Decreto Ministeriale
4 aprile 2011
n. 139
Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti".
VISTO l'articolo 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
VISTO il DM 10 settembre 2010, n. 249, in
particolare l'art. 3, comma 2, l'art. 4, commi 1, 2 e 3, l'art. 13,
l'art. 14, l'art. 15, commi 1, 16 e 17;
VISTA la legge 14.7.2008, n.121;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in
particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286 e, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge
286/2006;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, con il
quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR, e,
in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. e), il quale prevede che
l'ANVUR "elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e
qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e
finanziarie stabili, per l'attivazione, la chiusura o
l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi
compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole
di specializzazione";
CONSIDERATO che l'art. 15, comma 27, del DM n.
249/2010 prevede che "le Università adeguano i regolamenti
didattici di Ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo
da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire
dall'a.a. 2011/2012" e che sono in corso le procedure per la
definizione dell'offerta formativa annuale degli Atenei in modo da
consentire il corretto avvio dell'anno accademico;
CONSIDERATO che l'ANVUR non è ancora
operativa;
VISTA la nota ministeriale n. 160 del 4
settembre 2009, con la quale il Ministero ha illustrato i principi
e i contenuti generali degli interventi per la ulteriore
razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa
universitaria;
VISTO il DM 22 settembre 2010, n. 17, con il
quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'attivazione
di corsi di laurea e di laurea magistrale nelle classi di cui ai
D.M. 16 marzo 2007 ed al D.I. (Istruzione, Università e Ricerca -
Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009 e al D.M. 8
gennaio 2009, coerenti con i principi e i contenuti generali
indicati nella ministeriale n.160 del 2009;
VISTO il DM 23 dicembre 2010, n. 50 (linee
generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il
triennio 2010-2012);
CONSIDERATO che l'art. 16 del DM n. 249/2010
prevede che "i corsi di cui al presente decreto sono organizzati
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica";
RILEVATO che è necessario pervenire a un
modello organizzativo funzionale alle modalità di individuazione
del fabbisogno di personale docente sulla base di una
programmazione regionale come previsto dall'art. 5, comma 2, del DM
n. 249/2010, nonché coerente con i principi previsti di cui
all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativamente alle
federazioni tra Atenei;
CONSIDERATO che, fino al corrente anno
accademico 2010/2011, sono attivati, su base regionale, i corsi di
laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90
(quadriennale);
CONSIDERATO che il tirocinio formativo attivo
di cui all'art. 10, comma 1, del DM 249/2010, è un corso di
preparazione all'insegnamento di durata annuale successivo al
conseguimento della laurea magistrale e non rientra nell'ambito di
applicazione di cui all'art. 1, comma 1 , del DM 17 /2010;
CONSIDERATO che i percorsi di cui agli articoli
13, 14 e 15 comma 16 non rientrano, del pari, nell'ambito di
applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del DM 17 /2010;
CONSIDERATO che i corsi di laurea magistrale
biennale per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo
grado devono essere definiti con successivo regolamento e che a
decorrere dall'a.a. 2011/2012 possono essere attivati solo i
corrispondenti tirocini formativi attivi per i soggetti di cui
all'art. 15, commi 1 e 17, del DM n. 249/2010;
CONSIDERATO che il fabbisogno di personale
docente nelle scuole, determinato a livello regionale, è
numericamente esiguo;
RITENUTO altresì necessario evitare il
verificarsi delle "tendenze negative, correlate alla proliferazione
di corsi di laurea e di laurea magistrale" in relazione alle quali
è stato adottato il DM n. 17/2010;
RITENUTO necessario attivare per ciascuna
classe di abilitazione al massimo un solo corso di laurea
magistrale in ogni Regione;
RITENUTO necessario, in prima applicazione,
fare riferimento ai requisiti di cui al DM 17/2010 - con le
opportune deroghe in relazione alla specificità dei corsi di laurea
magistrale in argomento e alle peculiari modalità con cui sono
individuate le Università che possono istituire e attivare tali
corsi - in conformità al disposto di cui all'art. 4, c. 2, del DM
n. 249/2010
DECRETA
Art. 1
(Corsi per la formazione iniziale degli
insegnanti)
- 1. A decorrere dall'a.a. 2011/2012 sono istituiti e attivati
dalle Università, in conformità al disposto del DM n. 249/2010:
a) i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'art.
3, comma 2, lett. a);
b) i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola
secondaria di primo grado, di cui all'art. 3, comma 2, lett.
b);
c) i tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli
insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado di cui
all'art. 15 commi 1 e 17, e successivamente i TFA di cui all'art.
10;
d) i corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità di cui all'art. 13;
e) i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina
non linguistica in lingua straniera di cui all'art. 14;
f) i corsi di cui all'art. 15, comma 16.
