DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 15 luglio 2008, con il quale l'istituto "SSPIG - Scuola di specializzazione in psicoterapia interpersonale e di gruppo" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Palermo, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Palermo da Via Libertà, 199 a via Infermeria Cappuccini, 3;
VISTO il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 17 dicembre 2010;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 9 marzo 2011, trasmessa con nota n. 150 del 14 marzo 2011;
D E C R E T A :
Art. 1
L'Istituto "SSPIG - Scuola di specializzazione in psicoterapia
interpersonale e di gruppo" abilitato con decreto in data 15 luglio
2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di
Palermo, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509,
è autorizzato a trasferire la predetta sede da Via Libertà, 199 a
via Infermeria Cappuccini, 3.
.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Marco TOMASI