di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare l'art. 2, comma1, lettera
n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la
sostituzione della figura del direttore amministrativo con quella
del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata
qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale
con funzioni dirigenziali mediante il conferimento dell'incarico da
parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore,
sentito il parere del senato accademico, con contratto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a
quattro anni rinnovabile;
CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, lettera n),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede la determinazione del
trattamento economico spettante al direttore generale in conformità
a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO il Decreto del 23 maggio 2001 con il quale sono stati determinati specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle Università ai sensi dell'art.8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
TENUTO CONTO che la base parametrale di
partenza della retribuzione del Direttore amministrativo,
corrispondente alla posizione di vertice di un Dirigente del
Comparto Università, comprensiva dell'indennità di posizione, è
quantificata nel predetto decreto interministeriale del 23 maggio
2001 in € 67.140 (ex £ 130.000.000) così come previsto dal CCNL
della Dirigenza Universitaria 1994 - 1997.
TENUTO CONTO che l'articolo 9, comma 1 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che,
per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può
superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente
spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da
eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le
variazioni dipendenti da eventuali arretrati.
TENUTO CONTO che l'articolo 9, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha
disposto tra l'altro che a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legge e sino al 31 dicembre 2013, i
trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli
incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono
essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel
contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di
rinnovo, dal medesimo titolare.
RITENUTA la necessità di definire criteri e parametri per
la determinazione del trattamento economico del direttore generale
delle università.
DECRETA
Art. 1
A decorrere dalla data del presente decreto, il trattamento
economico dei direttori generali delle Università, per il triennio
2011 - 2013, è fissato in conformità ai criteri e parametri
stabiliti con il DI del 23 maggio 2001, per la figura di direttore
amministrativo come da allegato 1, tenuto conto delle
disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 2
Con successivo decreto al termine del triennio 2011 - 2013
verranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione
del trattamento economico del direttore generale delle
università.
IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(f.to Mariastella Gelmini)
IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
(f.to Giulio Tremonti)