Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 4 agosto 2011

Definizione modalità e contenuti prove di ammissione corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria a.a. 2011.12

Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado"  e, in particolare, l'articolo 5, comma 3 che prevede la definizione con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto o di particolari titoli accademici  e le caratteristiche delle prove di accesso  al  corso di laurea magistrale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";

VISTO il decreto legislativo  19 febbraio 2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20 marzo 2009, n.89 concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTA
la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico e, in particolare l'articolo 5;

RITENUTA
la necessità di definire, per l'anno accademico 2011/2012, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

 


D E C R E T A:

 

 

Articolo 1
(Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1.    Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

2.    La prova d'accesso mira a verificare l'adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.

3.    La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a.    competenza linguistica e ragionamento logico
b.    cultura letteraria, storico-sociale e geografica
c.    cultura matematico-scientifica

4.    I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti. La prova ha la durata di due ore e mezzo.

5.    La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 3, una votazione non inferiore a 60/80.

6.    La votazione di cui al comma 5 è integrata in caso di possesso di una Certificazione  di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue", adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, a condizione che mostrino piena aderenza al predetto QCER nelle cinque abilità (Ascolto, Parlato, Scrittura, Lettura, Interazione) ivi previste, secondo il seguente punteggio  
a.    B1 punti 3
b.    B2 punti 5
c.    C1 punti 7
d.    C2 punti 10

I punteggi non sono sommabili tra loro

7.    E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 5 e 6, un numero di candidati non superiore  al numero dei posti disponibili per l'accesso, indicato nel bando.

8.    In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

a.    prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
b.    in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
c.    in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.

9.    La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.



Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)

1.    Per l'accesso al  corso di laurea magistrale di cui all'articolo 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l'attivazione del corso e in base alla programmazione definita  ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 emana il relativo bando, che:
a.    indica il numero dei posti disponibili;
b.    prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 e successive modificazioni;
c.    definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
d.    definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.

 


Articolo 3
(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)

1.    Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

 

Articolo 4
(Calendario della prova di ammissione)

1.    La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge  presso  ciascuna  sede universitaria il giorno 10 ottobre 2011.

 


Articolo 5
(Norma finanziaria)

2.    Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.


Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 agosto 2011

f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini