

VISTA la Legge n. 508
del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali
Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132,
concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e
musicali, a norma delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212, concernente
il Regolamento sulla disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della
Legge 21 dicembre 1999, n.508;
VISTO il D.M 3 luglio 2009, n. 89, emanato in
applicazione dell'art. 3 quinquies del decreto legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio
2009, n. 1, che definisce i settori artistico-disciplinari delle
Accademie di belle arti, con le relative declaratorie e campi
disciplinari di competenza;
VISTO il D.M 30 settembre 2009, n 123 che
definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di diploma
di primo livello delle Accademie di belle arti, in applicazione
dell'articolo 2, del sopracitato decreto ministeriale del 3 luglio
2009, n. 89;
VISTO il D.M. 12 novembre 2009, n.154 concernente
la definizione della frazione dell'impegno orario complessivo di
ciascun credito che deve essere riservata alle lezioni teoriche,
alle attività teorico-pratiche e alle attività di laboratorio nelle
Accademie di Belle Arti;
VISTO in particolare l'art.11 del sopra
indicato D.P.R. n.212/2005, il quale prevede, in via
transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento che
disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica, ai sensi dell'art.2, comma 7, lettera g), della legge
n.508/1999, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita,
con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti
alla data di entrata in vigore della legge suddetta;
CONSIDERATO che lo stesso art.11 prevede,
altresì, che l'autorizzazione in parola debba essere
concessa, sulla base di una relazione tecnica corredata dalla
documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico
adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali,
nonché, in ordine alla disponibilità di idonee strutture ed
adeguate risorse finanziarie e di personale, su parere favorevole,
rispettivamente, del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione
Artistica e del Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario;
VISTA l'istanza con la quale l'Accademia di
Costume e Moda di Roma chiede di essere autorizzata a rilasciare il
titolo di diploma accademico di primo livello in "Costume e
moda";
ACCERTATO che l'Accademia di Costume e Moda di Roma, come
prescritto dall'art.11, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212,
era già esistente alla data di entrata in vigore della sopracitata
legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Nazionale
per l'Alta Formazione Artistica e Musicale sulla conformità
dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per
le istituzioni statali;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario in ordine
alla disponibilità di idonee strutture ed adeguate risorse
finanziarie e di personale;
RITENUTO, nelle more dell'entrata in vigore del
Regolamento sulla programmazione e lo sviluppo dell'offerta
didattica, di dover autorizzare l'Accademia di Costume e Moda di
Roma al rilascio di titoli di alta formazione.
D E C R E T A
Art.1
1 - L'Accademia di Costume e moda di Roma è autorizzata a
rilasciare il diploma accademico di primo livello in "Costume
e moda".
2 - Il relativo ordinamento curriculare è definito nell'allegata
tabella che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3 - L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza delle
condizioni concernenti la conformità dell'ordinamento
didattico e l'adeguatezza delle strutture delle risorse
finanziarie e del personale al corso
attivato.
Il MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini