VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare l'art. 7, comma 5, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale "Con decreto del
ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità
interregionale dei professori universitari che hanno prestato
servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di
procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.";
VISTO l'articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.
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VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.266;
VISTO
il D.M. 22 settembre 2010, n.17, recante disposizioni in relazione
ai "Requisiti necessari dei corsi di studio";
TENUTO CONTO che il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca destina annualmente, nell'ambito
del Fondo di finanziamento ordinario, apposite risorse finanziarie
ad interventi per favorire la mobilità del personale docente e
ricercatore;
RITENUTO di dover definire criteri e modalità
per la mobilità dei professori universitari ai sensi
dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
adotta
il seguente decreto:
Articolo 1
(Finalità)
1. Il presente decreto definisce criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
Articolo 2
(Criteri di incentivazione)
1. Il Ministero, nell'ambito del
Fondo di finanziamento ordinario, provvede annualmente a destinare
una quota delle risorse disponibili per interventi diretti a
favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari che
hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a
seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica
che chiedono di essere trasferiti presso un'università di altra
regione.
2. Per il riconoscimento degli
incentivi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) possesso da parte
dell'ateneo di destinazione dei requisiti previsti annualmente,
nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, per accedere agli
interventi diretti a favorire la mobilità del personale docente e
ricercatore;
b) domanda di trasferimento da parte di
professore che nel corso degli ultimi tre anni ha prestato servizio
presso una sede soppressa o in via di soppressione ubicata in
regione diversa da quella in cui è ubicata l'università di
destinazione, oppure domanda di trasferimento da parte di
professore che nel corso degli ultimi tre anni ha svolto non meno
del 50 per cento della propria attività didattica in una classe di
laurea soppressa dall'università di appartenenza a seguito di
procedure di razionalizzazione dell'offerta formativa e ubicazione
di quest'ultima in regione diversa da quella in cui è ubicata
l'università di destinazione.
Articolo 3
(Modalità di incentivazione)
1. La mobilità è disposta a
domanda del professore e col consenso espresso delle Università
interessate.
2. L'incentivo alla mobilità è
attribuito secondo le seguenti modalità:
a) al professore è riconosciuta, una tantum, a titolo
di contributo forfettario alle spese di trasferimento, una somma
pari al 15 per cento del compenso lordo annuo; il contributo è
erogato dall'Università di destinazione unitamente al primo
stipendio;
b) all'università di destinazione è
riconosciuta a titolo di cofinanziamento una somma pari al 70 per
cento del costo medio nazionale della fascia di appartenenza del
professore. La restante quota, comprensiva del contributo
forfettario una tantum alle spese di trasferimento di cui alla
lettera a) del presente comma, è resa disponibile mediante lo
storno dall'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario
consolidabile dell'università presso cui il professore prestava
servizio.
3. Le mobilità disposte ai
sensi del presente decreto non liberano risorse ai fini del
turnover e non sono conteggiate in sede di riduzione della quota
del Fondo di finanziamento ordinario dovuta all'università cedente
in relazione alle risorse rese disponibili dal turn over ai sensi
dell'art. 66 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'art. 1,
comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla
Legge 9 gennaio 2009, n. 1.
4. Il trasferimento presso
altro ateneo ovvero la cessazione dal servizio del professore
destinatario del contributo di cui al comma 2, lett. a), del
presente articolo nei cinque anni successivi alla presa di servizio
presso l'ateneo di destinazione determina la decadenza del medesimo
dal beneficio. L'ateneo di destinazione provvede alla ripetizione
dello stesso dandone comunicazione al Ministero che provvede al
recupero delle somme erogate a titolo di incentivazione e di
cofinanziamento alla mobilità a valere sulla dotazione ordinaria
dell'università di destinazione.
Articolo 4
(Norme finali)
1. La disciplina del presente
decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti
universitari a ordinamento speciale.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Registrato alla Corte dei Conti in data 15 giugno 2011, Reg.
8, foglio 346
IL MINISTRO
(f.to Mariastella Gelmini)