Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 5 agosto 2011

Programmazione corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art.1, comma 5;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;

VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270  " Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il D.M. 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali;

VISTO il Regolamento concernente " Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244" di cui al decreto 10 settembre 2010, n.249 e, in particolare l'art. 5, commi 1 e 2;

VISTO il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 di attuazione al predetto D.M. n.249/2010;

VISTA la rilevazione  sul fabbisogno di personale docente della scuola primaria e dell'infanzia, in stretto rapporto con l'organico, calcolata dalla Direzione generale per il personale scolastico;

VISTA l'offerta formativa in termini di numero programmato di immatricolazioni all'a.a. 2011/12, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo;

CONSIDERATO che la compiuta istruttoria mostra differenze tra la programmazione proposta dagli atenei e il fabbisogno formativo regionale;

TENUTO CONTO dell'esigenza di ottimizzare il fabbisogno formativo dell'intero sistema nazionale di istruzione;

RITENUTO,  pertanto, di  accogliere le richieste di programmazione definite dalle   Università qualora risultino coerenti con il fabbisogno formativo a livello regionale;

RITENUTO di attribuire, inoltre, un numero di posti in misura maggiorata rispetto al fabbisogno della Regione, per le sedi in grado di compensare in ordine di priorità le esigenze di Regioni limitrofe e dello stesso sistema nazionale;

RITENUTO di  definire la programmazione della Regione della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano con riferimento alle esigenze di formazione comunicate;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e, in particolare l'art.39, comma 5, come sostituito dall'art.26 della  legge 30 luglio 2002, n. 189 ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";

VISTE le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012 riferito alle predette disposizioni;

VISTO il parere del Ministro dell'economia e delle finanze ed il parere del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsti dall'art. 5 del DM n. 249/10;

RITENUTO,   di  determinare per l'anno accademico 2011-2012 la programmazione a livello nazionale del corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia;

RITENUTO di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

 

D E C R E T A:

Art. 1

1.Limitatamente all'anno accademico 2011/2012, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, sono definiti in numero di 5.151 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189 e ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce  parte integrante del presente decreto.

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data  18 maggio 2011  citate in premesse.

 

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti  non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 agosto 2011

f.to IL MINISTRO
Mariastella Gelmini