Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 314
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2011 n. 254

Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e successive modifiche;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 29,  comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di  50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8 - concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi - prevedendo altresì che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano  indicati criteri e modalità per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico;

VISTO l'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011,  2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2011, pari a 18 milioni di euro;

Ritenuta la necessità di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università dell' importo di 18 milioni di euro (quota 2011);

Decreta
Articolo 1

1. Il presente decreto definisce criteri e  modalità per l'attuazione dell'articolo 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla   ripartizione tra  gli  atenei  delle risorse  autorizzate per l'anno 2011, pari a 18 milioni di euro, e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

2. Sono soggetti ammissibili all'intervento i professori e ricercatori che avrebbero maturato nell'anno 2011 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Le risorse sono ripartite fra le università in maniera proporzionale alla consistenza  numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 2 , in servizio presso ciascuna di esse.

4. Ciascuna università distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla  consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall'università con proprio regolamento,  osservando  i seguenti criteri:

  1. previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia;
  2. ammissione al procedimento dei soggetti aventi diritto ai sensi del comma 2 che hanno presentato domanda;
  3. presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'articolo 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010, ovvero nelle more dell'attuazione del predetto comma, delle norme previgenti in materia;
  4. assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'ateneo di appartenenza;
  5. accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;
  6. verifica della qualità della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale.

 

5. Le risorse sono attribuite da ciascuna università, fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel

 

limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 2,  per ciascun ruolo e fascia.

6. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Registrato dalla Corte dei Conti in data 20 settembre 2011, Reg. 12, foglio 62
Roma, 21 luglio 2011

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(f.to Mariastella Gelmini)

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
(f.to Giulio Tremonti)