

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'art. 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,;
VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 13 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013;
VISTO il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
RITENUTA la necessità di disporre l'utilizzo dell'importo di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
VISTO il parere conforme della VII Commissione della Camera dei deputati e della VII Commissione del Senato della Repubblica, espresso rispettivamente in data 21 settembre e 27 settembre 2011;
DECRETA
Articolo 1
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ad incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 13 milioni di euro per l'anno 2011 e 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, è ripartita fra le università statali per l'anno 2011, sulla base dei seguenti criteri:
a) sono destinatarie dell'intervento
le università che non hanno superato il limite massimo determinato
ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera e) della citata legge n.
240 del 2010, ovvero, nelle more dell'attuazione della predetta
norma, il limite del 90 per cento delle spese fisse per il
personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, calcolato al 31 dicembre 2010,
tenendo conto delle riduzioni relative ai costi per gli incrementi
stipendiali e al calcolo parziale delle spese per il personale
sanitario, applicate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive
modificazioni;
b) le risorse sono ripartite in misura proporzionale al peso
percentuale di ciascuna università risultante dall'applicazione dei
criteri e indicatori riportati nell'allegato 1, che è parte
integrante del presente decreto, in linea con il modello unico di
finanziamento per l'attribuzione della quota premiale del fondo di
finanziamento ordinario per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
c) alle Università statali per stranieri e agli Istituti
universitari ad ordinamento speciale le risorse sono assegnate in
misura proporzionale al peso del rispettivo Fondo di finanziamento
ordinario consolidabile.
2. Ciascuna università utilizza le risorse assegnate ai sensi del comma 1 per la chiamata di professori di seconda fascia, esclusivamente secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010. Fino all'entrata in vigore dello statuto adottato ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 240 del 2010, le chiamate sono di competenza delle strutture didattiche e scientifiche previste dallo statuto vigente. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pertanto, se il soggetto è chiamato dalla medesima università in cui presta servizio a tempo indeterminato, il relativo passaggio non comporta economie da cessazione ai sensi del predetto art. 66, comma 13 del decreto-legge n. 112 del 2008.
3. Ai fini della chiamata dei professori associati, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8 della citata legge n. 240 del 2010.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(f.to Francesco Profumo)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(f.to Mario Monti)