VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di
riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante i criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212, riguardante la disciplina per la definizione
degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge n.
21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
università e ricerca del 3 luglio 2009, n. 89, emanato in
applicazione dell'art. 3 quinques del decreto legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio
2009, n. 1, che definisce i settori artistico-disciplinari delle
Accademie di belle arti, con le relative declaratorie e campi
disciplinari di competenza;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
università e ricerca del 30 settembre 2009, n. 123 che definisce
gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di diploma di primo
livello delle Accademie di belle arti, in applicazione
dell'articolo 2, del sopraccitato decreto ministeriale del 3 luglio
2009, n. 89;
VISTO il decreto del Ministro
dell'istruzione, università e ricerca del 15 settembre 2010, n.
172, con il quale è stato rettificato il sopracitato D.M. 30
settembre 2009, n.123;
VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni concernete il codice dei beni culturali e
del paesaggio;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
università e ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, concernente il
regolamento per la definizione dei profili di competenza dei
restauratori e degli altri operatori che svolgono attività
complementari al restauro, in attuazione del comma 7, articolo 29
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni
culturali e del paesaggio;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
università e ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, concernente il
regolamento per la definizione dei criteri e livelli di qualità cui
si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di
accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, in
attuazione dei commi 8 e 9, articolo 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
università e ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, concernente
l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di
durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di
beni culturali" nelle Accademie di Belle Arti;
RITENUTO di dover definire, in attuazione del
citato decreto interministeriale n. 302/2010 e dei profili
formativi indicati nella tabella "C" allegata allo stesso, gli
ordinamenti curriculari dei percorsi formativi
professionalizzanti;
VISTA la proposta del gruppo di esperti
appositamente costituito per la definizione degli
ordinamenti curriculari dei percorsi formativi professionalizzanti,
condivisa anche dalla Conferenza dei Direttori delle Accademie di
Belle Arti.
CONSIDERATO che dei sei diversi
percorsi professionalizzanti già determinati dal predetto decreto
interministeriale n.87 del 26 maggio 2009, sono stati
definiti, allo stato attuale, dal predetto gruppo
di esperti, in relazione alle immediate esigenze del settore, n.
4 percorsi curriculari;
ACQUISITO il parere favorevole,
espresso nell'adunanza del l'8 marzo 2011, dal Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica e musicale, sugli ordinamenti
curriculari definiti dal sopra citato gruppo di
esperti;
DECRETA
Art. 1
1 - In attuazione dell'art.3 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 30
dicembre 2010, n. 302, sono definiti, nell' allegata tabella
"A" che costituisce parte integrante del presente decreto, gli
ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti
del corso di diploma accademico di secondo livello in
restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni
culturali" istituito presso le Accademie di belle
arti.
2 - I predetti ordinamenti curriculari si
riferiscono ai sotto indicati percorsi formativi
professionalizzanti:
PFP 1: Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate
dell'architettura;
PFP 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti
scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in
materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
PFP 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali
e manufatti in metallo e leghe;
PFP 5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e
pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e
digitale.
Art. 2
1 - Le
discipline a scelta dell'Istituzione sono vincolate
all'individuazione di 10 CFA tra le discipline di restauro e 6 CFA
tra le discipline dell'area 6 - processi comunicativi.
2 - Le attività di stage devono essere svolte in
cantieri di restauro e con specifico riferimento al profilo
formativo professionalizzante.
Art. 3
Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei precedenti
percorsi di studio, dagli studenti ammessi alla frequenza dei corsi
di cui all'art.1 del presente decreto, viene effettuato sulla base
dei seguenti criteri:
a) corrispondenza
delle attività formative svolte con quelle previste negli
ordinamenti curriculari dei singoli profili e in particolare
corrispondenza delle discipline comprese nei precedenti
piani di studio rispetto ai settori disciplinari e ai relativi
campi disciplinari, previsti dal D.M. 89 del 3 luglio 2009 e
successive integrazioni, limitatamente ai settori
disciplinari indicati nel D.I. n. 302/2010 e prioritariamente
alle attività formative previste nel presente decreto;
b) corrispondenza
numerica dei crediti conseguiti con riferimento alla singola
disciplina con quelli previsti dagli ordinamenti curriculari. A tal
fine è necessaria la valutazione preliminare di eventuali debiti
formativi che potranno essere compensati attraverso la frequenza di
moduli didattici integrativi da sottoporre a verifica;
c) limite massimo
di 200 CFA riconoscibili, inclusi i crediti a libera scelta dello
studente, e comunque compresi nei parametri quantitativi riferiti
alle specifiche tipologie, come fissati nell'allegato "B" che
costituisce parte integrante del presente decreto;
d) riconoscimento delle
sole attività di stage autorizzate, laddove previsto, dall'organo
di tutela competente per il territorio, previa verifica della
coerenza con il profilo formativo
professionalizzante, fermo restando quanto
disposto dall'art.2, comma 8, del citato decreto n.87 del 26 maggio
2009;
e) non
valutabilità dei crediti riferiti alla prova finale dei
precedenti percorsi di studio.
Art. 4
1 - L'attivazione dei percorsi formativi di cui all'art.1, è
autorizzata con decreto del Ministro, previa verifica dei requisiti
indicati agli artt. 2 e 3 del già citato decreto n.87 del 26 maggio
2009.
2 - A tal fine la proposta presentata dalle Accademie di Belle
Arti, previa acquisizione del parere del CNAM in ordine al
rispetto degli ordinamenti curriculari previsti dal presente
decreto, è trasmessa al Ministero per i beni e le attività
culturali per l'acquisizione del parere di conformità che sarà
rilasciato dalla Commissione prevista dall'art.5 del medesimo
decreto n.87/2009
f.to IL MINISTRO