Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 29 luglio 2011 n. 336

Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15. Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l'art. 17, commi 95, 99 e 102;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18 ed, in particolare, l'art. 2, comma 1;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie;
VISTO il parere generale n. 7 espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 4 novembre 2009 in relazione alla definizione di un modello di revisione dei settori scientifico-disciplinari e all'utilizzo di tale modello per le procedure di abilitazione e progressione di carriera o reclutamento;
VISTO il parere espresso dal C.U.N nell'adunanza del 10 marzo 2011 in relazione allo schema di decreto trasmesso con nota prot. n. 1497 del 3 marzo 2011;
RITENUTA l'opportunità di riprodurre integralmente l'elenco dei: Macro-Settori concorsuali e Settori concorsuali nonché la corrispondenza di questi ultimi con i Settori Scientifico Disciplinari;

 

DECRETA:

Articolo 1


1. I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono determinati come risulta nell'allegato A (elenco dei macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000) e nell'allegato B (declaratorie dei settori concorsuali).
2. In prima applicazione, ai fini di cui agli articoli 18, 22, 23 e 24 della stessa legge, i settori concorsuali sono articolati nei settori scientifico-disciplinari indicati nel medesimo allegato A. I predetti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

Articolo 2


1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A al presente decreto, la corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 4 ottobre 2000, il Rettore provvede all'inquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi decreti ricognitivi.
2. Per i settori concorsuali per i quali la corrispondenza non è univoca, l'inquadramento è disposto a domanda dell'interessato da presentare al Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone l'inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. Tutti i decreti di inquadramento devono, comunque, essere adottati entro 60 giorni dalla di data pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Articolo 3


A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i passaggi da un settore concorsuale ad un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro possono essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento di cui all'articolo 2. La  richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l'eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorno dal ricevimento della richiesta.

 

Articolo 4


Il Ministero verifica con cadenza biennale la consistenza numerica a regime dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari in relazione a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'indizione delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della stessa legge.

 

Articolo 5


In prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero verifica l'adeguatezza dei settori concorsuali e dei settori scientifico disciplinari di cui all'allegato A e, sentito il C.U.N., provvede, ove necessario, ad avviare le procedure per la loro rideterminazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale verifica viene ripetuta con cadenza almeno biennale.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

Roma, 29 luglio 2011

f,to
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini


Allegato A

(Avviso importante 8 agosto 2011: il presente Allegato A riporta già la correzione riguardante un mero refuso a pagina 21, sotto la tabella 11/D pedagogia, nella terza colonna, in corrispondenza con il codice M-PED/03 l'espressione "DIDATTICA E PEDAGOGIA SOCIALE" è stata sostituita con la seguente "DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE".)

Allegato B