Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 30 settembre 2010

Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 novembre 1980, n. 963, con la  quale  viene  data
attuazione al Trattato sull'Antartide  firmato  a  Washington  il  1°
dicembre 1959;

Visto l'art. 1 del predetto  Trattato  che  consente  l'impiego  di
personale ed attrezzature  militari  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica in Antartide;

Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante «Programma Nazionale
di Ricerche in Antartide (PNRA)» e in particolare l'art.  4,  recante
«Commissione Scientifica Nazionale  per  l'Antartide»,  e  l'art.  6,
recante «Attuazione del Programma»;

Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266, con  il  quale  si
dispone che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
attivita' produttive, ferme restando le attuali strutture operative e
i soggetti incaricati  dell'attuazione  del  Programma  Nazionale  di
Ricerche in Antartide (PNRA), sono  rideterminati  i  compiti  e  gli
organismi   consultivi   e   di   coordinamento,   le   procedure   e
l'aggiornamento del  Programma,  le  modalita'  di  attuazione  e  la
disciplina delle erogazioni delle risorse finanziarie;

Visto l'art. 104 della  legge  23  dicembre  2000  n.  388  che,  a
parziale  modifica  del  sopracitato  art.  5,   dispone   che   sono
rideterminati  anche  i  soggetti  incaricati  dell'attuazione  e  le
strutture operative;

Visto il decreto 26 febbraio 2002 concernente «la  rideterminazione
dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle  strutture  operative,
dei compiti degli organismi  consultivi  e  di  coordinamento,  delle
procedure per l'aggiornamento del PNRA...»;

Visto in particolare  l'art.  4  del  sopracitato  decreto  del  26
febbraio 2002 con il  quale  in  applicazione  delle  soprarichiamate
disposizioni di legge, e' stata  affidata  al  Consorzio,  costituito
dall'ENEA, dal CNR, dall'INGV e dall'OGS, l'attuazione del PNRA;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 recante
«disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica con il quale, tra l'altro, si  dispone  che
il finanziamento del PNRA affluisce nel fondo ordinario per gli  enti
ed istituti di ricerca finanziati dal Ministero della Ricerca;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti  n.  6/2010/G  con  la
quale,  in  sede  di  controllo  successivo  del   PNRA,   e'   stato
sollecitato, tra l'altro, il rinnovamento dell'impianto organizzativo
dello stesso PNRA e la modifica del decreto 26 febbraio 2002, a causa
delle sopravvenute difficolta' gestionali da parte  del  Consorzio  e
del venir meno delle condizioni previste per lo svolgimento  di  tale
tipo di incarico;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  concernente
il riordino degli enti di ricerca ed, in particolare, l'art. 9  punto
2), che stabilisce  che  lo  statuto  del  CNR  possa  prevedere  una
struttura organizzativa di programmazione e  di  coordinamento  delle
attivita' polari;

Considerato che l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266, al comma
3 attribuisce ampi  poteri  discrezionali  all'autorita'  governativa
circa «la rideterminazione dei soggetti  attuatori,  degli  organismi
consultivi e delle struttura operativa...»;
Ritenuta  la  necessita'   di   garantire   una   piu'   efficiente
prosecuzione del  PNRA  avvalendosi  anche  dell'esperienza  e  della
professionalita'   dell'ENEA    in    quanto    precedente    gestore
dell'intervento;

Decreta:

