DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede
la reiterazione dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del
predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento
sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla
Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che
prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento,
idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al
richiamato comma 5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTA l'istanza con la quale l'Istituto "Corso di
specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicodinamico" ha
chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia in Palmi (RC) -
Via Scala snc. - per un numero massimo di allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per
l'intero corso, a 80 unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio
2011, ha espresso parere negativo all'istanza di
riconoscimento rilevando che l'esame della documentazione
integrativa richiesta ha evidenziato come il modello teorico
di riferimento che viene definito "psicodinamico classico" continui
ad essere costituito da riferimenti a teorie della mente,
dello sviluppo e del trattamento, tra loro differenziate a tal
punto da non essere compatibili in un modello teorico unificato ed
in una prassi terapeutica coerente. Ciò si evince anche dalla
genericità con cui viene descritto lo specifico percorso
formativo;.
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza
di riconoscimento del predetto istituto non possa essere
accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "Corso di
specializzazione in psicoterapia ad orientamento psicodinamico" con
sede in Palmi (RC) - Via Scala snc. -, per
i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto
11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere
contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo
3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Daniele LIVON