DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.
127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede
che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla
base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione
dell'istanza;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del predetto
regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia
adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il
provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato,
sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma
5;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004,
avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze
ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni
per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e
ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTA l'istanza con la quale l'Istituto "La nuova
scuola di neuroscienze, psicoterapia, ipnoterapia e riabilitazione
mentale e fisica" ha chiesto l'abilitazione ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in
psicoterapia in Torrecuso (BN) - Contrada Collepiano c/o Hotel Lemi
- per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno
di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80
unità;
CONSIDERATO che la
competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha
espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento non
rilevando coerenza tra il modello teorico presentato e
l'organizzazione didattica. In particolare non c'è prevalenza del
modello presentato rispetto alla quantità di insegnamenti e alle
competenze dei didatti. L'accesso alla scuola è tra l'altro
permesso non solo a psicologi e medici, come da normativa vigente,
ma anche ad altre figure professionali;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati la istanza
di riconoscimento del predetto istituto non possa essere
accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "La nuova scuola
di neuroscienze, psicoterapia, ipnoterapia e riabilitazione mentale
e fisica" con sede in Torrecuso (BN) - Contrada
Collepiano c/o Hotel Lemi - per i fini di cui all'articolo 4
del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è
respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto
provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON