Nota 29 aprile 2011, protocollo n.1065
Nota chiarimenti DM 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Formazione Iniziale Docenti.
Dipartimento per l'Università,
l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la
Ricerca
Direzione Generale per
l'università, lo studente e il diritto allo studio
universitario
Ufficio II e V
Protocollo: n.1065
Roma,
29 aprile 2011
Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
LORO SEDI
e p.c. Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CUN
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CNVSU
LORO SEDI
Al Capo Dipartimento Istruzione
SEDE
Al Direttore Generale per il personale scolastico
SEDE
Al Dirigente Ufficio VIII
N.D.G.
Oggetto: Nota chiarimenti DM 10 settembre 2010, n. 249 relativo alla Formazione Iniziale Docenti.
Al fine di dare corretta attuazione a quanto stabilito dal DM 10
settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: "Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria
e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244")
appare opportuno chiarire alcuni punti del predetto
regolamento.
- Articolo 15, comma 1, lettera a): nel punto in cui si fa
riferimento ai requisiti previsti dal DM n. 22/2005, per l'accesso
alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, si
intende implicitamente richiamato il DM n. 39/1998, unico
riferimento normativo per i diplomi di laurea di Vecchio
Ordinamento. Infatti il DM n. 22/2005 integra il D.M. n. 39/1998
con l'inserimento di alcuni diplomi di laurea ex lege n. 341/90 e
traduce i diplomi di laurea e gli esami obbligatori in termini di
laurea specialistica e di crediti formativi universitari. Per
quanto riguarda i possessori di laurea magistrale di nuovo
ordinamento valgono gli stessi requisiti minimi e titoli aggiuntivi
già stabiliti per i possessori delle corrispondenti lauree
specialistiche dal DM 22/2005, colonne 4 e 5 dell'allegato A.
Per quanto riguarda dunque i possessori di Laurea di vecchio
ordinamento ex lege 341/90, in qualunque momento conseguita, i
requisiti sono fissati da DM 39/1998 e successive modificazioni e
le eventuali integrazioni sono quelle previste nelle relative
tabelle.
- Articolo 15, comma 1, lettera b): rientrano in questa categoria
coloro che sono iscritti, nell'a.a. 2010/2011, a corsi di:
- diploma di laurea ex lege 341/90
- laurea specialistica ex DM 509/1999
- laurea magistrale ex DM 270/2004
- coloro che, entro l'anno accademico 2010/2011, si
iscrivano a corsi singoli volti all'acquisizione dei crediti o agli
esami necessari a completare i requisiti richiesti per l'accesso
(colonna 4, allegato A, DM 22/2005; esami in base alla colonna 2,
Allegato A, DM 39/1998).
- Requisiti di accesso all'abilitazione, attraverso il TFA, alla
classe 45/A: come è noto, la classe di abilitazione, in virtù del
Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della
ricerca 26 marzo 2009, n. 37, è stata modificata in "Lingua inglese
e seconda lingua comunitaria". I requisiti per l'accesso al TFA
risultano dunque dalla somma dei requisiti previsti per la lingua
inglese e per la seconda lingua comunitaria prescelta in base ai
rispettivi decreti. Fanno ovviamente eccezione gli esami previsti
di Linguistica generale (DM 39/1998) che restano limitati a un
corso annuale o due semestrali e i 12 crediti nei settori L-LIN 01
/ L-LIN 02 (DM 22/2005). A quest'ultimo proposito è opportuno
chiarire che l'aspirante assolve al requisito acquisendo: 12
crediti nel settore L-LIN 01 oppure 12 crediti nel settore
L-LIN 02 oppure distribuendo i crediti tra i due settori.
- Articolo 15, comma 16: in base al predetto comma, le facoltà
che abbiano attivato il corso di laurea in Scienze della Formazione
"possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al
conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per
la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo
all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai
sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo
1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio
1997". Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la
previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in
ordine all'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto
e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato
nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il
percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia
delle graduatorie di istituto.
Ciò premesso si resta a disposizione per qualsiasi altro
chiarimento e si informa che sul sito www.miur.it è pubblicato un
link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/amministrazione/servizi/default_servizi.htm?../applicazioni/classi_per_titoli/default
in grado di consentire una rapida verifica dei requisiti da parte
degli aspiranti e delle segreteria.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Marco TOMASI