DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - Ufficio VI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il regolamento concernente la struttura ed
il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi
dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il decreto in data 20 marzo 1998, con il
quale l'"Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia
cognitivo-comportamentale" è stato abilitato ad istituire e ad
attivare nella sede di Genova, un corso di formazione in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio
1989, n. 56;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001 con il
quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei
corsi di specializzazione adottato dall'"Istituto Miller - Scuola
di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale" di Genova, alle
disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;
VISTO il decreto in data 18 luglio 2002 di
autorizzazione all'attivazione della sede periferica di
Firenze;
VISTO il decreto in data 27 ottobre 2003 di
autorizzazione a traferire e ad aumentare il numero degli allievi
nella sede principale di Genova;
VISTO il decreto in data 23 febbraio 2007
di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede
periferica di Firenze;
VISTA il decreto in data 12 marzo 2009 di
autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di
Firenze;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
periferica di Firenze da Via Frà Domenico Buonvicini, 62-66 a Viale
dei Mille, 98;
VISTO il parere favorevole espresso dalla
suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18
febbraio 2011;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del
1 giugno 2011 trasmessa con nota prot. n. 84 dell' 8
giugno 2011;
D E C R E T A :
Art. 1
L'"Istituto Miller - Scuola di psicologia e terapia
cognitivo-comportamentale" abilitato con decreto in data 18
luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Firenze, un corso di specializzazione
in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire
la predetta sede da via Frà Domenico Buonvicini, 62-66
a Viale dei Mille, 98.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Daniele LIVON