Si avvisa che il presente decreto è stato trasmesso agli organi di controllo, per il previsto esame preventivo, e che gli effetti dello stesso sono pertanto subordinati alla positiva verifica e al successivo riscontro da parte di tali organi."
VISTO il Decreto-Legge n. 85, del 16 maggio
2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio
2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (legge finanziaria 2001);
VISTO l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge
388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle
competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità
competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per
gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB)
e ne vengono individuate le finalità;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato" (legge finanziaria 2006);
VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre
2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della
Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono,
tra l'altro, le risorse del FIRB;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26
marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004,
recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle
risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della
Ricerca di Base" (Regolamento FIRB), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 768/Ric. del 12
novembre 2010, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, 50
milioni di euro a valere sulle risorse FIRST per iniziative in
favore di giovani ricercatori;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 955/Ric
dell'11 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 23
dicembre 2011 Registro 15, foglio 129, con il quale sono stati
destinati, tra l'altro, 8.834.677,00 euro a valere sulle risorse
FIRST per iniziative in favore di giovani ricercatori;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl.
Ordinario n. 11;
CONSIDERATA la necessità di favorire il ricambio
generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca
pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al
finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da
giovani ricercatori;
CONSIDERATO che appare altresì fondamentale
garantire il necessario sostegno economico anche alle eccellenze
scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti
di ricerca pubblici afferenti al MIUR;
RITENUTA la necessità di procedere all'adozione
del decreto di cui all'art.6 comma 1 del D.M. n. 378/Ric. del 26
marzo 2004;
DECRETA
Articolo 1
Programma "Futuro in ricerca 2012"
1. Attraverso il Programma "Futuro in Ricerca 2012" questo Ministero intende proseguire nell'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, al fine di rafforzare le basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea, destinando a tale scopo adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.
2. Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle sotto indicate "Linee d'intervento", in qualità di Coordinatori di progetto (Principal Investigator) e secondo le modalità e nei termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.
Articolo 2
Requisiti di ammissione
1. Il programma "Futuro in Ricerca 2012" è rivolto:
a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o
comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso gli atenei
italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca
afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 33° anno
di età alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa
data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 2
anni;
b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o
comunitari, non assunti a tempo indeterminato presso gli atenei
italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di
ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano già compiuto il 36° anno
di età alla data di scadenza del presente bando, e che, alla stessa
data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da almeno 4
anni;
c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori, già
assunti a tempo indeterminato presso gli atenei italiani, statali o
non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che
non abbiano già compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza
del presente bando.
2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1
debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando,
almeno cinque pubblicazioni dotate di ISBN (International
Standard Book Number) o ISSN (International Standard Serial
Number);
3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2
debbono avere prodotto, alla data di scadenza del presente bando,
almeno dieci pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN;
4. I docenti o ricercatori rientranti nella Linea di
intervento 3 debbono avere prodotto, alla data di scadenza del
presente bando, almeno quindici pubblicazioni dotate di ISBN
o ISSN.
5. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 già in
possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al
dottorato, presso una Scuola di Specializzazione Universitaria, i
limiti di età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo
sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della
scuola di specializzazione.
6. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 i limiti di
età anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono
incrementati altresì di un anno sia nel caso in cui la somma delle
durate legali del corso di studi relativo alla laurea e al
dottorato sia superiore a 9 anni, sia nel caso di effettivo
svolgimento del periodo di leva obbligatoria, sia nel caso di
maternità/paternità precedente alla data di conseguimento del
dottorato.
7. In ogni caso, pur essendo gli incrementi di cui ai commi 5 e 6
cumulabili tra di loro, il limite massimo di età anagrafica, anche
per le linee di intervento 1 e 2, resta fissato al 40° anno di età
non ancora compiuto alla data di scadenza del presente bando.
Articolo 3
Tipologie di ricerca
1. Il Programma "Futuro in ricerca 2010" intende finanziare progetti di ricerca fondamentale rientranti in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti dall'European Research Council.
2. Il programma si prefigge peraltro di finanziare progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi e di più organismi di ricerca, riconoscendo priorità, in termini di premialità valutativa, ai progetti che si riconducano agli obiettivi di Horizon 2020 (sostenere la posizione dell'UE nella classifica mondiale della scienza e contribuire ad affermare il primato industriale nell'innovazione con investimenti nelle tecnologie di punta e attraverso il sostegno ad alcune tematiche ritenute prioritarie: sanità, evoluzione demografica e benessere, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia, energia sicura pulita ed efficiente, trasporti intelligenti verdi e integrati, clima, efficienza nelle risorse e materie prime, società inclusive innovative e sicure).
