CONSIDERATO che appare altresì fondamentale
garantire il necessario sostegno economico anche alle eccellenze
scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti
di ricerca pubblici afferenti al MIUR;
RITENUTA la necessità di procedere all'adozione
del decreto di cui all'art.6 comma 1 del D.M. n. 378/Ric. del 26
marzo 2004;
Articolo 1
Programma "Futuro in ricerca 2010"
Attraverso il Programma "Futuro in Ricerca 2010" questo Ministero
intende proseguire nell'opera volta a favorire sia il
ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche
emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di
ricerca afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al
finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da
giovani ricercatori.
Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei
soggetti di cui alle sottoindicate "Linee d'intervento" in
qualità di Responsabili di progetto (Principal Investigator) e
secondo le modalità e nei termini successivamente indicati, di
progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno
triennale.
Articolo 2
Requisiti di ammissione
1. Il programma "Futuro in ricerca 2010" è
rivolto:
a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o
comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani,
statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al
MIUR, che non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data di
scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano
conseguito il dottorato di ricerca da più di 2 anni e
da meno di 6 anni;
b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o
comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani,
statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al
MIUR, che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data
di scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano
conseguito il dottorato di ricerca da più di 6 anni e da meno di 10
anni;
c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori che
non abbiano compiuto il 40° anno alla data di scadenza del presente
bando, già strutturati presso gli atenei italiani, statali o non
statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.
2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1
debbono avere almeno tre pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali.
3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento
2 debbono avere almeno sei pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali.
4. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in
possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al
dottorato, presso una scuola di specializzazione universitaria, i
limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo
sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della
scuola di specializzazione.
Articolo 3
Tipologie di ricerca
Il Programma "Futuro in ricerca 2010" intende finanziare progetti
di ricerca fondamentale, anche a rete, rientranti in uno qualsiasi
dei settori scientifici definiti dall'European Research
Council
Saranno peraltro considerate prioritarie (secondo le modalità e
nei limiti specificati al successivo art.7) le tematiche relative
alle energie alternative e/o sostenibili, all'agricoltura e
ambiente, al patrimonio artistico-culturale e ambientale, alla
mobilità sostenibile, all'homeland security, alla salute e alle
scienze della vita, ritenute strategiche per l'economia
nazionale.
Articolo 4
Modalità di intervento
1. Per le finalità indicate all'art.1 del presente bando ed
ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n.
378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di
50 milioni di euro, al lordo della quota dell'1% per le
attività di valutazione e monitoraggio, progetti di ricerca
fondamentale di durata almeno triennale.
2. Alle diverse linee di intervento sono riservate le seguenti
risorse, sempre al lordo della quota dell'1% per le attività di
valutazione e monitoraggio :
3. Qualora le risorse relative a una linea d'intervento non siano totalmente assegnate per carenza di progetti ammessi a finanziamento, le quote residuali sono portate in accrescimento al finanziamento delle altre linee d'intervento, in quota proporzionale alle risorse indicate al comma 2.
Articolo 5
Caratteristiche dei progetti
1. Ogni progetto di ricerca è proposto da un giovane dottore
di ricerca o docente o ricercatore in possesso dei requisiti
indicati nell'art.2 (coordinatore di progetto) e, indipendentemente
dall'appartenenza alla linea d'intervento, può prevedere una o più
unità di ricerca, facenti capo ad atenei italiani, statali o non
statali, o ad enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR; anche le
singole unità di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso
coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la
responsabilità scientifica di un giovane dottore di ricerca o
docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati
nell'art.2; nell'ambito di uno stesso progetto possono essere
ricomprese unità di ricerca appartenenti a diverse linee
d'intervento, fermo restando che la riserva delle risorse di cui al
precedente comma 2, si intende riferita alla linea d'intervento del
coordinatore di progetto.
2. Il coordinatore di progetto e i responsabili di
unità di ricerca, in sede di presentazione della domanda, attestano
l'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e si
impegnano a completare le attività di progetto presso le
istituzioni indicate all'atto della presentazione del progetto
stesso.
3. Il Coordinatore di progetto ha la responsabilità scientifica e
organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni
unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati,
nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e
contabilità.
4. I progetti, redatti sia in italiano sia in inglese, sono
presentati esclusivamente per via telematica entro il termine di
cui al successivo art.6. Entro i dieci giorni successivi a tale
termine, copia cartacea dei progetti deve essere trasmessa,
debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori degli atenei
d'appartenenza o ai Presidenti degli enti di ricerca di
appartenenza. Per verifiche successive, il Ministero può chiedere
copia del documento depositato.
