Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 giugno 2011 n. 81

Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di “Restauratore di beni culturali”

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, riguardante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge n. 21 dicembre 1999,  n. 508;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 3 luglio 2009, n. 89, emanato in applicazione dell'art. 3 quinques del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, che definisce i settori artistico-disciplinari delle Accademie di belle arti, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 30 settembre 2009, n. 123 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di diploma di primo livello delle Accademie di belle arti, in applicazione dell'articolo 2, del sopraccitato decreto ministeriale del 3 luglio 2009, n. 89;
VISTO il  decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca del 15 settembre 2010, n. 172,  con il quale è stato rettificato il sopracitato D.M. 30 settembre 2009, n.123;
VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni concernete il codice dei beni culturali e del paesaggio;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, concernente il  regolamento per la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro, in attuazione del comma 7, articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, concernente il regolamento per la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, in attuazione dei commi 8 e 9, articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, concernente l'istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali" nelle Accademie di Belle Arti;
RITENUTO di dover definire, in attuazione del citato decreto interministeriale n. 302/2010 e dei profili formativi indicati nella tabella "C" allegata allo stesso, gli ordinamenti curriculari dei percorsi formativi professionalizzanti;
VISTA la proposta del gruppo di esperti appositamente costituito  per la definizione  degli ordinamenti curriculari dei percorsi formativi professionalizzanti, condivisa anche dalla Conferenza dei Direttori delle Accademie di Belle Arti.
CONSIDERATO che  dei sei   diversi percorsi professionalizzanti già determinati dal predetto decreto interministeriale n.87 del 26 maggio 2009, sono stati  definiti, allo stato attuale,  dal  predetto gruppo di esperti, in relazione alle immediate esigenze del settore, n. 4   percorsi curriculari;
ACQUISITO il parere favorevole, espresso nell'adunanza del l'8 marzo 2011, dal Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sugli ordinamenti curriculari definiti dal sopra citato gruppo di esperti;


DECRETA

Art. 1


1 - In attuazione dell'art.3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 30 dicembre 2010, n. 302, sono  definiti, nell' allegata tabella "A" che costituisce parte integrante del presente decreto, gli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello  in restauro, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"  istituito presso le Accademie di belle arti.
2 - I predetti  ordinamenti curriculari si riferiscono ai sotto indicati percorsi formativi professionalizzanti:
PFP 1: Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell'architettura;
PFP 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti;
PFP 4: Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe;
PFP 5: Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale.

 

Art. 2


1 -        Le discipline a scelta dell'Istituzione sono vincolate all'individuazione di 10 CFA tra le discipline di restauro e 6 CFA tra le discipline dell'area 6 - processi comunicativi.
2 - Le attività di stage devono essere svolte in cantieri di restauro e con specifico riferimento al profilo formativo professionalizzante.

Art. 3


Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei precedenti percorsi di studio, dagli studenti ammessi alla frequenza dei corsi di cui all'art.1 del presente decreto, viene effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a)         corrispondenza delle attività formative svolte con quelle previste negli ordinamenti curriculari dei singoli profili e in particolare  corrispondenza delle discipline  comprese nei precedenti piani di studio rispetto ai settori disciplinari e ai relativi campi disciplinari, previsti dal D.M. 89 del 3 luglio 2009 e successive integrazioni, limitatamente ai settori disciplinari indicati nel D.I. n. 302/2010 e  prioritariamente alle attività formative previste nel presente decreto;
b)         corrispondenza numerica dei crediti conseguiti con riferimento alla singola disciplina con quelli previsti dagli ordinamenti curriculari. A tal fine è necessaria la valutazione preliminare di eventuali debiti formativi che potranno essere compensati attraverso la frequenza di moduli didattici integrativi da sottoporre a verifica;
c)         limite massimo di 200 CFA riconoscibili, inclusi i crediti a libera scelta dello studente, e comunque compresi nei parametri quantitativi riferiti alle specifiche tipologie, come fissati nell'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto;

d)        riconoscimento delle sole attività di stage autorizzate, laddove previsto, dall'organo di tutela competente per il territorio, previa verifica della coerenza con il profilo formativo professionalizzante, fermo restando quanto disposto dall'art.2, comma 8, del citato decreto n.87 del 26 maggio 2009;
e)         non valutabilità dei crediti  riferiti alla prova finale dei precedenti percorsi di studio.

Art. 4


1 - L'attivazione dei percorsi formativi  di cui all'art.1, è autorizzata con decreto del Ministro, previa verifica dei requisiti indicati agli artt. 2 e 3 del già citato decreto n.87 del 26 maggio 2009.
2 - A tal fine la proposta presentata dalle Accademie di Belle Arti,  previa acquisizione del parere del CNAM in ordine al rispetto degli ordinamenti curriculari previsti dal presente decreto, è trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali per l'acquisizione del parere di conformità che sarà rilasciato dalla Commissione prevista dall'art.5 del medesimo decreto n.87/2009

Roma, 23 giugno 2011

f.to IL MINISTRO