Articolo 4
Disponibilità finanziarie
1. Per le finalità indicate all'art.1 del presente bando ed ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il MIUR cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 58.834.677,00 milioni di euro, al lordo della quota per le attività di valutazione e monitoraggio prevista dalle vigenti disposizioni, progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.
2. Alle diverse linee di intervento sono riservate le seguenti risorse, sempre al lordo della quota prevista per le attività di valutazione e monitoraggio :
3. Qualora le risorse relative a una linea d'intervento non siano totalmente assegnate per carenza di progetti ammessi a finanziamento, le quote residuali possono essere portate in accrescimento al finanziamento delle altre linee d'intervento, secondo le effettive necessità.
Articolo 5 Caratteristiche dei progetti
1. Ogni progetto di ricerca (il cui costo deve risultare compreso
tra euro 500.000 ed euro 1.200.000, ed avere durata minimo
triennale) è proposto da un giovane dottore di ricerca o docente o
ricercatore in possesso dei requisiti indicati nell'art.2
(coordinatore di progetto) e, indipendentemente dall'appartenenza
alla linea d'intervento, può prevedere da tre a cinque unità di
ricerca; anche le singole unità di ricerca (una delle quali deve
far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere
sotto la responsabilità scientifica di un giovane dottore di
ricerca o docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti
indicati nell'art.2; sono peraltro possibili unità di ricerca
(esclusa quella del coordinatore di progetto) afferenti a
consorzi interuniversitari, purché il responsabile di unità
presenti tutti gli altri requisiti indicati all'articolo 2;
nell'ambito di uno stesso progetto possono essere ricomprese unità
di ricerca appartenenti a diverse linee d'intervento, fermo
restando che la riserva delle risorse di cui al precedente articolo
4, si intende riferita alla linea d'intervento del coordinatore di
progetto.
2. Il coordinatore di progetto e i responsabili di unità di
ricerca (complessivamente definiti in seguito come "responsabili di
progetto"), in sede di presentazione del progetto, attestano
l'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e si
impegnano a completare le attività presso le istituzioni indicate
all'atto della presentazione del progetto stesso.
3. Il Coordinatore di progetto ha la responsabilità scientifica e
organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilità di ogni
unità di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati,
nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e
contabilità. L'eventuale trasferimento all'estero del Coordinatore
di progetto comporta l'esclusione del progetto dal finanziamento,
se avvenuto prima della emanazione del decreto di cui al successivo
articolo 9, ovvero la conclusione anticipata del progetto stesso se
avvenuto dopo, con eventuale recupero o conguaglio rispetto ai
finanziamenti già erogati.
4. I progetti sono redatti in inglese e italiano, e sono
presentati esclusivamente per via telematica entro il termine di
cui al successivo art.6. Entro i cinque giorni successivi a tale
termine, copia cartacea del progetto deve essere trasmessa da
ciascun responsabile di progetto alla propria università o al
proprio ente di ricerca o consorzio interuniversitario.
5. I progetti sono redatti utilizzando modelli/domanda (A e B)
appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete
nello specifico sito http//futuroinricerca.miur.it. I progetti
devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati:
a) titolo del progetto, settore ERC di
afferenza, settore scientifico disciplinare (SSD);
b) nome del coordinatore di progetto e dei responsabili delle
unità di ricerca partecipanti;
c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per
unità operative;
d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
e) parole chiave proposte;
f) obiettivi finali che il progetto si propone di
raggiungere;
g) stato dell'arte;
h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi
previsti e relative modalità di integrazione e
collaborazione;
l) costo complessivo del progetto, articolato per voci di spesa,
secondo quanto previsto dal D.M. 378 del 24
marzo 2004;
m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per
l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità
applicative;
n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati
raggiunti.
6. Non è ammessa la partecipazione, a qualsiasi titolo, a più di
una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma "Futuro
in Ricerca 2012".
7. A tutti i docenti o ricercatori che risultano coinvolti (come
responsabili di progetto o come semplici partecipanti) nei progetti
in corso di svolgimento e finanziati dal Programma "Futuro in
Ricerca 2010" è fatto divieto di partecipare a qualunque titolo al
presente bando.
8. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entità del
contributo FIRB è definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal
D.M. 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti,
fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori,
interamente a carico del MIUR. I costi relativi al personale
dipendente già operante presso le università e gli enti di ricerca
alla data di scadenza del presente bando non possono superare il
30% del costo del progetto al netto del costo relativo ai predetti
contratti per giovani ricercatori.
Articolo 6
Presentazione dei progetti e procedura di
selezione
1. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 22 febbraio 2012, alle ore 17.00, per i responsabili di unità (modello B), e al 29 febbraio 2012, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto (modello A); la modulistica per la presentazione delle domande è disponibile, all'indirizzo indicato al successivo articolo 9, a partire da metà gennaio 2012.
2. La procedura di selezione dei progetti è curata sia dalle singole università e dai singoli enti di ricerca (fase di preselezione), sia dal Ministero (fase di valutazione e fase delle audizioni); in particolare, il Ministero opera mediante tre Comitati di Selezione (CdS), uno per ogni settore ERC, nominati con decreto direttoriale, previa designazione dei suoi componenti da parte del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR), ai sensi di quanto previsto all'articolo 20 e all'articolo 21, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (fase di valutazione), e mediante panel di esperti (uno o più panel per ciascuno dei settori ERC), i cui componenti sono designati dal CdS e nominati con decreto direttoriale (fase delle audizioni).
3. Ogni CdS è formato da sei esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca, di cui due operanti all'estero. Ogni panel è composto da tre esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca (tra i quali, ove disponibili, ed in misura di almeno uno per panel, anche i coordinatori di progetti vincitori di precedenti edizioni del programma "Futuro in Ricerca"). Ogni esperto dei CdS o dei panel deve rilasciare, prima dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.
4. I componenti del CNGR, dei CdS e dei panel non possono in alcun caso partecipare ai progetti di cui al presente bando, né prendere parte alla fase di preselezione dei progetti.
5. La partecipazione ai CdS e ai panel è onorifica. A ciascuno dei componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
6. L'Ufficio V della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca assicura le funzioni di segreteria del CNGR, dei CdS e dei panel.
ART.7
Preselezione
1. I progetti chiusi entro la scadenza di cui al precedente articolo 6, comma 1, sono sottoposti a preselezione da parte delle università e degli enti di ricerca.
2. Ogni università o ente di ricerca sottopone a preselezione, a proprie spese, esclusivamente i progetti nei quali il Coordinatore di progetto abbia indicato la stessa università o lo stesso ente di ricerca come istituzione sede della propria unità di ricerca.
3. Al termine della preselezione, svolta in totale autonomia, ma
nel rispetto dei criteri basilari di cui ai successivi comma 5, 6 e
7, ciascuna università o ciascun ente di ricerca assume la piena
responsabilità di individuare, mediante apposita procedura
telematica predisposta dal CINECA ed entro il termine perentorio
del 15 giugno 2012, i progetti meritevoli di ammissione alla
fase di valutazione del MIUR; ciascuna
università o ente di ricerca può preselezionare, a
livello di Coordinatore scientifico, un numero di
progetti non superiore allo 0,5% del numero di docenti e
ricercatori presenti nei propri ruoli al momento della scadenza del
bando (con arrotondamento all'intero superiore), contestualmente
impegnandosi ad assicurare, per le linee d'intervento 1 e 2, il
rispetto delle procedure di legge relative alle "chiamate dirette"
dei giovani ricercatori. I progetti non preselezionati
dall'università o dall'ente di ricerca si intendono esclusi
dall'accesso alla fase di valutazione effettuata dal MIUR.
Analogamente, la mancata conclusione della preselezione entro il
termine perentorio del 15 giugno 2012 esclude dalla fase di
valutazione tutti i progetti presentati da coordinatori scientifici
afferenti all'università o all'ente inadempiente.
4. Nella preselezione dei progetti ogni università o ente di ricerca deve assicurare il rispetto della proporzionalità percentuale, per linea d'intervento, rispetto ai progetti chiusi alla data del 29 febbraio 2012, con uno scostamento massimo, sempre per linea d'intervento, del 33% in più (con arrotondamento all'intero superiore) o in meno (con arrotondamento all'intero inferiore).
5. Ogni università o ente di ricerca deve avvalersi dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, che possono essere selezionati tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (messa a disposizione di ogni università da parte del CINECA), secondo il criterio della "peer review".
