Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 25 maggio 2011

Art. 12, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Università telematiche finanziabili.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa al finanziamento ordinario delle univesità non statali;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO in particolare, l'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, e nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), sono individuate le università telematiche destinatarie dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute;

VISTO l'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80 che ha stabilito che anche per le università telematiche trova applicazione quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (finanziamento ordinario delle università non statali) e dell'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Istitutzione delle università non statali nell'ambito della programmazione);

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione triennale del sistema universitario 2004-2006) dispone che al termine del terzo, quinto e settimo anno di attività delle università non statali legalmente riconosciute, il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti e che soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato, al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 che definisce gli indicatori per la ripartizione delle risorse alle università;

VISTA la nota 15 marzo 2011, prot. 152, con il quale il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Unversitario demanda al Ministero l'individuazione degli Atenei ai quali può essere applicata la norma sui finanziamenti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base delle relazioni predisposte a seguito delle valutazioni effettuate presso alcuni atenei telematici alla fine del quinto anno di attività;

VISTE le relazioni del predetto Comitato sulle verifiche effettuate al termine del quinquennio di attività dell'Università "Guglielmo Marconi" (Doc 11/09), dell'Università Uninettuno (Doc 2/11) e "Leonardo da Vinci" (Doc 8/09);

CONSIDERATO che le conclusioni di dette relazioni indicano esplicitamente i punti di forza e di criticità delle singole università nonché un giudizio sintetico differenziato in relazione al giudizio complessivo sull'attività dell'università;

PRESO ATTO che la relazione sull'Università "Uninettuno" si conclude con un parere "sicuramente positivo", quella sull'università "Guglielmo Marconi" con una "valutazione positiva" mentre la relazione sull'Università "Leonardo da Vinci" invita il Ministero a monitorare l'evoluzione temporale del numero di iscritti e l'Università stessa ad accelerare il processo di integrazione con l'Università statale "Gabriele D'Annunzio" di Chieti;

CONSIDERATO che alla luce delle suddette relazioni si ritiene opportuno attribuire i relativi                   
finanziamenti alle università che hanno ottenuto una valutazione esplicitamente      
positiva;

DECRETA:

Articolo 1

(Università telematiche finanziabili dall'anno 2011)

  1. A partire dall'anno 2011 possono accedere ai contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 le università telematiche "Uninettuno" e "Guglielmo Marconi".
  2. La quota da attribuire ai predetti atenei è stabilita sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro sentiva l'A.N.V.U.R., tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
  3. Articolo 2

    (Individuazione di ulteriori Università finanziabili)

    Con successivi decreti, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentita l'A.N.V.U.R., possono essere individuate altre università alle quali si applicano le previsioni di cui al citato articolo 12.

     

    Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2011

IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini