DIREZIONE GENERALE PER
L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
UFFICIO X
VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338,
recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari";
VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, il
quale prevede che "con decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro
dei Lavori Pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per
gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla medesima
legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed
economici per la loro realizzazione, anche in de-roga alle norme
vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che
permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle
finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle
competenti autorità regionali";
VISTO il decreto ministeriale 03 febbraio 2009,
n. 2, di costituzione della Commissione, di cui all'art. 1, comma
5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, "Disposizioni in materia
di alloggi e residenze per studenti universitari";
VISTO il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, espresso il 16 dicembre 2010;
VISTO il parere della Conferenza dei Rettori
delle Università italiane, espresso con la nota del 21 dicembre
2010;
Decreta
art. 1 - Oggetto del decreto
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma
4, della legge 14 novembre 2000, n. 338, gli standard minimi
dimensionali e qualitativi relativi ai parametri tecnici ed
economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per
studenti universitari.
art. 2 - Standard minimi dimensionali e
qualitativi
1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi agli
interventi previsti dall'articolo 1 del presente decreto sono
riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante dello
stesso. Essi hanno carattere prescrittivo ai fini della ammissione
al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338,
con le modalità e le condizioni di seguito specificate e quelle
previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3,
della medesima legge.
2. È possibile la redazione di progetti che si discostino di
valori pari a ± 15% degli standard di superficie riportati in
allegato A, esclusivamente ove ciò non contrasti con normative di
carattere regionale, nel caso di edifici preesistenti. Tale deroga
non è ammessa in riduzione per le funzioni residenziali (AF1), per
le nuove costruzioni e per gli acquisti.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.
IL MINISTRO
Gelmini