VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e
successive modifiche ed integrazioni di riforma delle Accademie di
Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti
Musicali Pareggiati;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132
concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni
artistiche e musicali, attuativo della legge 21 dicembre 1999, n.
508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la
disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a
norma dell'articolo 2 della predetta Legge 21 dicembre 1999, n.
508;
VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 1, del
predetto regolamento il quale prevede che l'offerta formativa delle
Istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle
scuole individuate, in prima applicazione, nella tabella A allegata
allo stesso regolamento;
VISTO altresì, il comma 3 del suddetto articolo il
quale stabilisce che, in prima applicazione, i corsi di primo
livello sono istituiti nelle suddette scuole mediante
trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale ed in
conformità ai criteri definiti ai sensi dell'art. 9 del succitato
regolamento;
VISTO l'art. 9 del predetto regolamento il quale
stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le
attività formative e i relativi crediti, sentito il CNAM;
VISTA la legge 9 gennaio 2009 n.1 di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 10 novembre 2008, n.180,
recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e
della ricerca, ed in particolare l'art.3 quinquies il quale
prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati,
oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi
formativi;
VISTO il D.M. 30 settembre 2009, n. 127 con il
quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le
relative declaratorie e campi disciplinari di competenza
raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche;
VISTO il D.M. 3 febbraio 2010, n. 17 con il quale
sono stati definiti i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di
studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
ESAMINATA la proposta dell'ISIA - Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche - di Faenza relativa al
riordino del corso di primo livello in "Disegno industriale e
progettazione con materiali ceramici avanzati";
VERIFICATA l'adeguatezza delle risorse umane,
finanziarie e strumentali;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal CNAM,
nell'adunanza del 8 marzo 2011 e nella successiva del 9 giugno
2011, anche in ordine alla conformità ai criteri di cui al citato
D.M. 127/2009;
RITENUTO di dover provvedere al riordino del corso
di primo livello in "Disegno industriale e progettazione con
materiali ceramici avanzati" già attivato dall'ISIA- Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche - di Faenza;
DECRETA:
Art 1
Il corso triennale di primo livello in "Disegno industriale e
progettazione con materiali ceramici avanzati"; dell'ISIA -
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di Faenza è
riordinato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005,
n. 212.
Art. 2
L'ISIA - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di
Firenze, garantisce agli studenti già iscritti ai corsi istituiti
in base al precedente ordinamento la conclusione degli stessi, o il
diritto di opzione per l'iscrizione ai nuovi corsi, disciplinando
le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già
maturati.
IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini