VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n.85
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121 e,
in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1, lettera a), modificato dalla legge 8 gennaio
2002, n.1 "Conversione in legge con modificazioni, del
decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti
in materia di personale sanitario";
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n.509";
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono
state determinate le classi delle lauree magistrali delle
professioni sanitarie;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n.251 "Disciplina
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione
ostetrica" e, in particolare l'art.7;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 e, in particolare l'art.39, comma 5, così come sostituito
dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTE le disposizioni ministeriali in data 18
maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le
immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per
il triennio 2011-2014;
VISTO il contingente riservato agli studenti
stranieri per l'anno accademico 2011-2012, riferito alle predette
disposizioni;
VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno
professionale per l'anno accademico 2011-2012 che il
Ministero della Salute ha effettuato ai sensi
dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 sancita dalla Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;
VISTA l'offerta potenziale formativa deliberata
dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di
cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata
legge n.264/1999;
CONSIDERATO che la predetta rilevazione mette in luce per
alcuni corsi di laurea magistrale carenze o eccedenze tra offerta
formativa ed esigenze regionali;
CONSIDERATO che l'attivazione dei predetti
corsi soltanto in alcuni Atenei rende ancora inattuabile il
riequilibrio in ambito nazionale e regionale per alcune figure
professionali, stante l'impossibilità di programmare gli
accessi nelle Università in cui i corsi non risultano
attivati;
CONSIDERATO che la formazione è direttamente
legata alle richieste di funzioni dirigenziali nella relativa
area professionale di ciascun territorio, senza peraltro trascurare
l'esigenza di formazione risultante a livello
nazionale;
RITENUTO pertanto di fare riferimento alle esigenze delle
singole Regioni e Province Autonome ed alle proposte formative
delle Università, prevedendo delle possibili compensazioni tra i
vari Atenei al fine di soddisfare anche le esigenze di quelle
Regioni sul cui territorio non vi sono sedi universitarie;
VISTO il parere dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca;
RITENUTO di determinare per l'anno accademico
2011/2012 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per
l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni
sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le
Università;
D E C R E T A:
Art. 1
1. Limitatamente all'anno accademico 2011/2012,
il numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per
le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale delle professioni
sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non
comunitari residenti in Italia come di seguito indicato per
ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
Classe LM/ SNT 1 |
|
|
Scienze Infermieristiche e Ostetriche |
n. |
806 |
Classe LM/ SNT 2 |
|
|
Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione |
n. |
317 |
Classe LM/ SNT 3 |
|
|
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche |
n. |
262 |
Classe LM/ SNT 3 |
|
|
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali |
n. |
90 |
Classe LM/ SNT 4 |
|
|
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione |
n. |
155 |
2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari
residenti in Italia di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alla
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente
decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero
sono destinati i posti secondo la riserva, di cui al
contingente definito per l'anno 2011-2012 richiamato in
premesse.
Art.2
1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti
comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla
graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui
alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non
comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di
merito nel limite del contingente ad essi riservato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
Allegato - Tabelle specialistiche (documento in formato .pdf)