VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante
norme in materia di accessi ai corsi universitari, così come
modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n.1;
VISTO il decreto 22 ottobre 2004, n.270
"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999,n. 509";
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica" e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n.42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo e, in particolare, l'articolo 26;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4;
VISTO il decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, "Norme di esecuzione del
T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3";
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e successive modifiche;
RITENUTO di definire, per l'anno accademico 2011- 2012, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie;
D E C R E T A:
Art.1
1. Per l'anno accademico 2011/2012 l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art.2
1.Possono essere ammessi ai predetti corsi di laurea magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:
- coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;
- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;
- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea magistrale di interesse.
Art. 3
1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, di cui alla legge n.42/1999.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili su argomenti di:
3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il
giorno 26 ottobre 2011 con inizio alle ore 11.00. Per lo
svolgimento della prova sono assegnate due ore.
4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:
Art.4
1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.
2. Per la valutazione della prova
si tiene conto dei seguenti criteri:
3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse, di cui alla legge n.42/1999:
punti 5
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:
- diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza
infermieristica ( DAI ) di cui al D.P.R. n. 162/82
punti 5
- altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a
sei mesi
punti 0,50 per ciascun titolo fino
ad un massimo di punti 2
- attività professionali nella funzione apicale
di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse, idoneamente documentate e
certificate
punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad
un massimo di punti 4
- attività professionali nell'esercizio di una delle
professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale
di interesse, idoneamente documentate e
certificate:
punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi
fino ad un massimo di punti 2
5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:
- diploma di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 7;
- diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse: punti 6;
- titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse di cui alla legge n.42/1999: punti 5
con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente
elencazione:
- titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei
mesi
punti 0,50 per ciascun titolo fino admassimo di punti
5;
- attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento
di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di
laurea magistrale di interesse idoneamente documentate e
certificate:
punti 1 per ciascun anno frazione
superiore a sei mesi fino ad un massimo
di punti 4;
- attività professionali nell'esercizio di una delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di
interesse, idoneamente documentate e certificate:
punti 0,50 per ciascun anno o frazione
superiore a sei mesi fino ad un massimo
di punti 4
Articolo 5
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti, tutelati dalla legge n. 104/ 1992 e successive modificazioni e dalla legge n.170/2010 citate nelle premesse.
Art.6
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini