Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 21 luglio 2011 n. 315

Trattamento economico Direttori Generali delle Università per il triennio 2011-2013 – art. 2, comma 1, lettera n), Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO in particolare l'art. 2, comma1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la sostituzione della figura del direttore amministrativo con quella del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali mediante il conferimento dell'incarico da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede la determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il Decreto del 23 maggio 2001 con il quale sono stati determinati specifici criteri per la definizione del trattamento economico dei direttori amministrativi delle Università ai sensi dell'art.8,  comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

TENUTO CONTO che la base parametrale di partenza della retribuzione del Direttore amministrativo, corrispondente alla posizione di vertice di un Dirigente del Comparto Università, comprensiva dell'indennità di posizione, è quantificata nel predetto decreto interministeriale del 23 maggio 2001 in € 67.140 (ex £ 130.000.000) così come previsto dal CCNL della Dirigenza Universitaria 1994 - 1997.

TENUTO CONTO che l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, per gli anni 2011,  2012  e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non può  superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati.

TENUTO CONTO che l'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto  tra l'altro  che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.

RITENUTA
la necessità di definire criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle università.


DECRETA 
Art. 1


A decorrere dalla data del presente decreto, il trattamento economico dei direttori generali delle Università, per il triennio 2011 - 2013, è fissato in conformità ai criteri e parametri stabiliti con il DI del 23 maggio 2001, per la figura di direttore amministrativo come da allegato 1, tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 1,  del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2


Con successivo decreto al termine del triennio 2011 - 2013 verranno definiti nuovi criteri e parametri per la determinazione del trattamento economico del direttore generale delle università.

 

Roma, 21 luglio 2011

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(f.to Mariastella Gelmini)

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
(f.to Giulio Tremonti)