DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',
L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA
RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 3 aprile 2003,
con il quale l' "Istituto Veneto di Terapia Familiare" è
stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Treviso ,
un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n.
509;
VISTO il decreto in data 16 giugno 2003 di
autorizzazione all'attivazione della sede periferica di
Vicenza;
VISTO il decreto in data 26 luglio 2004 di trasferimento della sede didattica di Vicenza;
VISTO il decreto in data 18 luglio 2008 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Mestre-Venezia;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Treviso da Piazzale Pistoia, 8 a via della Quercia, 2/B - , nonché l'aumento del numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 16 a 18;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta del 29 ottobre 2010;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nellariunione del 12 gennaio 2011 trasmessa con nota prot. 16 del 12 gennaio 2011;
D E C R E T A :
Art. 1 - L' "Istituto Veneto di Terapia Familiare"abilitato con decreto in data 3 aprile 2003 ad istituire e ad attivare, nella sede di Treviso, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Piazzale Pistoia, 8 a via della Quercia, 2/B .
Art. 2 - Il numero massimo di allievi
ammissibili a ciascun anno di corso è pari a 18 unità e,
per
l'intero corso, a 72 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Marco TOMASI