5. I progetti sono redatti utilizzando modelli/domanda (A e B)
appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete
nello specifico sito http//futuroinricerca.miur.it. I progetti
devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti
dati:
a) titolo del progetto e settore ERC di afferenza;
b) nome del coordinatore di progetto e dei responsabili delle
unità di ricerca partecipanti;
c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per
unità operative;
d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
e) parole chiave proposte;
f) obiettivi finali che il progetto si propone di
raggiungere;
g) stato dell'arte;
h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi
previsti e relative modalità di integrazione e
collaborazione;
l) costo complessivo del progetto, articolato per voci di spesa,
secondo quanto previsto dal D.M. 378 del 24 marzo 2004;
m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per
l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità
applicative;
n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati
raggiunti.
6. Non è ammessa la partecipazione a più di una proposta
progettuale nell'ambito dell'intero programma "Futuro in Ricerca
2010".
7. A tutti i ricercatori che risultano coinvolti (come
coordinatori di progetto, o come responsabili di unità o come
semplici partecipanti) nei progetti in corso di svolgimento e
finanziati dal precedente Programma "Futuro in ricerca", di cui al
D.D. 19.12.2008 prot. 1463/ric/2008, è fatto divieto di
partecipare a qualunque titolo al presente bando.
8. Nel caso in cui il coordinatore di progetto o di unità di
ricerca sia un giovane dottore di ricerca non strutturato (linee
d'intervento 1 e 2), l'istituzione scientifica ospitante, entro 30
giorni dalla scadenza del presente bando, trasmette al MIUR (anche
cumulativamente, con apposito elenco nominativo) l'apposita
dichiarazione attestante la propria disponibilità a stipulare
con il giovane ricercatore, nel rispetto della normativa vigente,
uno specifico contratto di durata almeno pari alla durata del
progetto. La mancata dichiarazione di disponibilità comporta
l'esclusione dell'intero progetto dalle successive procedure di cui
al presente bando. In caso di finanziamento, la successiva mancata
stipula del contratto prima dell'avvio del progetto comporta la
decadenza dell'intero progetto dall'ammissione al
finanziamento.
9. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entità del
contributo FIRB è definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal
D.M. 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti,
fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori,
interamente a carico del MIUR.
10. Al termine dei progetti, una commissione di esperti di
settore, anche di nazionalità non italiana, procederà ad una
valutazione ex-post incentrata sulle attività svolte e sui
risultati conseguiti, fornendo un giudizio complessivo e
conclusivo.
Articolo 6
Termine di presentazione e dimensioni finanziarie
1. La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento
è fissata al 23 novembre 2010, alle ore 17.00, per i
coordinatori di progetto (modello A), e al 15 novembre 2010, alle
ore 17.00, per i responsabili di unità (modello B).
2. Il costo relativo a ciascun progetto deve risultare compreso tra euro 300.000 ed euro 1.200.000.
Articolo 7
Valutazione scientifica e relativi criteri
1. La selezione delle proposte è curata dalla Commissione di cui
all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004
(Commissione FIRB), che ha la responsabilità della valutazione dei
progetti e funzione di garanzia nei confronti della comunità
scientifica e del Ministero, e che si avvale, per lo svolgimento
dei suoi compiti, sia dell'opera di revisori anonimi, anche
stranieri, selezionati dalla Commissione tra gli esperti
appartenenti alla banca dati del Ministero, utilizzando le parole
chiave indicate nei progetti e secondo il criterio della "peer
review" (prima fase: valutazione scientifica), sia di panel di
esperti (un panel per ciascuna delle aree tematiche di cui al
precedente art.3), ognuno dei quali composto da tre esperti di
settore, sempre selezionati dalla Commissione tra gli esperti
appartenenti alla banca dati del Ministero (seconda fase:
audizioni).
2. Nella fase di valutazione scientifica, ciascun progetto è
valutato da due revisori indipendenti, che devono rilasciare, per
via telematica, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di
principi deontologici, di riservatezza e di assenza di
incompatibilità.
3. La procedura valutativa si svolge per via telematica,
garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di
riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale
predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
a) rilevanza, originalità e possibile impatto della ricerca
proposta e della sua metodologia, nonché potenzialità di
realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze
rispetto allo stato dell'arte: fino a punti 25;
b) possibilità di conseguire nei tempi previsti i
risultati attesi e coerenza tra le richieste economiche e la
ricerca proposta: fino a punti 10;
c) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto
presentato, del coordinatore di progetto e dei responsabili di
unità, con riferimento alla valutazione della loro attività
scientifica negli ultimi cinque anni secondo criteri di valutazione
scientifica internazionali, ed alla competenza nel settore oggetto
della proposta: fino a punti 25.
4. Qualora il progetto affronti una o più delle tematiche indicate al precedente art.3, esso può beneficiare di un bonus di 3 punti relativamente al criterio di cui alla lettera a del precedente comma 3, fermo restando comunque il limite massimo di 25 punti complessivi previsti per tale criterio.
