Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con Il Ministro della Salute
VISTO il testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n.1592;
VISTO il regio decreto 30 settembre 1938, n.1652,
recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e
successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n.382, relativo al riordinamento della
docenza universitaria;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341, recante
la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
VISTI i decreti legislativi 30 dicembre 1992,
n.502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n.421;
VISTO il decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001
adottato di concerto con il Ministro della Sanità;
VISTA la nota in data 23 aprile 2002 del
Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e
chirurgia;
CONSIDERATA la necessità di assicurare, ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto 2
aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato
abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si
svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;
DECRETA:
Art. 1
Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla
professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni
sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno
accademico 2009 -2010, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre
2010 e marzo-aprile 2011.
Gli Atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra
indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi
universitari e per le singole lauree.
Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate
almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca - Direzione Generale per l'università , lo studente
e il diritto allo studio universitario - e al Ministero della
salute - Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei
comunicano ai predetti ministeri i dati distinti per
professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni
sanitarie.
Art. 2
Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente
frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed
effettuato, con positiva valutazione, i tirocini
prescritti.
Art. 3
Sono a carico delle Università sedi di esami gli oneri finanziari
connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i
trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle
commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i
quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal
decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Il Ministro della Salute
f.to Ferruccio Fazio
Il Ministro dell'Istruzione,
dell' Università e della Ricerca
F.to Gelmini