di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 29 novembre 1980, n. 963, con la
quale viene data
attuazione al Trattato sull'Antartide firmato a
Washington il 1°
dicembre 1959;
Visto l'art. 1 del predetto Trattato che
consente l'impiego di
personale ed attrezzature militari per la
ricerca scientifica e
tecnologica in Antartide;
Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante «Programma
Nazionale
di Ricerche in Antartide (PNRA)» e in particolare l'art.
4, recante
«Commissione Scientifica Nazionale per
l'Antartide», e l'art. 6,
recante «Attuazione del Programma»;
Visto l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266, con
il quale si
dispone che con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca
scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, ferme restando le attuali strutture
operative e
i soggetti incaricati dell'attuazione del
Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide (PNRA), sono rideterminati
i compiti e gli
organismi consultivi e
di coordinamento, le
procedure e
l'aggiornamento del Programma, le
modalita' di attuazione e la
disciplina delle erogazioni delle risorse finanziarie;
Visto l'art. 104 della legge 23 dicembre
2000 n. 388 che, a
parziale modifica del sopracitato
art. 5, dispone che
sono
rideterminati anche i soggetti
incaricati dell'attuazione e le
strutture operative;
Visto il decreto 26 febbraio 2002 concernente «la
rideterminazione
dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle
strutture operative,
dei compiti degli organismi consultivi e
di coordinamento, delle
procedure per l'aggiornamento del PNRA...»;
Visto in particolare l'art. 4 del
sopracitato decreto del 26
febbraio 2002 con il quale in applicazione
delle soprarichiamate
disposizioni di legge, e' stata affidata al
Consorzio, costituito
dall'ENEA, dal CNR, dall'INGV e dall'OGS, l'attuazione del
PNRA;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204
recante
«disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la
valutazione della politica
nazionale relativa alla
ricerca
scientifica e tecnologica con il quale, tra l'altro, si
dispone che
il finanziamento del PNRA affluisce nel fondo ordinario per
gli enti
ed istituti di ricerca finanziati dal Ministero della
Ricerca;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti n.
6/2010/G con la
quale, in sede di controllo
successivo del PNRA, e'
stato
sollecitato, tra l'altro, il rinnovamento dell'impianto
organizzativo
dello stesso PNRA e la modifica del decreto 26 febbraio 2002, a
causa
delle sopravvenute difficolta' gestionali da parte del
Consorzio e
del venir meno delle condizioni previste per lo svolgimento
di tale
tipo di incarico;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
concernente
il riordino degli enti di ricerca ed, in particolare, l'art.
9 punto
2), che stabilisce che lo statuto
del CNR possa prevedere una
struttura organizzativa di programmazione e di
coordinamento delle
attivita' polari;
Considerato che l'art. 5 della legge 7 agosto 1997 n. 266, al
comma
3 attribuisce ampi poteri discrezionali
all'autorita' governativa
circa «la rideterminazione dei soggetti attuatori,
degli organismi
consultivi e delle struttura operativa...»;
Ritenuta la necessita' di
garantire una piu'
efficiente
prosecuzione del PNRA avvalendosi anche
dell'esperienza e della
professionalita' dell'ENEA
in quanto
precedente gestore
dell'intervento;
Decreta:
Art. 1
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
Al fine di assicurare la prosecuzione del Programma
Nazionale di
Ricerche in Antartide (PNRA) e la
partecipazione dell'Italia al
Trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1°
dicembre 1959,
al Ministro dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca sono
affidati i compiti di:
approvare il Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide
contenente le linee strategiche e di indirizzo per la sua
attuazione,
proposto dalla Commissione Scientifica
Nazionale per l'Antartide
(CSNA), di cui al successivo art. 2;
approvare, previo parere della CSNA,
i Programmi Esecutivi
Annuali (PEA) predisposti dal CNR, di cui al successivo art.
4;
vigilare sull'attuazione del Programma nel rispetto
delle norme
previste dal Trattato sull'Antartide;
determinare di concerto con i Ministri
dell'Economia e degli
Affari Esteri, il trattamento di missione per il personale
impegnato
in Antartide;
emanare direttive, sentite la CSNA, il CNR
e l'ENEA, per la
migliore attuazione del Programma.