6. I revisori non debbono in alcun caso essere scelti tra i partecipanti ai progetti di cui al presente bando e, per ogni progetto, non debbono appartenere ai ruoli della stessa università o dello stesso ente di ricerca, nonché di altre università o enti o consorzi interuniversitari coinvolti nello stesso progetto.
7. I revisori debbono formulare giudizi analitici riassumendoli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
ART. 8
Valutazione scientifica dei progetti e
audizioni
1. La valutazione scientifica dei progetti di ricerca preselezionati è curata, per ogni settore ERC, dal relativo CdS, che opera mediante l'utilizzo di idonei strumenti telematici, formulando un giudizio analitico comparativo sui progetti di propria competenza, riassunto in una valutazione sintetica finale espressa su una scala predefinita di valori numerici, secondo gli stessi criteri di cui al comma 7 del precedente articolo 7.
2. Solo i progetti con punteggio superiore a 80/100 possono essere utilmente considerati ai fini dell'ammissione alla fase delle audizioni. Per tali progetti, il CdS indica altresì il contributo proposto per ciascuno di essi, sulla base della complessiva congruità accertata (distinta per voci di spesa), ma comunque in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o giudicato necessario.
3. Per ogni linea d'intervento è ammesso alla fase delle audizioni, con apposito decreto direttoriale e secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto nella fase di valutazione da parte dei CdS, un numero di progetti tale da raggiungere (secondo indicazioni fornite dai CdS, e fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 4 del presente bando) un ammontare di risorse pari almeno al doppio delle quote massime stabilite al comma 2 del precedente art.4.
4. Le audizioni, riservate ai coordinatori di progetto, sono volte, in particolare, all'accertamento della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unità di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario; nel corso delle audizioni, peraltro, i panel accertano anche la reale conoscenza, da parte del proponente, della lingua inglese e delle tematiche di progetto (con particolare riferimento alle modalità attuative).
5. Per ogni progetto ammesso alle audizioni, il competente panel esprime un giudizio analitico, riassunto in una valutazione numerica finale da 0 a 20 punti.
6. Solo i progetti con punteggio almeno pari a 20/30 possono essere utilmente collocati nella graduatoria finale di cui al successivo comma 7, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento.
7. Per i soli progetti utilmente collocabili in graduatoria, il MIUR, sommando i punteggi attribuiti dai CdS a quelli attribuiti dai panel, forma, per ogni linea d'intervento, nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo 4, la graduatoria finale e definisce l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento. In caso di ex-aequo è data priorità ai progetti che hanno ottenuto, dal CdS, il punteggio più elevato nel criterio di cui all'articolo 7, comma 7, lettera c, del presente bando.
ART. 9
Approvazione dei progetti
1. Con apposito Decreto Direttoriale viene reso pubblico
l'elenco dei progetti finanziati, distinto per linea
d'intervento.
2. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto è
comunicato dal Ministero al Coordinatore scientifico che provvede,
nel termine di 15 giorni dal momento della richiesta, a
rideterminare i costi delle singole unità operative, dandone
comunicazione al Ministero.
3. Dopo la rideterminazione, il Ministero, con apposito
provvedimento, definisce la quota di finanziamento spettante
ad ogni unità operativa, nonché le modalità di erogazione dei
contributi e di verifica in itinere ed ex-post.
Articolo 10
Indicazioni operative
1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere
presentati, entro il termine di cui al precedente articolo 6,
utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet
al seguente indirizzo: http://futuroinricerca.miur.it/
2. Tutto il materiale prodotto è considerato rigorosamente
riservato ed è utilizzato solo per l'espletamento degli adempimenti
connessi all'attuazione del presente decreto. Chiarimenti e
informazioni possono essere richiesti agli Uffici ricerca di
università ed enti, nonché alla Direzione Generale per il
coordinamento e lo sviluppo della Ricerca, Ufficio V, all'indirizzo
di posta elettronica futuroinricerca@miur.it,
che assicura la tempestiva e corretta assistenza sia in fase di
predisposizione dei progetti sia in fase di eventuale realizzazione
degli stessi.
3. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Massulli -
Dirigente dell'Ufficio V della Direzione Generale per il
coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Piazzale J.F. Kennedy,
20 - 00144 ROMA.
Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle positive verifiche degli organi di controllo, previste dalle vigenti disposizioni. Lo stesso decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito MIUR.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonio Agostini)