VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
121;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e, in
particolare, l'articolo 1, comma 9, come modificato dall'articolo
1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante
"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e, in
particolare, l'articolo 29, comma 7, che, modificando il predetto
articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio
universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore da parte
delle università;
VISTO altresì, l'articolo 29, comma 1, della
legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale a decorrere dall'entrata
in vigore della stessa possono essere avviate esclusivamente le
procedure, previste dal Titolo III della medesima legge, per la
copertura di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore a tempo determinato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni;
VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
VISTO l'articolo 104 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed i relativi provvedimenti attuativi;
VISTO l'articolo 1, commi 870, 871, 872 e 874
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTA la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente il VII
programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013);
AcquisitO il parere del Consiglio universitario
nazionale, espresso nell'adunanza del 20 aprile 2011,
AcquisitO il parere dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso
nella riunione del 9 maggio 2011;
Considerata l'opportunità di
identificare i programmi di ricerca di alta qualificazione di cui
al predetto articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, al
fine di assicurare un'applicazione di tale disposizione coerente
con la ratio dell'istituto della chiamata diretta, tenendo
conto di quelli nei quali il ruolo del coordinatore sia
particolarmente significativo ed identificabile e che, avendo una
durata almeno triennale, non si siano conclusi, al momento della
proposta di chiamata diretta, da più di tre anni;
Considerata l'opportunità di valutare, ai fini
della chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
n. 230 del 2005, e successive modificazioni, i programmi di ricerca
di alta qualificazione che abbiano superato con esito positivo
almeno la prima valutazione in itinere, ove prescritta;
RITENUTO peraltro che, per alcuni programmi di
ricerca di alta qualificazione considerati particolarmente
prestigiosi nell'ambito della comunità scientifica, si può
prescindere anche dal superamento della prima valutazione
prescritta;
DECRETA:
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto identifica i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea (UE) o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni, e dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010.
Art. 2
(Durata dei programmi di ricerca
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione di cui
all'articolo 1 devono avere una durata almeno triennale
e non devono essersi conclusi, al momento della
proposta di chiamata ai sensi dell'articolo 1, da più di tre
anni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai
fini del presente decreto, le procedure di chiamata di cui
all'articolo 1 possono essere avviate dalle università soltanto
dopo la prima valutazione favorevole prevista dai programmi di alta
qualificazione di cui allo stesso articolo 1.
Art. 3
(Programmi di ricerca finanziati dal MIUR)
1. I programmi di ricerca di alta
qualificazione finanziati dal MIUR i cui vincitori possono essere
destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1
sono:
a) quelli finanziati dal Fondo per gli
investimenti della ricerca di base (FIRB) e denominati "IDEAS"
(starting independent researcher grant), nell'ambito dei quali il
ruolo di coordinatore nazionale può essere considerato equipollente
alla posizione di ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del
2010;
b) quelli finanziati dal FIRB e denominati
"Futuro in ricerca", nell'ambito dei quali sono previste tre linee
di intervento:
- linea 1 e 2: il responsabile di progetto può essere considerato
equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del
2010;
- linea 3: il responsabile di progetto può essere considerato
equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del
2010.
Art. 4
(Programmi di ricerca finanziati dall'UE)
1. I programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati
dall'UE, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata
diretta ai sensi dell'articolo 1, sono nell'ambito del VII
programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013):
a) il programma "Cooperazione" (ricerca collaborativa di base o
applicata, svolta da un consorzio composto da diversi partners o
beneficiari) nell'ambito del quale il ruolo di coordinatore può
essere considerato equipollente alla posizione di professore
associato; nel caso di progetti di grande rilevanza può essere
valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la posizione di
professore ordinario;
b) il programma "Idee" (ricerca di frontiera e ricerca di base)
nell'ambito del quale:
- il ruolo di "principal investigator" (starting grant) può essere
considerato equipollente alla posizione di ricercatore a tempo
determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240 del 2010; nel caso di progetti di grande rilevanza,
può essere valutata anche l'ipotesi di equipollenza con la
posizione di professore associato;
- il ruolo di "principal investigator" (advanced grant) può essere
considerato equipollente alla posizione di professore associato;
nel caso di progetti di grande rilevanza, può essere valutata anche
l'ipotesi di equipollenza con la posizione di professore
ordinario.
2. Nel caso dei programmi di cui al comma 1, la procedura di chiamata di cui all'articolo 1 può essere avviata dall'università anche precedentemente alla prima valutazione prevista. Nell'ipotesi di inquadramento come ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 2010, dell'esito della valutazione si tiene conto ai fini della valutazione prevista dall'articolo 24, comma 5, della legge stessa.
Art. 5
(Integrazione e revisione della disciplina)
Resta ferma la facoltà del MIUR di individuare, con successivi decreti, ulteriori programmi di ricerca di alta qualificazione di cui all'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010. Ogni due anni il MIUR provvede alla revisione del presente decreto, con particolare riferimento all'identificazione di programmi di ricerca europei.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Ministro
Mariastella Gelmini