Art. 2
Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide
La Commissione Scientifica Nazionale per
l'Antartide, istituita
presso la Direzione generale per il Coordinamento e lo Sviluppo
della
Ricerca del Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della
ricerca, ha i seguenti compiti:
proporre al Ministro il Programma
Nazionale di Ricerche in
Antartide (PNRA) su base triennale,
aggiornabile annualmente, in
termini di obiettivi, indirizzi
e programmazione di
livello
strategico, in coerenza con gli obiettivi del
PNR e in rapporto
all'entita' dei finanziamenti disponibili;
assicurare la valutazione scientifica dei progetti, presentati
in
seguito ai bandi pubblici, sulla base della adeguatezza
scientifica,
culturale e tecnica e dei contributi in termini
di risorse umane,
strumentali e finanziarie per la loro realizzazione;
fornire al Ministro il parere sui PEA predisposti
dal CNR, in
termini di loro coerenza con gli indirizzi e le linee strategiche
del
PNRA in rapporto all'entita' dei finanziamenti disponibili;
proporre al Ministro, sentito il CNR e l'ENEA,
le nomine dei
rappresentanti italiani negli organismi
scientifici internazionali
riguardanti la ricerca in Antartide;
acquisire dal CNR gli elementi utili ai fini della
elaborazione
della relazione annuale del Ministro dell'istruzione
universita' e
ricerca, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del
decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204;
acquisire dal CNR i risultati delle
attivita' scientifiche e
tecnologiche unitamente ai parametri di congruita'
e qualita' dei
risultati, ai fini della predisposizione degli elementi da
sottoporre
al sistema nazionale di valutazione della ricerca.
La Commissione e'
istituita con decreto
del Ministro
dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca.
E' composta da:
a) dieci esperti nelle aree scientifiche
del Programma, con
competenza polare, di cui tre designati dal Ministro medesimo, di
cui
uno con funzioni di Presidente, e sette scelti nell'ambito di rose
di
tre nominativi fornite rispettivamente
dalla CRUI, dal CNR,
dall'ENEA, dall'INGV, dall'INAF e dall'OGS;
b) un esperto designato dal Ministro dello Sviluppo
Economico;
c) un esperto designato dal Ministro delle Politiche
Agricole;
d) un esperto designato dal Ministro della Salute;
e) un esperto designato dal Ministro dell'Ambiente e della
tutela
del territorio;
f) un esperto designato dal Ministro degli Affari Esteri;
g) un esperto designato dal Ministro della Difesa.
Il Vice-Presidente e' eletto dalla Commissione nel proprio
seno.
I componenti della Commissione durano in carica quattro
anni.
Alle riunioni della Commissione possono essere
invitati esperti
delle Amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta
in volta
interessati.
Le regole di funzionamento della Commissione sono
stabilite dalla
Commissione medesima nel corso della prima riunione e rese
pubbliche.
Art. 3
Programmazione scientifica e coordinamento
Le attivita' di programmazione scientifica e di
coordinamento sono
svolte dal CNR, ai sensi
dell'art. 9, punto 2), del
decreto
legislativo 213/2009, mediante apposita struttura preposta.
Il CNR ha il compito altresi' di:
effettuare l'analisi di fattibilita'
delle proposte e dei
progetti, sentito l'ENEA specie ai
fini delle compatibilita'
operative e ambientali;
assicurare il coordinamento scientifico delle
attivita', delle
strutture e delle unita' di ricerca;
assicurare la diffusione dei risultati e la
gestione dei dati
scientifici, d'intesa con il MIUR e la CSNA;
assicurare un costante raccordo con
l'ENEA per gli aspetti
tecnologici e tecnico-operativi;
monitorare lo stato d'attuazione dei PEA e definire gli
eventuali
interventi correttivi;
certificare nei confronti del MIUR
il raggiungimento degli
obiettivi e dei risultati, gli stati di avanzamento delle
attivita' e
delle spese secondo le forme e le modalita' definite dal
MIUR.
Art. 4
Programmi esecutivi annuali
I Programmi Esecutivi Annuali (PEA) predisposti
dal CNR devono
indicare le attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica da
svolgere in Antartide ed in Italia, i
supporti tecnico-logistici
disponibili, le risorse umane occorrenti per
la spedizione e la
ripartizione delle spese.
Devono inoltre assicurare
congrue e bilanciate
quote di
partecipazione a favore dei soggetti interessati
(universita', enti
di ricerca pubblici e privati) che vengono
selezionati attraverso
bandi pubblici emanati dal MIUR, che a questo fine si avvale del
CNR,
sulla base degli indirizzi e della programmazione strategica
fornita
dalla CSNA.
I progetti di ricerca sono valutati e selezionati
sulla base dei
seguenti criteri;
adeguatezza scientifica, culturale e tecnica;
contributi in termini di risorse umane, strumentali e
finanziarie
alla realizzazione dei progetti;
coerenza della partecipazione rispetto
agli obiettivi degli
interventi e dei programmi.
I PEA, sono presentati con congruo anticipo
rispetto all'inizio
della campagna, e comunque non oltre il mese di aprile
dell'anno di
riferimento. Devono avere il carattere della
funzionalita' rispetto
al PNRA ed essere coerenti con lo stanziamento annuale.
I PEA devono contenere altresi':
il cronogramma delle attivita', compresi i tempi di
conseguimento
degli interventi;
il fabbisogno finanziario e le
modalita' per la verifica
dell'attuazione dei singoli interventi;
le modalita' di rendicontazione dei
finanziamenti sulla base
delle specifiche indicazioni fornite
in merito dal MIUR con
provvedimento separato.