Art. 1
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide



Al fine di assicurare la prosecuzione del  Programma  Nazionale  di
Ricerche in Antartide  (PNRA)  e  la  partecipazione  dell'Italia  al
Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1°  dicembre  1959,
al Ministro dell'Istruzione dell'Universita'  e  della  Ricerca  sono
affidati i compiti di:
approvare  il  Programma  Nazionale  di  Ricerche  in   Antartide
contenente le linee strategiche e di indirizzo per la sua attuazione,
proposto dalla  Commissione  Scientifica  Nazionale  per  l'Antartide
(CSNA), di cui al successivo art. 2;
approvare,  previo  parere  della  CSNA,  i  Programmi  Esecutivi
Annuali (PEA) predisposti dal CNR, di cui al successivo art. 4;
vigilare sull'attuazione del Programma nel rispetto  delle  norme
previste dal Trattato sull'Antartide;
determinare di concerto con  i  Ministri  dell'Economia  e  degli
Affari Esteri, il trattamento di missione per il personale  impegnato
in Antartide;
emanare direttive, sentite la CSNA,  il  CNR  e  l'ENEA,  per  la
migliore attuazione del Programma.

Art. 2
Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide



La Commissione Scientifica  Nazionale  per  l'Antartide,  istituita
presso la Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della
Ricerca  del  Ministero  dell'Istruzione  dell'Universita'  e   della
ricerca, ha i seguenti compiti:
proporre al  Ministro  il  Programma  Nazionale  di  Ricerche  in
Antartide (PNRA) su  base  triennale,  aggiornabile  annualmente,  in
termini  di  obiettivi,  indirizzi  e   programmazione   di   livello
strategico, in coerenza con gli  obiettivi  del  PNR  e  in  rapporto
all'entita' dei finanziamenti disponibili;
assicurare la valutazione scientifica dei progetti, presentati in
seguito ai bandi pubblici, sulla base della adeguatezza  scientifica,
culturale e tecnica e dei contributi in  termini  di  risorse  umane,
strumentali e finanziarie per la loro realizzazione;
fornire al Ministro il parere sui PEA  predisposti  dal  CNR,  in
termini di loro coerenza con gli indirizzi e le linee strategiche del
PNRA in rapporto all'entita' dei finanziamenti disponibili;
proporre al Ministro, sentito il CNR  e  l'ENEA,  le  nomine  dei
rappresentanti italiani negli  organismi  scientifici  internazionali
riguardanti la ricerca in Antartide;
acquisire dal CNR gli elementi utili ai fini  della  elaborazione
della relazione annuale del Ministro  dell'istruzione  universita'  e
ricerca, ai sensi dell'art. 7, comma 4,  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204;
acquisire dal CNR i  risultati  delle  attivita'  scientifiche  e
tecnologiche unitamente ai parametri di  congruita'  e  qualita'  dei
risultati, ai fini della predisposizione degli elementi da sottoporre
al sistema nazionale di valutazione della ricerca.
La   Commissione   e'   istituita   con   decreto   del    Ministro
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca.
E' composta da:
a) dieci esperti  nelle  aree  scientifiche  del  Programma,  con
competenza polare, di cui tre designati dal Ministro medesimo, di cui
uno con funzioni di Presidente, e sette scelti nell'ambito di rose di
tre  nominativi  fornite  rispettivamente  dalla   CRUI,   dal   CNR,
dall'ENEA, dall'INGV, dall'INAF e dall'OGS;
b) un esperto designato dal Ministro dello Sviluppo Economico;
c) un esperto designato dal Ministro delle Politiche Agricole;
d) un esperto designato dal Ministro della Salute;
e) un esperto designato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela
del territorio;
f) un esperto designato dal Ministro degli Affari Esteri;
g) un esperto designato dal Ministro della Difesa.
Il Vice-Presidente e' eletto dalla Commissione nel proprio seno.
I componenti della Commissione durano in carica quattro anni.
Alle riunioni della Commissione  possono  essere  invitati  esperti
delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta  in  volta
interessati.
Le regole di funzionamento della Commissione sono  stabilite  dalla
Commissione medesima nel corso della prima riunione e rese pubbliche.

