Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 26 aprile 2011 n. 166
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2011 n. 217

Criteri e modalita' per favorire la mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica - art. 7, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare l'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale "Con decreto del ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.";
VISTO l'articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.266;
VISTO            il D.M. 22 settembre 2010, n.17, recante disposizioni in relazione ai "Requisiti necessari dei corsi di studio";
TENUTO CONTO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca destina annualmente, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, apposite risorse finanziarie ad interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore;
RITENUTO di dover definire criteri e modalità per  la mobilità dei professori universitari ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

 

adotta
il seguente decreto:

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente decreto definisce criteri e  modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

Articolo 2
(Criteri di incentivazione)


1.       Il Ministero, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, provvede annualmente a destinare una quota delle risorse disponibili per interventi diretti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica che chiedono di essere trasferiti presso un'università di altra regione.
2.      Per il riconoscimento degli incentivi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a)       possesso da parte dell'ateneo di destinazione dei requisiti previsti annualmente, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, per accedere agli interventi diretti a favorire la mobilità del personale docente e ricercatore;
b)      domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha prestato servizio presso una sede soppressa o in via di soppressione ubicata in regione diversa da quella in cui è ubicata l'università di destinazione, oppure domanda di trasferimento da parte di professore che nel corso degli ultimi tre anni ha svolto non meno del 50 per cento della propria attività didattica in una classe di laurea soppressa dall'università di appartenenza a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta formativa e ubicazione di quest'ultima in regione diversa da quella in cui è ubicata l'università di destinazione.

 

Articolo 3
(Modalità di incentivazione)


1.       La mobilità è disposta a domanda del professore e col consenso espresso delle Università interessate.
2.       L'incentivo alla mobilità è attribuito secondo le seguenti modalità:
a)   al professore è riconosciuta, una tantum, a titolo di contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma pari al 15 per cento del compenso lordo annuo; il contributo è erogato dall'Università  di destinazione unitamente al primo stipendio;
b)      all'università di destinazione è riconosciuta a titolo di cofinanziamento una somma pari al 70 per cento del costo medio nazionale della fascia di appartenenza del professore. La restante quota, comprensiva del contributo forfettario una tantum alle spese di trasferimento di cui alla lettera a) del presente comma, è resa disponibile mediante lo storno dall'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile dell'università presso cui il professore prestava servizio.
3.       Le mobilità disposte ai sensi del presente decreto non liberano risorse ai fini del turnover e non sono conteggiate in sede di riduzione della quota del Fondo di finanziamento ordinario dovuta all'università cedente in relazione alle risorse rese disponibili dal turn over ai sensi dell'art. 66 Decreto Legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 1, comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1.
4.       Il trasferimento presso altro ateneo ovvero la cessazione dal servizio del professore destinatario del contributo di cui al comma 2, lett. a), del presente articolo nei cinque anni successivi alla presa di servizio presso l'ateneo di destinazione determina la decadenza del medesimo dal beneficio. L'ateneo di destinazione provvede alla ripetizione dello stesso dandone comunicazione al Ministero che provvede al recupero delle somme erogate a titolo di incentivazione e di cofinanziamento alla mobilità a valere sulla dotazione ordinaria dell'università di destinazione.

 

Articolo 4
(Norme finali)


1.       La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale.

 

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Registrato alla Corte dei Conti in data 15 giugno 2011, Reg. 8, foglio 346

Roma, 26 aprile 2011

IL MINISTRO
(f.to Mariastella Gelmini)