di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
VISTO il testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l'articolo 117, commi 113 e 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997,
n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle
scuole di specializzazione per le professioni legali;
VISTO il decreto del Ministro dell'università,
della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro
della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il
regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione
delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della
giustizia 10 marzo 2001, n.120, recante modifiche al decreto 21
dicembre 1999, n. 537;
VISTO l'articolo 2, comma 146, del decreto
legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in
legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha sostituito l'articolo 16,
comma 2ter, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro della giustizia, con il quale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999, è stato
definito il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno
accademico 2011-2012;
VISTA l'istanza in data 13 maggio 2010 con la
quale l'Università Europea di Roma ha chiesto l'autorizzazione ad
istituire una Scuola di specializzazione per le professioni
legali;
VISTO il parere favorevole espresso dal
Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 20 ottobre
2010;
VISTE le modifiche ed integrazioni apportate al
Regolamento didattico della Scuola, richieste dal Consiglio
Universitario Nazionale e trasmesse a questo Ministero dalla
predetta Università con nota del 7 febbraio 2011;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto n. 537 del 1999, all'indizione
del concorso nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle
scuole nell'anno accademico 2011-2012 per il numero complessivo di
5000 posti;
D E C R E T A
:
Art. 1
Indizione del concorso
- Per l'anno accademico 2011-2012 è indetto un concorso pubblico
per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di
specializzazione per le professioni legali ai sensi dell'articolo 4
del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
- Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del decreto n. 537 del 1999, è pari a 5000 unità.
- Il concorso si svolgerà il giorno 26 ottobre 2011 su tutto il
territorio nazionale presso le università sedi di facoltà di
giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso
ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.
- Con successivo provvedimento di questo Ministero sarà
rideterminato, per gli eventuali Atenei richiedenti, il numero dei
posti assegnati al fine di compensare le eventuali carenze di posti
disponibili nelle singole sedi che risultino a seguito
dell'espletamento della prova di ammissione, con quelli in esubero
presso altri atenei.
Art. 2
Presentazione della domanda
- Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale
in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in
esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3
novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore
al 26 ottobre 2011. La domanda di partecipazione al concorso dovrà
essere presentata alla segreteria della facoltà di giurisprudenza
di uno degli atenei di cui all'allegato 1 entro il 7 ottobre 2011.
Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il
candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel
predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla
prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i candidati allegano
la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa a
tal fine stabilita dalla competente università.
- Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
- E' in facoltà dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati
dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con
motivato provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 3
Prova d'esame
- La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti
a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio
nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I
quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. E' altresì
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
- Il tempo massimo a disposizione dei candidati per
l'espletamento della prova è di novanta minuti.
- Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4
Commissione giudicatrice
- Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei
di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso,
composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato
ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal
componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di
anzianità di ruolo, dal più anziano di età. La commissione è
incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle
prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli
elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione provvede
inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi
dell'articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito
comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
- Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di
giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma invita uno dei
candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste
contenenti gli elaborati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto n. 537 del 1999. A tal fine la commissione controlla
preliminarmente l'integrità dei plichi contenenti i tre
elaborati.
- Il numero dell'elaborato sorteggiato è comunicato per via
telematica ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al
fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna
degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati
presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la commissione autorizza l'apertura dei questionari.
E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla prova del candidato che
abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell'autorizzazione della commissione.
- Per i fini di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o
loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il
consorzio interuniversitario CINECA il giorno 24 ottobre 2011.
L'esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA
stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini
della valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione
giudicatrice.
Art. 5
Valutazione della prova e dei
titoli
- Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo
4 ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali
cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
- La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo
4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato
2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.