Art. 3
Programmazione scientifica e coordinamento



Le attivita' di programmazione scientifica e di coordinamento  sono
svolte  dal  CNR,  ai  sensi  dell'art.  9,  punto  2),  del  decreto
legislativo 213/2009, mediante apposita struttura preposta.
Il CNR ha il compito altresi' di:
effettuare  l'analisi  di  fattibilita'  delle  proposte  e   dei
progetti,  sentito  l'ENEA  specie  ai  fini   delle   compatibilita'
operative e ambientali;
assicurare il coordinamento scientifico  delle  attivita',  delle
strutture e delle unita' di ricerca;
assicurare la diffusione dei risultati e  la  gestione  dei  dati
scientifici, d'intesa con il MIUR e la CSNA;
assicurare un  costante  raccordo  con  l'ENEA  per  gli  aspetti
tecnologici e tecnico-operativi;
monitorare lo stato d'attuazione dei PEA e definire gli eventuali
interventi correttivi;
certificare  nei  confronti  del  MIUR  il  raggiungimento  degli
obiettivi e dei risultati, gli stati di avanzamento delle attivita' e
delle spese secondo le forme e le modalita' definite dal MIUR.

Art. 4
Programmi esecutivi annuali



I Programmi Esecutivi Annuali  (PEA)  predisposti  dal  CNR  devono
indicare  le  attivita'  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  da
svolgere in Antartide ed  in  Italia,  i  supporti  tecnico-logistici
disponibili, le risorse umane  occorrenti  per  la  spedizione  e  la
ripartizione delle spese.
Devono  inoltre  assicurare   congrue   e   bilanciate   quote   di
partecipazione a favore dei soggetti interessati  (universita',  enti
di ricerca pubblici e privati)  che  vengono  selezionati  attraverso
bandi pubblici emanati dal MIUR, che a questo fine si avvale del CNR,
sulla base degli indirizzi e della programmazione strategica  fornita
dalla CSNA.
I progetti di ricerca sono valutati e selezionati  sulla  base  dei
seguenti criteri;
adeguatezza scientifica, culturale e tecnica;
contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie
alla realizzazione dei progetti;
coerenza  della  partecipazione  rispetto  agli  obiettivi  degli
interventi e dei programmi.
I PEA, sono presentati con  congruo  anticipo  rispetto  all'inizio
della campagna, e comunque non oltre il mese di aprile  dell'anno  di
riferimento. Devono avere il carattere della  funzionalita'  rispetto
al PNRA ed essere coerenti con lo stanziamento annuale.
I PEA devono contenere altresi':
il cronogramma delle attivita', compresi i tempi di conseguimento
degli interventi;
il  fabbisogno  finanziario  e  le  modalita'  per  la   verifica
dell'attuazione dei singoli interventi;
le modalita' di  rendicontazione  dei  finanziamenti  sulla  base
delle  specifiche  indicazioni  fornite  in  merito  dal   MIUR   con
provvedimento separato.

Art. 5
Attuazione del programma



L'attuazione delle spedizioni, le azioni tecniche e logistiche e la
responsabilita'  dell'organizzazione  nelle   zone   operative   sono
affidate  all'ENEA  che  provvede  alla   programmazione   operativa,
costruzione  e  gestione  degli  interventi,  approvvigionamento  dei
materiali e servizi, manutenzione degli impianti  e  degli  strumenti
installati presso le Stazioni Antartiche.
Le  modalita'  operative  di  attuazione  dei  PEA  sono   definite
dall'ENEA sentito il CNR e nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni
normative.
Le spese del personale delle amministrazioni ed  enti  partecipanti
alle attivita' di laboratorio e alle Campagne Antartiche,  come  pure
quelle dell'ENEA e del CNR, sono a carico  dei  bilanci  di  ciascuna
amministrazione od ente  partecipante,  con  esclusione  delle  spese
relative alle missioni in Italia e all'estero e di  quelle  sostenute
per  affidamento  all'esterno  di  attivita'  non  rientranti   nella
competenza dell'ENEA, che gravano sui fondi destinati al PNRA.
Gravano inoltre sui fondi del PNRA i costi sostenuti per l'acquisto
dei materiali e delle attrezzature  che  siano  destinati  ad  essere
trasportati in zone operative e cola' utilizzati.
Il Ministero della  Difesa  fornisce  un  contributo  di  personale
militare  per  gli  aspetti  logistici,  nei  limiti  delle   proprie
disponibilita'.