- 2. Ai sensi del DM 23 dicembre 2010, n. 50 (linee generali
d'indirizzo della programmazione triennale delle Università),
allegato B, § 25, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, i corsi di cui al comma 1 non possono essere istituiti con
modalità a distanza ai sensi all'art. 26, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
Art. 2
(Avvio dei corsi di laurea magistrale)
- 1. In attesa della definizione degli specifici requisiti di cui
all'art. 3, le Università possono istituire ed attivare, anche con
le modalità di cui al DM n. 249/2010, art. 4:a) i corsi di
studio di cui all'art. 1, lettera a), presso le Università sedi dei
corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90
(quadriennale);
b) i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno
per gruppo di Regioni, relativamente a ciascuna classe di
abilitazione. L'Università sede del corso viene individuata, entro
i termini perentori di cui all'art. 4, commi 1 e 2, dal Comitato
regionale di coordinamento competente per territorio, tenuto conto:
1) prioritariamente, in modo vincolante, della presenza nell'Ateneo
di analogo corso di laurea magistrale; 2) in subordine, della
presenza nell'Ateneo di altro corso di studio nella stessa classe;
3) qualora più di un Ateneo per Regione soddisfi i criteri di cui
ai punti 1) e 2), del maggior numero di professori e ricercatori
nelle strutture didattiche competenti per i corsi di studio,
ovvero, a parità di numero di professori e ricercatori, del
maggiore numero di studenti iscritti ai predetti corsi; 4) per le
Università statali, dei risultati conseguiti dall'Ateneo
nell'applicazione dei criteri di ripartizione della "quota
premiale" del fondo per il finanziamento ordinario ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180,
convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1. In assenza di tale
indicazione, non si dà luogo alla istituzione dei corsi nelle
relative Regioni; il Ministero, nell'emanazione del DM relativo
alla programmazione degli accessi di cui all'art. 5 del DM n.
249/2010, procede autonomamente alla assegnazione dei posti alle
Università delle Regioni limitrofe nelle quali tali corsi sono
stati istituiti.
- 2. In analogia con le modalità di verifica del possesso dei
requisiti di docenza prese in considerazione per i corsi di laurea
in Scienze della Formazione Primaria ex lege 341/90 e in deroga a
quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del DM n. 17/2010, i docenti
già utilizzati ai fini della verifica del possesso dei requisiti
necessari di docenza per gli altri corsi di laurea e di laurea
magistrale possono essere nuovamente conteggiati, anche ai fini
della verifica del possesso dei requisiti necessari per i
corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b);
il numero dei docenti necessari è determinato indipendentemente
dalla numerosità degli studenti iscritti ai predetti
corsi.
Art. 3
(Assetto a regime dei corsi di studio)
- 1. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operatività,
l'ANVUR provvede a elaborare e proporre al Ministro i requisiti
necessari per la istituzione e la attivazione a regime dei corsi di
studio di cui all'art. 1, da adottare con successivo decreto.
- 2. Le Università, entro ventiquattro mesi dalla adozione del DM
di cui al comma 1, si adeguano ai requisiti ivi previsti,
relativamente ai corsi di cui all'art. 1, pena la soppressione e
conseguente disattivazione degli stessi.
Art. 4
(Banca dati dell'offerta formativa)
- 1. I corsi di studio di cui all'art. 1 sono inseriti nella
Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F) ai sensi dell'art.
9, comma 3, del D.M. n. 270/2004 in conformità al DM 249/2010
e alle relative tabelle allegate.
- 2. Esclusivamente per l'a.a. 2011/2012, i termini temporali per
la chiusura della Banca dati dell'offerta formativa relativamente
ai corsi di cui all'art. 1, lett. a e b., sono definiti, tenuto
conto dei tempi necessari per la definizione dell'offerta formativa
di tali corsi, con apposito provvedimento direttoriale.
- 3. In relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del
D.M. n. 270/2004, la verifica del possesso dei requisiti necessari,
ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off.F, deve
essere "chiusa" da parte dei Rettori previa acquisizione, sugli
stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di
Ateneo. I corsi di studio privi della relazione
favorevole dei Nuclei di valutazione non possono essere inseriti
nella Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.
- 4. L'iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti nei
termini nella Off.F comporta:
- a. la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del
relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità
dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti
nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, fatto salvo
il riconoscimento dei crediti già acquisiti dagli studenti stessi
per il proseguimento degli studi in altro corso;
- b. la non considerazione dei relativi studenti ai fini della
erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote
di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la
ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle
Università statali e non statali.
Art. 5
(Tirocinio formativo attivo)
- 1. I corsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 1,
comma 1, lett. c) sono istituiti e attivati dalle Università, anche
in modalità interateneo. La loro istituzione è subordinata - dietro
presentazione del relativo progetto, comprensivo delle convenzioni
con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
dell'istruzione - alla acquisizione del parere favorevole del
Comitato regionale di coordinamento, integrato con il Direttore
dell'Ufficio scolastico regionale, che valuta la congruenza della
proposta rispetto a quanto disposto dal DM 249/2010, anche in
ordine all'opportunità offerta agli studenti di conseguire,
nell'ambito del tirocinio formativo attivo, le competenze di cui
all'articolo 3 comma 4 del predetto decreto. Sino alla
predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12 del DM
249/2010, vale quanto previsto dall'articolo 15, comma 23, del
succitato decreto. I corsi di TFA sono istituiti di norma presso le
stesse sedi universitarie nelle quali sono istituiti i corsi di
laurea magistrale di cui all'art. 1, lett. b).
- 2. I Tirocini formativi attivi (TFA) di cui all'art. 10 del DM
n. 249/2010 sono attivati al termine delle relative lauree
magistrali per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo
grado secondo le stesse modalità di cui al comma 1.
- 3. I compiti assegnati alle Facoltà in ordine al TFA possono
essere assolti anche dalle strutture cui ai sensi dell'articolo 2,
comma 2 lettere a) e c) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, sono
attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività
didattiche e formative.
Art. 6
(Disposizioni finali)
- 1. I percorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e),
sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo in
conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai sensi degli art. 13 e 14 del DM
249/2010.
- 2. I percorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f),
possono essere attivati in conformità alle disposizioni di cui
all'art. 15, comma 16, del DM 249/2010.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.
Registrato alla Corte del Conti il 13/05/2011 Registro n.6 - Foglio n.6