Art. 5
Attuazione del programma
L'attuazione delle spedizioni, le azioni tecniche e logistiche e
la
responsabilita' dell'organizzazione nelle
zone operative sono
affidate all'ENEA che provvede
alla programmazione operativa,
costruzione e gestione degli
interventi, approvvigionamento dei
materiali e servizi, manutenzione degli impianti e
degli strumenti
installati presso le Stazioni Antartiche.
Le modalita' operative di attuazione
dei PEA sono definite
dall'ENEA sentito il CNR e nel rispetto delle
vigenti disposizioni
normative.
Le spese del personale delle amministrazioni ed enti
partecipanti
alle attivita' di laboratorio e alle Campagne Antartiche,
come pure
quelle dell'ENEA e del CNR, sono a carico dei
bilanci di ciascuna
amministrazione od ente partecipante, con
esclusione delle spese
relative alle missioni in Italia e all'estero e di
quelle sostenute
per affidamento all'esterno di
attivita' non rientranti nella
competenza dell'ENEA, che gravano sui fondi destinati al
PNRA.
Gravano inoltre sui fondi del PNRA i costi sostenuti per
l'acquisto
dei materiali e delle attrezzature che siano
destinati ad essere
trasportati in zone operative e cola' utilizzati.
Il Ministero della Difesa fornisce un
contributo di personale
militare per gli aspetti logistici,
nei limiti delle proprie
disponibilita'.
Art. 6
Patrimonio del PNRA
I beni acquisiti con i finanziamenti
pubblici del PNRA sono
nell'inventario dell'ENEA in una specifica sezione e,
unitamente ai
beni gia' detenuti dal Consorzio, costituiscono
il patrimonio del
PNRA. Essi sono classificati in un conto d'ordine in calce allo
stato
patrimoniale dell'ENEA.
Il trasferimento dei beni detenuti dal Consorzio avviene sulla
base
di apposita convenzione tra il Consorzio e
l'ENEA, di cui vera
fornita copia al Ministero ed al CNR, contenente
l'elenco di detti
beni, nel rispetto delle vigenti
disposizioni fiscali per la
particolare fattispecie.
Art. 7
Modalita' di erogazione delle risorse finanziarie
La copertura delle spese previste a carico del PNRA e'
assicurata
dal MIUR attraverso la assegnazione
al CNR dello stanziamento
dedicato, a valere sul timido ordinario
degli enti pubblici di
ricerca. Il finanziamento del PNRA e' definito all'inizio di
ciascun
esercizio finanziario e costituisce l'elemento di riferimento
per la
predisposizione del PEA.
II CNR provvede ad erogare quota parte del
finanziamento all'ENEA
per la gestione delle campagne in Antartide,
assicurando entro il
mese di maggio dell'anno di riferimento una
congrua anticipazione
dello stesso e destina la restante parte agli altri
strumenti sulla
base di quanto previsto per l'attuazione dei PEA.
Le erogazioni, fatta salva anticipazione, sono autorizzate dal
MIUR
al CNR previa acquisizione degli stati di
avanzamento semestrali
secondo le forme e le
modalita' disciplinate con
separato
provvedimento.
Art. 8
Abrogazioni
Il decreto interministeriale 26 febbraio 2002 e' abrogato.
Per le ragioni esposte in premessa e' revocato
l'affidamento al
Consorzio delle funzioni di attuatore del PNRA.
La procedura di liquidazione finalizzata anche
al trasferimento
delle relative competenze agli enti subentranti, definira' i
rapporti
attivi e passivi del Consorzio nei confronti dei soci e di
tutti gli
altri creditori che comunque abbiano contribuito con Fondi
pubblici e
privati alle gestione del Consorzio medesimo, entro e non oltre i
sei
mesi dalla data di efficacia del presente decreto, per
consentire la
prosecuzione delle attivita' da parte
degli enti stessi, senza
soluzioni di continuita'.
Art. 9
Norme transitorie
Nelle more della piena attuazione delle disposizioni
del presente
decreto, l'Enea succede, con effetto immediato,
nelle funzioni di
soggetto attuatore gia' assegnate al Consorzio in
base al decreto
ministeriale 26 febbraio 2002, ed assicura
lo svolgimento della
campagna del 2010.
Il CNR assicura una congrua anticipazione all'ENEA, a
carico del
PEA 2010, per affrontare gli adempimenti connessi
allo svolgimento
della sua funzione.
L'ENEA subentra al Consorzio nella
titolarita' degli accordi
internazionali riguardanti la logistica.
Il presente decreto e' sottoposto agli Organi di controllo ai
sensi
delle vigenti disposizioni.
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
AD INTERIM |
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA f.to Mariastella Gelmini |