Art. 6
Patrimonio del PNRA



I beni  acquisiti  con  i  finanziamenti  pubblici  del  PNRA  sono
nell'inventario dell'ENEA in una specifica sezione e,  unitamente  ai
beni gia' detenuti dal Consorzio,  costituiscono  il  patrimonio  del
PNRA. Essi sono classificati in un conto d'ordine in calce allo stato
patrimoniale dell'ENEA.
Il trasferimento dei beni detenuti dal Consorzio avviene sulla base
di apposita convenzione tra  il  Consorzio  e  l'ENEA,  di  cui  vera
fornita copia al Ministero ed al CNR, contenente  l'elenco  di  detti
beni,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  fiscali  per   la
particolare fattispecie.

Art. 7
Modalita' di erogazione delle risorse finanziarie



La copertura delle spese previste a carico del PNRA  e'  assicurata
dal  MIUR  attraverso  la  assegnazione  al  CNR  dello  stanziamento
dedicato, a valere  sul  timido  ordinario  degli  enti  pubblici  di
ricerca. Il finanziamento del PNRA e' definito all'inizio di  ciascun
esercizio finanziario e costituisce l'elemento di riferimento per  la
predisposizione del PEA.
II CNR provvede ad erogare quota parte del  finanziamento  all'ENEA
per la gestione delle campagne in  Antartide,  assicurando  entro  il
mese di maggio dell'anno di  riferimento  una  congrua  anticipazione
dello stesso e destina la restante parte agli altri  strumenti  sulla
base di quanto previsto per l'attuazione dei PEA.
Le erogazioni, fatta salva anticipazione, sono autorizzate dal MIUR
al CNR previa acquisizione  degli  stati  di  avanzamento  semestrali
secondo  le  forme  e  le   modalita'   disciplinate   con   separato
provvedimento.

Art. 8
Abrogazioni



Il decreto interministeriale 26 febbraio 2002 e' abrogato.
Per le ragioni esposte in premessa  e'  revocato  l'affidamento  al
Consorzio delle funzioni di attuatore del PNRA.
La procedura di liquidazione  finalizzata  anche  al  trasferimento
delle relative competenze agli enti subentranti, definira' i rapporti
attivi e passivi del Consorzio nei confronti dei soci e di tutti  gli
altri creditori che comunque abbiano contribuito con Fondi pubblici e
privati alle gestione del Consorzio medesimo, entro e non oltre i sei
mesi dalla data di efficacia del presente decreto, per consentire  la
prosecuzione delle  attivita'  da  parte  degli  enti  stessi,  senza
soluzioni di continuita'.

Art. 9
Norme transitorie



Nelle more della piena attuazione delle disposizioni  del  presente
decreto, l'Enea succede, con effetto  immediato,  nelle  funzioni  di
soggetto attuatore gia' assegnate al Consorzio  in  base  al  decreto
ministeriale 26 febbraio  2002,  ed  assicura  lo  svolgimento  della
campagna del 2010.
Il CNR assicura una congrua anticipazione all'ENEA,  a  carico  del
PEA 2010, per affrontare gli adempimenti  connessi  allo  svolgimento
della sua funzione.
L'ENEA  subentra  al  Consorzio  nella  titolarita'  degli  accordi
internazionali riguardanti la logistica.
Il presente decreto e' sottoposto agli Organi di controllo ai sensi
delle vigenti disposizioni.

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010

Roma, 30 settembre 2010

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AD INTERIM

f.to Silvio Berlusconi

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

f.to Mariastella Gelmini