

di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
VISTA la legge 9 maggio 1989,
n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 17, commi 95 e 96, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270, e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 settembre 2010, n.17, recante
disposizioni in relazione ai "Requisiti necessari dei corsi di
studio";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO in particolare l'art. 23, comma 2, della
predetta legge, ai sensi del quale "Fermo restando l'affidamento a
titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale
docente e ricercatore universitario, le università possono,
altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche
esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di
adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del
titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica,
dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono
attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con
regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità
degli atti.";
DECRETA
Art. 1
1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dall'articolo 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato da ciascuna università, anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, secondo i parametri di cui al comma 2. I predetti importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e sono comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento connesse all'insegnamento erogato.
2. Entro gli importi di cui al comma 1 il trattamento economico
è determinato dalle università in relazione a:
a) la tipologia dell'attività didattica o integrativa;
b) il numero degli studenti;
c) l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale
richiesta;
d) le disponibilità di bilancio.
Art. 2
1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali. Le università non statali e le fondazioni universitarie di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono recepire le disposizioni di cui al presente decreto con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE,
DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(f.to Mariastella Gelmini)
IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE
(f.to Giulio Tremonti)