DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA
Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo
Studio - Ufficio V
Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
LORO SEDI
Al Presidente del CUN
SEDE
Al Dirigente dell'Ufficio II
NDG
Al CINECA
e p.c.
Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CNVSU
Al Presidente del CODAU
Loro Sedi
Facendo seguito alla nota dell'Ufficio n. 130 del 20 dicembre 2010, con la presente vengono fornite nell'apposito allegato tecnico le indicazioni operative che si ritengono necessarie al fine di consentire alle Università una efficace organizzazione delle operazioni relative all'attuazione di quanto previsto dal DM 22 settembre 2010, n. 17, che è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2011, reg. 1, fgl. 222.
*** ***
Come già indicato nella ministeriale n. 130/2010, non sarà
possibile dare attuazione per l'a.a. 2011/2012 a quanto previsto
dal § 26 al § 29 del DM 23 dicembre 2010, n. 50, relativo alle
linee generali d'indirizzo della programmazione 2010-2012.
Per tale anno accademico, pertanto, come indicato al § 30 dello
stesso DM n. 50/2010, "le Università non possono procedere alla
istituzione di nuovi corsi di studio"; è stato conseguentemente
bloccato l'inserimento di nuovi corsi nella sezione RAD della Banca
dati dell'offerta formativa1. Con riferimento
alle eccezioni previste al § 31, nel richiamare la necessità che
gli Atenei valutino preventivamente l'opportunità di dar corso a
iniziative che dovranno comunque essere successivamente sottoposte
alle procedure di adeguamento di cui al § 28 dello stesso DM, si fa
presente che l'indicazione di tali iniziative dovrà essere
preventivamente sottoposta via e-mail2 allo scrivente
ufficio (con congruo anticipo rispetto al termine del 15 marzo) al
fine di consentire lo "sblocco" della sezione RAD3. Per tali corsi
dovrà comunque essere acquisita la relazione tecnica favorevole del
Nucleo di valutazione e il parere favorevole del Comitato regionale
di coordinamento competente per territorio, in coerenza con quanto
indicato al § 32, lett. C, del DM. n. 50/2010.
Con riferimento alle sedi didattiche, secondo quanto indicato al §
36 del medesimo DM n. 50/2010, i corsi di studio potranno essere
attivati esclusivamente "nella stessa sede ove gli stessi sono
stati attivati nell'a.a. precedente, ovvero…nei comuni sedi legali
e amministrative degli Atenei4 …(e) nei comuni
confinanti" con le stesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Marco Tomasi
f.to Tomasi
1 Resta in ogni caso ferma la possibilità di proporre modifiche degli ordinamenti didattici esistenti, ivi compresa la denominazione del corso.
3 Nel caso di proposte di nuova istituzione finalizzate "all'accorpamento di corsi già presenti nel RAD" dovranno essere contestualmente indicati un minimo di 2 corsi, anche di classi diverse, ma della stessa area disciplinare che si propone di accorpare, purchè il nuovo corso afferisca ad una delle classi iniziali. Si fa in ogni caso presente che nella scheda RAD dovranno inoltre essere indicate, per il successivo esame da parte del CUN, le motivazioni che stanno alla base dell'accorpamento dei predetti corsi. Con riferimento ad eventuali proposte di accorpamento finalizzate alla istituzione di corsi interclasse, si ricorda che, come già fatto presente nel DM 26 luglio 2007, n. 386 (v. Allegato del DM, punto 2) occorre evitare "l'eventuale espediente di offrire…(in tal modo) all'interno di un unico contenitore, due corsi" di studio. "A tal fine dovrà essere illustrato, il significato culturale e l'esigenza interdisciplinare del percorso formativo proposto e dovrà essere evidenziato negli obiettivi formativi specifici, come l'appartenenza ad entrambe le classi sia richiesto allo scopo di collocare il corso in posizione bilanciate tra le classi stesse". Si prega il CUN di porre la dovuta attenzione a tale riguardo.
4
Secondo quanto riportato nell'elenco n. 1 di cui al § 29 dello
stesso DM n. 50/2010.