5. Qualora il coordinatore e/o almeno uno dei responsabili di unità abbia partecipato (sempre come coordinatore di progetto o responsabile di unità) al bando di cui al D.D. 1463/ric del 19 dicembre 2008 (Programma "Futuro in Ricerca" 2008) ricevendo un punteggio pari a 38/40 o superiore, senza peraltro aver conseguito il finanziamento, il progetto può beneficiare di un bonus di 3 punti relativamente al criterio di cui alla lettera c del precedente comma 3, fermo restando comunque il limite massimo di 25 punti complessivi previsti per tale criterio.
6. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, i revisori indipendenti forniscono alla Commissione, per ogni progetto, un dettagliato giudizio congiunto.
7. Nel caso in cui i revisori non si accordino sul giudizio congiunto oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito o di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la Commissione individua un terzo revisore esterno ed attiva le più opportune procedure per permettere di addivenire comunque al giudizio congiunto.
8. Solo i progetti con punteggio complessivo almeno pari a 48/60 possono essere utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo comma 8, ai fini dell'eventuale ammissione alla fase di cui al successivo art.8.
9. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti presentati, la Commissione, sulla base dei punteggi assegnati dagli esperti, definisce, per ogni linea d'intervento, una graduatoria provvisoria dei progetti, ai fini dell'ammissione alla fase di cui al successivo art.8
Articolo 8
Audizioni e graduatorie finali
1. Per ogni linea d'intervento è ammesso alla fase delle
audizioni, secondo l'ordine di graduatoria di cui al precedente
art.7, un numero di progetti tale da raggiungere (secondo le
richieste formulate nei progetti stessi, e fermo restando quanto
stabilito al comma 3 dell'art.4 del presente bando) un ammontare di
risorse pari al doppio delle quote stabilite al comma 2 del
precedente art.4.
2. Le audizioni, riservate ai coordinatori di progetto, sono volte all'accertamento sia della reale conoscenza, da parte del proponente, delle tematiche di progetto (stato dell'arte, obiettivi, modalità attuative) e della lingua inglese, sia della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario.
3. Per ogni progetto ammesso alle audizioni, il competente panel esprime un giudizio analitico, riassunto in una valutazione numerica finale da 0 a 15 punti. Solo i progetti con punteggio almeno pari a 10/15 possono essere utilmente collocati nella graduatoria finale di cui al successivo comma 5, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento.
4. Ogni panel fornisce altresì alla Commissione FIRB una dettagliata relazione, allegando i giudizi e i punteggi relativi a ciascuno dei progetti ammessi alle audizioni.
5. Per i soli progetti utilmente collocabili in graduatoria, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 3, la Commissione FIRB somma i punteggi della prima fase e quelli della seconda fase e definisce, per ogni linea d'intervento, la graduatoria finale dei progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento.
6. La stessa Commissione FIRB propone al Ministero, nel rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 4, e sulla base della graduatoria sopra indicata, l'elenco dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi, sulla base della complessiva congruità accertata, ma comunque in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o giudicato necessario.
7. Con apposito Decreto Ministeriale di recepimento delle proposte della Commissione, vengono rese pubbliche le graduatorie dei progetti finanziati, una per ogni linea d'intervento.
8. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è comunicato dal MIUR al Coordinatore di progetto che provvede a rideterminare i costi delle singole unità operative.
9. Dopo la rideterminazione, è emanato l'apposito decreto direttoriale di ammissione ai contributi, ed è altresì comunicata ai Rettori degli atenei e ai Presidenti degli enti di ricerca coinvolti nei progetti, ciascuno per la parte di propria competenza, la quota di finanziamento spettante ad ogni unità operativa.
10. Le modalità di erogazione dei contributi sono dettagliate in sede di emanazione del decreto direttoriale di ammissione ai contributi; tale decreto stabilisce altresì la definizione delle modalità di verifica in itinere delle attività e dei risultati effettivamente conseguiti, nonché le modalità di verifica delle spese effettivamente sostenute.
Articolo 9
Indicazioni operative e conclusione del procedimento
1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere
presentati, entro il termine di cui al precedente articolo 5,
utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet
al seguente indirizzo:http://sitofirb.cineca.it
2. Tutto il materiale prodotto è considerato rigorosamente
riservato ed è utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli
adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
3. La procedura di valutazione scientifica (referaggio) si
conclude entro 180 giorni dalla data di scadenza del bando.
4. La procedura relativa alle audizioni, compresa la formulazione
delle graduatorie finali, si conclude entro 90 giorni
dall'insediamento dei panel
5. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Massulli -
Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca
- Ufficio V - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA.
Articolo 10
Richiesta di informazioni e modulistica
Per ogni informazione è possibile rivolgersi agli Uffici di
ricerca degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca, ovvero
all'indirizzo di posta elettronica futuroinricerca@miur.it,
che assicura la tempestiva e corretta assistenza sia in fase di
predisposizione dei progetti sia in fase di eventuale realizzazione
degli stessi.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio AGOSTINI)