Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 16 settembre 2010 n. 426

Criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle Università non Statali anno 2010

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 29.7.1991, n. 243 relativa alle Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2010, ammontante a 90.195.747 ;

TENUTO CONTO della riduzione di bilancio di € 1.063.888,53 disposta ai sensi del decreto legge del 5 agosto 2010 n.125 che porta lo stanziamento a € 89.131.858,47;

VISTO l'art.8, commi 9 e 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" emanato il 9 aprile 2001;

VISTO l'art. 4, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22 novembre 2002, n. 268, con il quale viene destinata, a decorrere dall'anno 2002, la somma di 10 milioni di Euro, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio agli studenti iscritti alle università non statali;

VISTO il D.M. 152 del 2008 registrato alla Corte dei Conti, reg. 5 foglio 2005, in data 16/9/2008 che  prevede  per l'ulteriore  triennio 2008-2010 l'applicazione, per una quota di risorse, del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle università, predisposto dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), e successive modifiche, che risulta applicabile anche per le Università non statali  con finalità di riequilibrio;

VISTO il DM 5 agosto 2004, n. 262 relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006, il quale all'art . 9 (Istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute), comma 4, dispone che:

  • "al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università (non statali legalmente riconosciute), il Comitato (nazionale per la valutazione del sistema universitario) provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti";
  • "soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 …".

CONSIDERATO che fra le Università non statali istituite a decorrere dal triennio di programmazione 2004-2006, solamente l'Università di Scienze gastronomiche con sede a Bra (CN), istituita con DM 15/4/2005, ha ottenuto la valutazione positiva del Comitato al termine del quinto anno di attività in ordine alla concessione dei contributi previsti dalla legge n. 243/1991 (doc. 2/10);

RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università non statali del predetto fondo.

 

 

DECRETA:

Art. 1
L'importo dello stanziamento di cui alle premesse, pari a 89.131.858,47, è assegnato alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge n. 243/91, in premessa citata,e ripartito secondo i  criteri previsti agli artt. 2, 3 e 4.

 

Art. 2
L'importo di € 80.591.888 viene destinato ai seguenti interventi:

a) € 70.291.888 destinati globalmente agli Atenei in misura pari al 90 % della quota attribuita agli stessi nell'esercizio 2009, al netto delle eventuali quote una tantum e dell'importo  assegnato nel medesimo anno quale rimborso degli esoneri di cui alla lett. c);

b) € 300.000 destinati Università di Scienze Gastronomiche con sede a Bra (CN) sulla base  della valutazione positiva del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario al termine del quinto anno accademico di attività;

c) € 10.000.000 di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 268/02 in premessa citata, destinati a ciascun Ateneo quale  compensazione del mancato gettito delle tasse e dei contributi universitari derivante dall'incremento degli esoneri totali riconosciuti nell'anno accademico 2009/2010 rispetto a quelli concessi nell'anno accademico 2000/2001 o comunque, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per il maggiore onere conseguente agli esoneri stessi. Il rimborso delle tasse e dei contributi universitari è determinato per ciascuno studente esonerato in applicazione del DPCM 9.4.2001 di cui alle premesse, come segue:

  • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi articolati per fasce relative allacondizione economica, si tiene conto dell'importo medio delle tasse e dei contributi per studente in corso nell'esercizio finanziario precedente ridotto del 20%; tale importo è calcolato rapportando il gettito totale di tasse e contributi al totale degli studenti, al netto di quelli esonerati totalmente dal relativo pagamento;
  • per le università che adottano un sistema di tasse e contributi a importo unico, si tiene contodell'importo determinato nell'anno accademico in corso per ciascuna tipologia di corso frequentato dagli studenti esonerati.

Art. 3
L'importo di €8.000.000 viene destinato agli Atenei sulla base  del modello  per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario di cui alle premesse (Doc. 1/04), utilizzando i dati disponibili più recenti. Relativamente ai criteri da utilizzare per la valutazione della ricerca scientifica, si terrà anche conto dei risultati del Rapporto del CIVR (VTR 2001-03).

Art. 4
L'importo di € 539.970,47 viene riservato per interventi di carattere straordinario e di riequilibrio e per particolari iniziative degli Atenei correlate al perseguimento di obiettivi di sistema.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

(Registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 2010, Reg. 16 Foglio 318 Elenco 2999)
Roma, 16 settembre 2010

IL MINISTRO
(f.to Mariastella Gelmini)