VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249,
concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado" e, in
particolare, l'articolo 5, comma 3 che prevede la definizione con
apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, delle modalità di svolgimento, la valorizzazione del
servizio eventualmente svolto o di particolari titoli
accademici e le caratteristiche delle prove di accesso
al corso di laurea magistrale di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente
"Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n.59 recante la definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n.89 concernente la revisione
dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n.133;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità
scolastica;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n.509";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104,
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico e, in particolare l'articolo 5;
RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico
2011/2012, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al
corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria.
D E C R E T A:
Articolo 1
(Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)
1. Per l'anno
accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di
laurea magistrale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 10 settembre 2010, n.249, avviene previo superamento di
apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente
decreto.
2. La prova d'accesso mira a verificare
l'adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle
conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli
obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea
magistrale.
3. La prova di cui al comma 2, predisposta da
ciascuna università, verte su ottanta (80) quesiti formulati con
quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve
individuare la sola corretta, sui seguenti argomenti, specificati
nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente
decreto:
a. competenza linguistica e ragionamento
logico
b. cultura letteraria, storico-sociale e
geografica
c. cultura matematico-scientifica
4. I quesiti di cui al comma 3 sono così
ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento
logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e
geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica. La
risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta non data
o errata vale 0 punti. La prova ha la durata di due ore e
mezzo.
5. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione
al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno
conseguito, nella prova di cui al comma 3, una votazione non
inferiore a 60/80.
6. La votazione di cui al comma 5 è integrata in
caso di possesso di una Certificazione di competenza
linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del "Quadro
comune Europeo di riferimento per le lingue", adottato nel 1996 dal
Consiglio d'Europa, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti
dai governi dei paesi madrelingua, a condizione che mostrino piena
aderenza al predetto QCER nelle cinque abilità (Ascolto, Parlato,
Scrittura, Lettura, Interazione) ivi previste, secondo il seguente
punteggio
a. B1 punti 3
b. B2 punti 5
c. C1 punti 7
d. C2 punti 10
I punteggi non sono sommabili tra loro
7. E' ammesso al corso di laurea magistrale,
secondo l'ordine della graduatoria definito dalla somma dei
punteggi di cui ai commi 5 e 6, un numero di candidati non
superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso,
indicato nel bando.
8. In caso di parità di punteggio, si applicano
i seguenti criteri:
a. prevale in ordine decrescente il punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei
quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e
ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e
geografica, cultura scientifico-matematica;
b. in caso di ulteriore parità, prevale lo
studente che ha conseguito una migliore votazione nell'esame di
Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
c. in caso di ulteriore parità, prevale lo
studente anagraficamente più giovane.
9. La graduatoria degli ammessi al corso non può
essere in nessun caso integrata con altri candidati. Nel caso in
cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un
numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili
indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso
è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi.
Non sono consentite ammissioni in soprannumero.
Articolo 2
(Bando per la procedura di accesso)
1. Per l'accesso
al corso di laurea magistrale di cui all'articolo 1, comma 1,
ciascuna università, una volta completate le procedure per
l'attivazione del corso e in base alla programmazione
definita ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010,
n.249 emana il relativo bando, che:
a. indica il numero dei posti disponibili;
b. prevede disposizioni atte a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e
le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990 e
successive modificazioni;
c. definisce le modalità relative agli
adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli
obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed
infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui
candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686,
ove non diversamente disposto dagli atenei.
d. definisce le modalità di svolgimento della
procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
Articolo 3
(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di
apprendimento)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Articolo 4
(Calendario della prova di ammissione)
1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 10 ottobre 2011.
Articolo 5
(Norma finanziaria)
2. Dall'attuazione
del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico dello Stato.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini
Allegato A - Programmi relativi alla prova di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (documento in formato .pdf)