Ministero dell'Istruzione, dell''Università e della
Ricerca
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo
studio universitario
Ufficio II
Ai Rettori delle Università
LORO SEDE
e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri
D.G.R.C. Uff. VI
D.G.C.S. Uff. IX
Al Ministero dell'Interno
Servizio Stranieri
Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento delle Politiche
Comunitarie
Alla Conferenza Permanente dei
Rettori delle Università Italiane
Al Ministero della Salute
Direzione Professioni Sanitarie
LORO SEDE
Alla luce delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 25/07/98
n. 286, dalla legge 14/01/99 n. 4, dal D.P.R. 31.8.99 n. 394 e
dalla direttiva del Ministero della salute del 18.4.2000, n. 1259,
si ritiene opportuno fornire indicazioni per l'ammissione di medici
stranieri alle scuole di specializzazione mediche nell'anno
accademico 2010/2011.
A - Cittadini comunitari
I cittadini comunitari medici accedono alle Scuole di
specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti
dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio
professionale riconosciuta dal Ministero della Salute).
La domanda è presentata direttamente alla Università prescelta,
entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di
concorso.
B - Rifugiati politici
I rifugiati politici medici accedono alle Scuole di
specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti
dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio
professionale riconosciuta dal Ministero della Salute).
La domanda è presentata direttamente all'Università prescelta,
entro i termini previsti per i cittadini italiani nel bando di
concorso.
C - Cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di
sviluppo con borsa di studio concessa dal Governo
italiano
I cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo
partecipano al concorso di ammissione alle scuole di
specializzazione in medicina per posti in soprannumero, come
previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, del D.Lgs. n. 368/99,
previa verifica delle capacità ricettive delle strutture
universitarie.
In base al finanziamento, ai sensi della L. n. 49/87,
finalizzato alla formazione di specialisti per i Paesi in via di
sviluppo, effettuato dal Ministero degli Affari Esteri - Dir. Gen.
Cooperazione allo Sviluppo - per il tramite delle Ambasciate
Italiane, i cittadini residenti all'estero o temporaneamente in
Italia dovranno presentare la domanda alla
Rappresentanza diplomatica Italiana nel Paese d'origine entro il
28 febbraio 2011 che ne curerà la trasmissione
alle Università interessate entro il 21 marzo
2011, indirizzandone copia per conoscenza al M.A.E.
- D.G.C.S.- Uff. IX.
La domanda è corredata da idonea documentazione che accerti il
possesso, da parte dell'interessato, dei necessari requisiti di
ammissione: titolo accademico e abilitazione all'esercizio della
professione secondo l'ordinamento italiano, nel caso di studi
effettuati in Italia. Nel caso di titoli e abilitazione
all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine,
l'extracomunitario per iscriversi alla scuola di
specializzazione deve presentare l'acquisizione del
riconoscimento, tramite il Ministero della Salute - D.G.
Professioni sanitarie, dell'abilitazione professionale
conseguita nel Paese di origine.
A coloro che si iscrivono al primo anno del corso di
specializzazione nell'a.a. 2010/2011, ai sensi del D.Lgs. n.
368/1999 e successive modificazioni, si applica il
"contratto di formazione specialistica" dei medici.
Premesso quanto sopra, i finanziamenti, ai sensi della L. n.
49/87, per i medici dovranno formalizzarsi nel "contratto di
formazione specialistica", previsto per i medici italiani, a cui
andrà aggiunta la seguente postilla sottoscritta anche da un
rappresentante del MAE a ciò delegato:
Il pagamento della retribuzione del presente contratto,
stipulato con un medico extracomunitario, beneficiario del
finanziamento della D.G. Cooperazione allo Sviluppo del
M.A.E., ai sensi della L. 49/1987, sarà effettuato direttamente
allo specializzando dal MAE, che provvederà anche al versamento
dell'intera quota dei contributi previdenziali: 1/3 a carico del
lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro (Università e
Regione).
D - Cittadini extracomunitari
1) Ai sensi della legge 271/2004 sono ammessi al concorso a parità
di condizioni con gli italiani i medici extracomunitari, titolari
di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di diploma di
laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea
equipollente e abilitazione italiana, ovvero usufruiscono del
riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della
professione.
2) I medici extracomunitari, che non rientrano nella fattispecie
sub p. 1), possono partecipare ai sensi dell'art. 1, comma 7
della Legge 14.1.99, n. 4, al concorso di ammissione alle Scuole di
specializzazione per posti in soprannumero, previa verifica
delle capacità ricettive delle strutture universitarie.
Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento
agli accordi governativi, culturali e scientifici, ai programmi
esecutivi dei medesimi e ad apposite intese tra Università italiane
e Università dei Paesi interessati.
Le Rappresentanze diplomatiche italiane, prima di trasmettere alle
sedi universitarie le domande degli interessati, avranno cura di
verificare direttamente con le Università la disponibilità dei
posti.
La domanda è presentata entro il 28 febbraio 2011
alla Rappresentanza diplomatica italiana del Paese d'origine o di
ultima residenza che ne curerà la trasmissione alla Università
interessata entro il 21 marzo 2011, avendo
cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di
tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'ordinamento
italiano, cioè titolo accademico e abilitazione all'esercizio della
professione secondo l'ordinamento italiano, nel caso di studi
effettuati in Italia. Nel caso di titoli e abilitazione
all'esercizio della professione acquisiti nel Paese di origine,
l'extracomunitario per iscriversi alla scuola di
specializzazione deve presentare l'acquisizione del
riconoscimento, tramite il Ministero della salute - D.G-
Professioni sanitarie, dell'abilitazione professionale
conseguita nel Paese di origine. Dovrà inoltre essere assicurata la
disponibilità economica per la stipula di un apposito contratto di
formazione specialistica per l'intera durata del corso, dal
rispettivo Governo, o da Istituzioni italiane o straniere
riconosciute idonee rispettivamente da questo Ministero e dalla
Rappresentanza Diplomatico-consolare italiana
all'estero, competente per territorio,
che presumibilmente è di Euro 25.000/26.000
annui.
Qualora la Rappresentanza diplomatica italiana non abbia, per
valutati e riconosciuti motivi, la possibilità di produrre la
documentazione richiesta per partecipare ai concorsi entro la data
indicata, il termine di presentazione potrà coincidere con la
scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando di
concorso.
Per essere ammessi, tutti i candidati devono aver superato le
prove previste nel Regolamento concernente le modalità
per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, di cui
al provvedimento n. 172 del 6 marzo 2006 e
successive modificazioni.
Il Direttore Generale
Dott. Marco Tomasi