Vista la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale";
Vista l'Ordinanza Ministeriale del 18.10.2011, con cui sono state indette le votazioni per la sostituzione di alcuni Consiglieri CUN (aree 01, 08 e 11);
Considerate le difficoltà rappresentate da alcune Università nel costituire i seggi elettorali a causa dell'esiguo numero di votanti;
Ritenuto di dover modificare il comma 3 dell'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale citata, concernente la composizione dei seggi elettorali, al fine di permettere il regolare svolgimento delle elezioni;
ORDINA
L'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale del 18.10.2011 è sostituito come di seguito:
Art. 5
Seggi elettorali
Entro il sesto giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del Rettore è istituito il seggio elettorale per la elezione dei professori delle aree 01, 08 e 11.
Con lo stesso decreto sono nominati i componenti della Commissione di seggio.
La Commissione di seggio è composta da un Presidente, scelto tra i professori di prima o seconda fascia, e da quattro membri, di cui uno anche con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra il personale tecnico e amministrativo della singola università (o struttura equiparata).
La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con competenza informatica. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvede alla sostituzione.
IL MINISTRO
Francesco Profumo