VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121
relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in
particolare, l'art. 17, commi 95, 99 e 102;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in
particolare, l'art. 2, comma 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento e, in particolare, gli articoli 15 e
16;
VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 e successive
modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione
delle relative declaratorie;
VISTO il parere generale n. 7 espresso dal C.U.N.
nell'adunanza del 4 novembre 2009 in relazione alla definizione di
un modello di revisione dei settori scientifico-disciplinari e
all'utilizzo di tale modello per le procedure di abilitazione e
progressione di carriera o reclutamento;
VISTO il parere espresso dal C.U.N nell'adunanza
del 10 marzo 2011 in relazione allo schema di decreto trasmesso con
nota prot. n. 1497 del 3 marzo 2011;
RITENUTA l'opportunità di riprodurre
integralmente l'elenco dei: Macro-Settori concorsuali e Settori
concorsuali nonché la corrispondenza di questi ultimi con i Settori
Scientifico Disciplinari;
DECRETA:
Articolo 1
1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali,
di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
determinati come risulta nell'allegato A (elenco dei macrosettori e
settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4
ottobre 2000) e nell'allegato B (declaratorie dei settori
concorsuali).
2. In prima applicazione, ai fini di cui agli articoli 18, 22, 23
e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono articolati nei
settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A.
I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Articolo 2
1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi
dell'allegato A al presente decreto, la corrispondenza univoca con
uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre
2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e
II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi
decreti ricognitivi.
2. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è
univoca, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da
presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata
messa a disposizione dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In
caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i
termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento, sentito il
Dipartimento di afferenza dell'interessato. Tutti i decreti di
inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni
dalla di data pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
Articolo 3
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un
altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro
possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di
reinquadramento di cui all'articolo 2. La richiesta di
passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere
corredata da quella di passaggio ad un settore
scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel
quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti
sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere
del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il parere è reso da
parte del C.U.N. entro 45 giorno dal ricevimento della
richiesta.
Articolo 4
Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica
a regime dei settori concorsuali e dei settori scientifico
disciplinari in relazione a quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è effettuata
almeno sessanta giorni prima dell'indizione delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui
all'articolo 16 della stessa legge.
Articolo 5
In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto, il Ministero verifica
l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori scientifico
disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il C.U.N., provvede,
ove necessario, ad avviare le procedure per la loro
rideterminazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15,
comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica viene
ripetuta con cadenza almeno biennale.
Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.
f,to
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini
(Avviso importante 8 agosto 2011: il presente Allegato A riporta già la correzione riguardante un mero refuso a pagina 21, sotto la tabella 11/D pedagogia, nella terza colonna, in corrispondenza con il codice M-PED/03 l'espressione "DIDATTICA E PEDAGOGIA SOCIALE" è stata sostituita con la seguente "DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE".)