VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare l'articolo 6, comma 11,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale "I
professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività
didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di
una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di
obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì,
con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i
due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri
stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per
un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno
può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede
alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo
presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività
di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei,
l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e
alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi";
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente
l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
VISTO l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.
43;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.266;
VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n.17, recante
disposizioni in relazione ai "Requisiti necessari dei corsi di
studio";
adotta
il seguente decreto:
Articolo 1
(Convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca
presso altro ateneo)
1. Per il conseguimento di finalità
di interesse comune le università possono stipulare convenzioni per
consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere
attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le
modalità di ripartizione dei relativi oneri.
2. Le convenzioni hanno durata
minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque
anni consecutivi in relazione al medesimo professore o
ricercatore.
3. Le convenzioni non possono
riguardare professori o ricercatori la cui presenza
nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai
fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22
ottobre 2004, n.270.
4. Le convenzioni possono essere
risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per
sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini
previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22
ottobre 2004, n.270.
5. Le convenzioni si intendono
automaticamente risolte nel caso di revoca da parte del professore
o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività
didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di
appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore
interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai
sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
6. La risoluzione delle convenzioni
ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo ha effetto a far
data dall'inizio dell'anno accademico successivo.
7. Per il periodo di durata della
convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per
l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate
procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a
suo carico.
Articolo 2
(Oggetto delle convenzioni)
1. Le convenzioni stabiliscono con
l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato:
a) le modalità di ripartizione
dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito
figurativamente secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi
1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di
specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei
due atenei;
b) le modalità di ripartizione tra i
due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività
di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro
ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri
stipendiali;
c) le modalità di valutazione
dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1
per i fini di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30
dicembre 2010, n.240.
2 La convenzione attesta
altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini
del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei
corsi di studio.
Articolo 3
(Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed
elettorato)
1. Ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004,
n.270, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei
italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica
svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti di atenei stranieri
possono essere conteggiati esclusivamente in relazione alla stipula
di convenzioni con atenei italiani per l'istituzione di corsi
interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un
doppio titolo.
2. Ai fini della valutazione
delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli
atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è
ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno
in ciascuno dei due atenei.
3. Qualora l'attività del
professore o ricercatore sia svolta totalmente presso università
diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore
esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale
università.
Articolo 4
(Norme finali)
1. La disciplina del presente
decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti
universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali
legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente
previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai
centri internazionali di ricerca.
2. Ai fini della
determinazione del limite di cui all'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri stipendiali derivanti
dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo
all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine
copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.
3. Le convenzioni definiscono
le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati,
nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle
norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione,
protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione.
Registrato alla Corte dei Conti in data 26 luglio 2011, Reg.
10, foglio 144
IL MINISTRO
(f.to Mariastella Gelmini)